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Ticino Camera di diritto tributario 07.09.2020 80.2020.28

7. September 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,063 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Condono: presupposti, stato di bisogno, calcolo del minimo vitale, rendita d’invalidità inferiore a quest’ultimo

Volltext

Incarti n. 80.2020.28 80.2020.29

Lugano 7 settembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1 Basilea  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 15 febbraio 2020 contro la decisione del 17 gennaio 2020 in materia di condono ICantonale/IComunale/IFD 2018.

Fatti

                                  A.   RI 1 (__________), celibe, è a beneficio di una rendita completa d’invalidità. È giunto nel Canton __________ da __________ il 1°.9__________. Il 31.5.2020 ha lasciato il Canton Ticino per trasferirsi nel Canton__________.

                                  B.   Con domanda del 14/15.5.2019 chiedeva il condono del pagamento delle imposte cantonali (fr. 951.-), comunali (fr. 781.80) e dell’imposta federale diretta (fr. 165.95), per complessivi fr. 1'898.75. Indicava di percepire una rendita AI pari a fr. 1'953.- e una rendita dalla previdenza pari a fr. 645.50, per complessivi fr. 2'598.50 mensili. Dichiarava di avere spese mensili dell’importo di fr. 1'685.- (canone di locazione, costi per il riscaldamento e per l’acqua calda, nonché spese di malattia non coperte dalla cassa malati).

                                  C.   La domanda di condono veniva trasmessa anche al Municipio di __________, che con scritto del 12.6.2019/18.7.2019 preavvisava favorevolmente la richiesta, dopo aver esaminato la situazione finanziaria mensile del contribuente “(…). Considerate le entrate di fr. 2’721.50 e le spese di cui possiamo tenere conto di fr. 2'704.25, risulta una disponibilità mensile di fr. 17.25, per cui il pagamento dei pubblici tributi risulta essere onere gravoso”.

                                  D.   Con decisione del 13.9.2019 l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) respingeva la domanda di condono presentata da RI 1. L’autorità specificava che il contribuente viveva con __________ (__________) e che era pertanto tenuto a partecipare alle spese dell’economia domestica. Dopo aver comparato le entrate e le uscite mensili, l’UEC indicava che RI 1 aveva una disponibilità mensile pari a fr. 466.- e per quanto riguardava i maggiori costi legati alle spese di trasporto per la terapia medica seguita precisava:

                                         “Dal momento che è beneficiario della prestazione complementare è da ritenere che la franchigia della cassa malati, la partecipazione ai costi malattia e dentari e di trasferta dal luogo di domicilio allo studio medico ed eventuali oneri per aiuti domiciliari sono assunte dall’Istituto delle assicurazioni sociali”. Da ultimo l’UEC concludeva indicando che il contribuente era stato imposto sulla base dei redditi effettivamente percepiti e quindi in base alla sua capacità contributiva.

                                  E.   Con reclamo del 4/7.10.2019 RI 1 censurava la decisione di diniego del condono. Il contribuente si opponeva alla decisione, indicando che l’UEC aveva applicato una “base legale errata” e non aveva inoltre motivato compiutamente la decisione, omettendo di esporre i dati considerati per calcolare il suo minimo vitale. Il contribuente precisava di essere celibe e di vivere da solo. Per quanto atteneva a __________, quest’ultimo non era domiciliato in Ticino, ma l’appartamento a __________ costituiva la sua “residenza di vacanza”. Il reclamante non si spiegava il motivo per il quale, per il periodo fiscale precedente il Canton __________, aveva concesso il condono del pagamento delle imposte, nonostante le sue entrate fossero addirittura superiori. RI 1 riteneva che il suo minimo esistenziale fosse di fr. 2'875.- composto da fr. 1285.- di spese effettive d’alloggio, 1'200.- di importo base, fr. 50.- relativi all’approvvigionamento di acqua calda tramite il boiler elettrico, fr. 100.legati a costi particolari di malattia che la cassa malati non si assume, fr. 25.- di assicurazioni nonché fr. 215.- a titolo di costi di trasporto per recarsi a __________ per seguire le terapie mediche.

