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Ticino Camera di diritto tributario 18.12.2020 80.2020.246

18. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,397 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, coerede estromessa da comunione ereditaria con effetto retroattivo

Volltext

RI 1RI 1

Incarto n. 80.2020.246

Lugano 18 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1  

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 30 novembre 2020 contro la decisione del 25 novembre 2020 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

-RI 1 (5.12.1941) ha sposato, il 18.5.2002, __________ (__________), padre di __________ e __________;

                                     -   __________ è deceduto il 15.8.2019, lasciando quali eredi la moglie e i due figli;

                                     -   con contratto di divisione ereditaria tra __________ ed i figli del de cujus, sottoscritto a __________ il 5.7.2020, la vedova è stata estromessa dalla comunione ereditaria e gli immobili, fra i quali il mapp. __________, sono stati attribuiti alla comunione ereditaria formata da __________ e da __________ con effetto retroattivo a partire dal giorno della morte di __________;

                                     -   per quanto concerne il periodo fiscale 2019, RI 1 presentava alle autorità fiscali del Canton Ticino la dichiarazione fiscale per il periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 – 15.8.2019, cioè fino al giorno del decesso del marito;

                                     -   la decisione di tassazione inerente l’IC 2019 (periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 al 15.8.2019) veniva notificata agli eredi di __________ il 26.8.2020;

                                     -   il 13.11.2020 l’UT di __________ notificava a RI 1 una diffida a presentare la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2019, ponendo a suo carico la tassa di fr. 50.–;

                                     -   il 16/17.11.2020 RI 1 impugnava con reclamo la tassa di diffida, indicando di non essere più proprietaria dell’immobile ubicato a __________ a far tempo dal 15.8.2019, data a partire dalla quale proprietari era divenuta la comunione ereditaria formata da __________ e __________, con la conseguenza che ella non era più tenuta a presentare alcuna dichiarazione fiscale in Ticino;

                                     -   il 25.11.2020 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che “(…) le proprietà immobiliari in Ticino sono passate ai figli al 21.7.2020 tramite divisione ereditaria” e che “fino a tale data, la contribuente possiede un’interessenza ereditaria che la rende imponibile in Ticino”;

                                     -   secondo l’autorità, la diffida era inoltre giustificata, ritenuto come, scaduto il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2019 il 30.9.2020, il 15.10.2020 fosse stato inviato un richiamo e nel termine assegnato con il richiamo non fosse stata né presentata la dichiarazione fiscale né richiesta una proroga;

                                     -   la dichiarazione d’imposta sarebbe stata presentata unicamente il 17.11.2020, scaduto il termine assegnato e dopo l’invio della diffida;

                                     -   con ricorso 30.11/2.12.2020 RI 1 contesta la decisione su reclamo, ribadendo di non essere più imponibile nel Canton Ticino a far tempo dal 15.8.2019, così come stabilito mediante contratto di divisione ereditaria, e di ritenere pertanto ingiustificata la tassa di diffida di fr. 50.-;

                                     -   con osservazioni 10/11.12.2020 l’UT di __________ chiede di respingere il ricorso.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta e coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);

                                     -   il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);

                                     -   secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   la legge tributaria cantonale precisa che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−;

                                     -   per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

                                     -   la ricorrente ritiene che di non essere più assoggettata limitatamente alle imposte nel Canton Ticino – e quindi tenuta a presentare la dichiarazione fiscale – a far tempo dal 15.8.2019 e ciò sulla base del contratto di divisione ereditaria parziale (“Subjektiv partieller Erbteilungsvertrag”), concluso il 5.7.2020 a __________ con gli altri eredi di __________;

                                     -   in base al contratto di divisione ereditaria del 5.7.2020, la moglie del de cujus è stata estromessa dalla comunione ereditaria, formata ora unicamente da __________ e __________, e gli immobili, tra i quali il mapp. __________ di __________ __________, sono stati attribuiti alla comunione ereditaria (cfr. punti 10-13);

                                     -   in particolare, al punto 13 del contratto di divisione ereditaria viene indicato: “Der Antritt der auf Seite 1 Literas A bis E aufgeführten fünf Grundstücke in Rechte und Pflichten, Nutzen und Gefahr erfolgt rückwirkend per Todestag 15. August 2019”;

                                     -   dalla disamina del Registro fondiario emerge che il trapasso di proprietà del mapp. __________ RFD __________ è stato iscritto il 21.7.2020 e che risulta ora iscritta come proprietaria la comunione ereditaria formata da __________ e __________;

                                     -   si tratta in ultima analisi di stabilire se gli effetti della divisione ereditaria, che retroagiscono al momento della morte del de cujus, debbano anche riflettersi a livello fiscale (per il periodo di assoggettamento che va dalla morte del de cujus al 31.12.2019);

                                     -   il Tribunale federale, nella sentenza 2P_336/2006 del 31.10.2007 ha indicato al consid. 4.2. (cfr. anche 2A.780/2006 del 31.10.2007, consid. 4.5.), in merito agli effetti retroattivi di un contratto di divisione ereditaria – avvenuto in un breve lasso di tempo tra il decesso del de cujus e il contratto di divisione ereditaria –, che di norma le clausole retroattive non vengono riconosciute dal diritto fiscale;

                                     -   tuttavia, nel caso giudicato dall’Alta Corte svizzera, esisteva una stretta connessione fattuale e temporale tra il decesso e la divisione dei beni e gli eredi si erano preoccupati di chiarire definitivamente e rapidamente la situazione patrimoniale, ragione per cui le variazioni del reddito e della sostanza degli eredi, determinate dal contratto di divisione, avrebbero potuto esser fatte risalire alla data del decesso del de cujus ed essere pertanto prese in considerazione anche ai fini fiscali;

                                     -   in considerazione del fatto che il contratto di divisione ereditaria è stato sottoscritto a meno di un anno di distanza dalla morte del de cujus, che gli averi del de cujus sono stati trasferiti in conformità al contratto di divisione ereditaria e che, al momento dell’inoltro della diffida a RI 1 (ndr. peraltro in precedenza membro unitamente ad altre due persone della comunione ereditaria, dalla quale è stata estromessa), il trapasso immobiliare era già iscritto a Registro fondiario secondo le modalità indicate dal contratto di divisione ereditaria, nulla impedisce di far retroagire gli effetti dello stesso alla morte del de cujus analogamente alla giurisprudenza del TF;

                                     -   ne consegue che la tassa di diffida dev’essere annullata, ritenuto come la ricorrente non aveva più alcun obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Ticino, non essendo più proprietaria del fondo ubicato a __________ dal 15.8.2019.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25.11.2020 inerente la tassa di diffida e la tassa di diffida del 13.11.2020 sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

- RI 1;

-  ;

-  .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello:

Il presidente:                                                    La segretaria:

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