                                  F.   Con decisione del 17.1.2020 l’UEC respingeva il reclamo presentato da RI 1. Indicava che il contribuente aveva condiviso l’appartamento di 5.5 locali dal costo mensile di fr. 2'570.-con __________, dal suo arrivo in Ticino il 1°.9.2018 sino al 31.7.2019 (momento in cui quest’ultimo si è trasferito a __________).

                                         Le entrate mensili del contribuente ammontano a fr. 2'721.- mensili e sono costituite dalla rendita AI, dalla rendita della previdenza e dalla prestazione complementare.

                                         Per quanto atteneva al calcolo del minimo vitale effettuato da parte di RI 1, l’UEC indicava che i costi di elettricità legati all’utilizzo del boiler per l’acqua calda di fr. 50.-, nonché quelli di assicurazione di fr. 25.- erano già compresi nell’importo base mensile di fr. 1'200.-.

                                         Altresì le spese di trasporto per le visite mediche non potevano essere prese in considerazione, siccome assunte dalla prestazione complementare.

                                         L’UEC indicava che il contribuente non aveva prodotto documentazione alcuna relativa all’esigenza di recarsi a __________ per motivi medici, né del rifiuto della prestazione complementare di assumersi tali costi.

                                         L’autorità precisava che il condono non costituisce un diritto giuridicamente protetto e che, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, deve rimanere l’eccezione. Il calcolo del dovuto d’imposta per il 2018 è basato sui redditi effettivamente percepiti e pertanto sulla reale capacità contributiva di RI 1. Da ultimo l’UEC precisava: “Da far rimarcare che il contribuente, malgrado il disagio economico dichiarato, dopo la partenza del signor __________ continua a vivere da solo in un appartamento di standard superiore del costo base di fr. 2'570.-“.La prestazione complementare ritiene equo un affitto di fr. 1'100.- mensili. Anche la Camera di diritto tributario nella sentenza di cui all’inc. CDT __________, sempre in ambito di condono, in relazione ai costi di locazione ha indicato che nel determinare il minimo vitale va considerato unicamente il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il contribuente si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.

                                  G.   Con ricorso 15/17.2.2020 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale l’UEC gli ha negato la domanda di condono per le imposte del 2018, producendo altresì la documentazione medica e quella relativa alle spese di trasporto. Il ricorrente lamenta un errato accertamento dei fatti: la decisione sarebbe arbitraria poiché basata su un calcolo del minimo esistenziale non corretto.

                                         Il contribuente ritiene anzitutto che le riflessioni esposte dall’UEC in merito al costo per la locazione dell’appartamento siano sbagliate: precisa di non essersi mai accollato il pagamento dell’intero canone di locazione per l’appartamento in affitto a __________ e precisa che __________ vive e lavora a __________. L’appartamento di __________ verrebbe da lui utilizzato unicamente a scopi di vacanza. A partire dal 1°.1.2020, RI 1 asserisce di corrispondere un affitto di fr. 1370.-. Ritiene che il riferimento effettuato dall’UEC all’ammontare del canone di locazione ritenuto idoneo nell’ambito delle prestazioni complementari sia superato, siccome adeguato per l’ultima volta nel 2001. Pure erronea la conclusione dell’UEC laddove ha inserito le spese di riscaldamento nell’importo di base del minimo vitale: dalla tabella per il calcolo del minimo di esistenza si evince come tali costi sono annoverati tra i supplementi all’importo di base mensile.

                                         Per quanto attiene poi ai costi assunti dalla prestazione complementare, il ricorrente rileva che gli importi coperti sono unicamente quelli relativi allo spostamento verso il centro di trattamento più vicino. Motivo per il quale le trasferte a __________ non sono state rimborsate. RI 1 precisa inoltre: “Il sottoscritto è titolare di una rendita dell’AI parla solo __________ e tutti i suoi medici sono a __________. Anche le cartelle cliniche sono in __________. Per questo motivo, il sottoscritto continuerà a ricevere il trattamento a __________ e dovrà pagare le spese di trasporto”. Il ricorrente spiega di aver richiesto retroattivamente il rimborso dei costi di trasferta da ottobre a dicembre 2018 e di essere ancora in attesa di una risposta. Aggiunge inoltre di avere spese mediche in media di fr. 100.- al mese, non coperte dalla cassa malati, relative a occhiali e lenti a contatto. Anche tali costi non vengono presi a carico dalla prestazione complementare. Il contribuente conclude indicando anche che il dovuto d’imposta per il 2018 si baserebbe su un calcolo inesatto. Precisa di aver ricevuto una rendita d’invalidità a partire dal 2018; tuttavia la pensione percepita dalla previdenza per il 2017, gli sarebbe stata versata nel 2018 ed “(…) è stata calcolata nel calcolo delle imposte del 2018 con l’aliquota d’imposta errata”.

                                         Chiede di essere ammesso all’assistenza giudiziaria.

                                  H.   L’UEC, preso visione del ricorso, ha indicato, con scritto del 25/26.2.2020, di non avere osservazioni da presentare.

                                    I.   Con scritto del 25/26.2.2020, RI 1 trasmette le risposte pervenute da parte dell’assicurazione malattia __________, nonché dallo __________ del 19.2.2020, a tenore delle quali né l’una né l’altra istituzione si sarebbe assunta le spese legate alle spese di trasporto per recarsi a __________ per seguire i trattamenti medici.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         A partire dall’1.1.2016 è entrata in vigore la Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale diretta.

                                         Con questa nuova legge federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

                                         1.2.

                                         Nel caso concreto, la decisione nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2018 è stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 13 settembre 2019. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dall’1.1.2016).

                                         1.3.

                                         L’autorità competente a deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

                                         1.4.

                                         Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

                                         2.2.

                                         Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi presupposti (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

                                         In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·        l’esistenza di una situazione di bisogno

·         e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

                                         3.1.2.

                                         L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:

·           quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a);

·           o quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

                                         Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

                                         3.2.

                                         All’art. 3 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la lista non è esaustiva).

                                         In particolare, vengono considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·           un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·           costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·           un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·           un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

                                         3.3.

                                         Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).

                                         In particolare, sono considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)

                                         Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause.

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Per quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

                                         Segnatamente, il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a.    ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b.    a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c.    alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d.    ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e.    durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

                                         3.4.2.

                                         In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).

                                         Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

                                         3.5.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

                                         Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

                                         3.6.

                                         Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a.    dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b.    dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c.    delle prospettive economiche del richiedente;

d.    delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

                                   4.   4.1.

                                         Controverso nel caso di specie è proprio il calcolo del minimo vitale del ricorrente. In particolare, secondo l’autorità fiscale il contribuente potrebbe contare su un’eccedenza mensile (ndr. quantificata nella prima decisione a fr. 466.- e non più cifrata in sede di decisione su reclamo) che gli permetterebbe di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di fr. 1'898.75, senza intaccare il suo minimo vitale.

                                         4.2.

                                         RI 1 ha esposto le proprie entrate e le proprie uscite, rilevando un ammanco di disponibilità finanziaria, tale per cui il suo minimo vitale non risulta essere garantito:

-       importo base per il debitore che vive da solo    fr. 1'200.-;

-       canone di locazione                                               fr. 1'370.-;

-       riscaldamento (acqua calda)                                fr.      50.-;

-       spese mediche                                                       fr.    120.-;

-       AG per viaggiatori disabili                                     fr.    215.-.

                                         A fronte di fr. 2'955.- di spese mensili, il ricorrente specifica di avere entrate mensili totali di fr. 2'721.- con un deficit pari a fr. 234.-.   

                                         RI 1 precisa che, se la prestazione complementare si fosse assunta le spese di trasporto per recarsi dal __________ a __________ per le cure mediche, vi sarebbe comunque stato un ammanco tra le entrate e le uscite di fr. 19.-.

                                         4.3.

                                         Il Comune di __________, interpellato al fine di ottenere un preavviso sul condono delle imposte comunali, giungeva alla conclusione che il minimo vitale del contribuente non era garantito e che pertanto doveva essere concesso il condono delle imposte comunali. In particolare nel parere s’indicava come, secondo i loro calcoli, il contribuente poteva disporre della somma di mensili fr. 17.25 e che, nel frangente concreto, erano adempiute le condizioni per poter concedere il condono.

                                         4.4.                                

                                         4.4.1.

                                         Nella prima decisione in cui ha negato il condono l’UEC ha rilevato che il contribuente avesse invero una disponibilità mensile pari a fr. 466.-, senza tuttavia mostrare – come correttamente è poi stato censurato da RI 1 – il calcolo del minimo vitale preso in considerazione.

                                         Dagli atti all’incarto dell’UEC si nota come tale autorità ha preso in considerazione un importo base mensile di fr. 850.-, l’affitto pari a fr. 1'285.-, spese di riscaldamento per fr. 100.-, assicurazioni obbligatorie per fr. 20.-, per un ammontare di complessivi fr. 2'255.- ed una differenza (in positivo) fra le entrate e le uscite di fr. 466.-.

                                         4.4.2.

                                         Nella decisione su reclamo, invero non si pone più l’accento sul calcolo del minimo vitale, mentre si è dato peso al costo della locazione, come pure alle spese di trasferta per recarsi a __________ per seguire dei trattamenti medici. Tuttavia la questione del minimo vitale meritava di essere approfondita ed esposta nella motivazione della decisione su reclamo.

                                         4.5.

                                         4.5.1.

                                         In effetti bisogna anzitutto verificare se si può ritenere che RI 1 versi in una “situazione di bisogno” secondo l’art. 167 cpv. 1 LIFD. Per far ciò è necessario comprendere se le risorse finanziarie bastano o meno a garantire il minimo esistenziale secondo la LEF, rispettivamente verificare se l’intero importo dovuto a titolo di imposte è sproporzionato rispetto alla capacità finanziaria del contribuente.

                                         4.5.2.

                                         Utilizzando la tabella per il calcolo del minimo di esistenza secondo la LEF (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/, sito consultato il 5.8.2020) e basandosi sulle informazioni all’incarto, la Camera ritiene che il minimo vitale di RI 1, debba essere così stabilito:

-       importo base per il debitore che vive da solo    fr. 1'200.-;

-       canone di locazione                                               fr. 1'370.-;

-       riscaldamento (acqua calda)                                fr.      50.-;

spese mediche                                                       fr.     120.-.

                                         Ora, anche facendo astrazione delle spese di trasferta per recarsi a __________ per le cure mediche, risulta che il minimo vitale del contribuente è di fr. 2’740.-, importo che già eccede le sue entrate, pari a fr. 2'721.-. Appare pertanto evidente che vi è un ammanco.

                                         4.6.

                                         4.6.1.

                                         Risulta quindi che il contribuente si trova in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 167 LIFD e segg. e che, il pagamento del dovuto d’imposta è, nella concreta condizione in cui si trova, un onere gravoso.

                                         Dalla lettura degli atti all’incarto non risulta neppure che lo stato di bisogno in cui si trova è riconducibile ad una sua colpa: egli indica infatti di aver iniziato a percepire una rendita d’invalidità nel 2018 verosimilmente proprio a causa della patologia di cui soffre e per la quale ha dovuto seguire numerosi trattamenti medici, iniziati presso specialisti a __________.

                                         4.6.2.

                                         Nel caso concreto neppure risulta adempiuto uno dei motivi fra quelli indicati all’art. 167a LIFD, tali per cui negare già ab initio il condono delle imposte.

                                         4.7.

                                         L’esame di tutti i fatti essenziali, e più in particolare la mancata garanzia del rispetto del minimo vitale, l’inesistenza di uno dei motivi di diniego del condono, l’intera situazione economica e personale del richiedente (che percepisce una rendita intera d’invalidità, una rendita dalla previdenza nonché beneficia della prestazione complementare) porta a ritenere che nel caso di specie siano adempiute le condizioni per poter concedere il condono delle imposte. A ciò si aggiunge che il contribuente si è nel frattempo trasferito nel Canton __________, verosimilmente per poter seguire meglio le cure mediche a cui deve sottoporsi (documentate agli atti).

                                   5.   Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo del 17.1.2020 dell’UEC è annullata ed è concesso il condono delle imposte cantonali, comunali e dell’imposta federale diretta per il 2018.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’UEC del 17.1.2020 è annullata. Vengono condonate le imposte cantonali, comunali e l’imposta federale diretta per il periodo fiscale 2018 .

                                   2.   Non si prelevano n

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2020.28 — Ticino Camera di diritto tributario 07.09.2020 80.2020.28 — Swissrulings