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Ticino Camera di diritto tributario 15.12.2020 80.2020.226

15. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,504 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, anche senza richiamo, dimorante che pretende di non avere conseguito redditi in Svizzera

Volltext

Incarto n. 80.2020.226

Lugano 15 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 novembre 2020 contro la decisione del 16 ottobre 2020 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

                                  A.   RI 1, cittadino italiano, è assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino dal 4 ottobre 2015, quando si è trasferito nel Cantone da Roma e ha ottenuto un permesso di dimora.

                                         Non avendo inoltrato la dichiarazione d’imposta 2019 entro il termine del 30 giugno 2020, l’RS 1 RS 1 (di seguito UT) ha dapprima inviato al ricorrente un richiamo, il 16 luglio 2020. Scaduto infruttuosamente il termine attribuitogli, in data 16 ottobre 2020, l’autorità fiscale lo ha diffidato ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta una multa.

                                  B.   Con reclamo del 21 ottobre 2020, il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, ha impugnato la diffida in questione, argomentando di non aver ricevuto alcuna richiesta relativa alla dichiarazione d’imposta 2019 e tantomeno un richiamo. Sostiene inoltre di essere esente dal presentare tale dichiarazione in quanto non avrebbe percepito alcun reddito nel periodo in questione.

                                         L’autorità fiscale, con decisione del 29 ottobre 2020, ha respinto il reclamo, ribadendo che il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2019 era il 30 giugno 2020 e che, in data 16 luglio 2020, gli era stato inviato un richiamo il quale non aveva dato seguito.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula il l’annullamento della decisione del 29 ottobre 2020, in quanto priva di motivazione, affermando nuovamente di non aver mai ricevuto una richiesta in merito alla dichiarazione d’imposta 2019 e tantomeno un richiamo. Inoltre, il ricorrente sostiene nuovamente di non essere soggetto all’obbligo di presentare alcuna dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 non avendo percepito alcun reddito in tale periodo.

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2020, l’UT chiede di confermare la decisione impugnata, contestando in particolar modo che la stessa non sia motivata. L’UT informa inoltre che la procedura di diffida per mancato inoltro della dichiarazione è nel frattempo scaturita in multa.

Diritto

                                   1.   Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                   2.   2.1.

                                         I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

                                         Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

                                         Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         2.2.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).

                                         La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

                                         L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.

                                         Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

                                         2.3.

                                         Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         Deve essere respinta dapprima la censura secondo cui la decisione impugnata non presenterebbe “alcuna motivazione”.

                                         3.2.

                                         Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         3.3.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).

                                         3.4.

                                         Per quanto succinta, la decisione impugnata permette senz’altro al ricorrente, peraltro rappresentato da un legale, di comprendere le ragioni per le quali il suo reclamo è stato respinto. L’autorità di tassazione ha infatti ricordato che il ricorrente non ha presentato la dichiarazione entro il termine previsto, neppure dopo essere stato richiamato, e che non ha chiesto una proroga del termine.

                                         Come già si è rilevato, d’altronde, la diffida ha lo scopo di mettere in guardia il contribuente che non ha adempiuto i propri obblighi di collaborazione, avvertendolo delle conseguenze cui si espone. Non si vede pertanto quali particolari motivazioni debba contenere una decisione di questa natura.

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione, ma sostiene, in primo luogo, che l’autorità di tassazione non gli ha mai chiesto di farlo e in particolare non gli avrebbe mai inviato un richiamo.

                                         4.2.

                                         A tale proposito, va ricordato al ricorrente che, secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

                                         4.3.

                                         Dal tenore delle disposizioni citate, risulta chiaramente che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione pubblica o invio del modulo. Quando i contribuenti, nel mese di febbraio o marzo dell’anno successivo al periodo fiscale, ricevono il modulo, vengono formalmente invitati ad adempiere i loro obblighi procedurali e gli viene attribuito a tal fine un termine, che nella fattispecie era il 30 giugno 2020. Se il contribuente omette di inviare la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         La legge non prevede pertanto che la diffida debba essere preceduta da un richiamo. La diffida presuppone unicamente un precedente invito, rivolto dall’autorità di tassazione al contribuente, ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Nel caso dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, si è già constatato che l’invito consiste nella notificazione pubblica (per es. mediante pubblicazione sul foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure nell’invio del modulo ai sensi degli art. 198 cpv. 1 LT / 124 cpv. 1 LIFD. In assenza d’invio della dichiarazione d’imposta oppure di presentazione di un modulo incompleto, il contribuente è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine, in applicazione degli art. 198 cpv. 3 LT / 124 cpv. 3 LIFD (cfr., nel dettaglio, Zweifel/Hunziker, in: in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 46 ss. ad art. 124 LIFD, p. 2174 s.).

                                         4.4.

                                         La circostanza che il ricorrente non abbia ricevuto il richiamo del 16 luglio 2020 (mediante il quale è stato invitato a inviare la dichiarazione IC/IFD 2019 e i relativi allegati entro il termine di trenta giorni), non può pertanto invalidare la decisione qui impugnata.

                                   5.   5.1.

                                         In secondo luogo, l’insorgente contesta di essere obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta, non avendo conseguito redditi.

                                         5.2.

                                         L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2).

                                         Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

                                         Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

                                         5.3.

                                         Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

                                         5.4.

                                         Per poter risiedere in Svizzera, una persona che non ha la cittadinanza deve farsi rilasciare un permesso dall’autorità competente. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sebbene l’ALC non escluda l’applicazione di regole di procedura nazionali complementari riguardo al rilascio o al rinnovo di autorizzazioni di soggiorno, queste autorizzazioni non hanno di principio carattere costitutivo, bensì dichiarativo. Dette regole hanno lo scopo di constatare il sussistere delle condizioni di libera circolazione, permettendo di precisare e di adattare anche i documenti di legittimazione in caso di cambiamenti, ma la loro semplice violazione non può avere come conseguenza il diniego o la decadenza del diritto al soggiorno (STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

                                        Secondo l’art. 24 cpv. 1 dell’Allegato I all’ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:

                                         a)  di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;

                                         b)  di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

                                         Alla luce delle disposizioni che precedono, si può ritenere che l’ottenimento del permesso di dimora sia l’elemento formale che fa scattare la residenza fiscale in Svizzera e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle imposte elvetiche (Calcagno/Infranca, Il concetto di residenza fiscale: Svizzera e Italia a confronto, in NF 2018, p. 273).

                                         5.5.

                                         Il ricorrente adempie pertanto le condizioni per l’assoggettamento alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino dal 4.10.2015, quando gli è stato rilasciato il permesso di dimora. Egli è pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta.

                                         Per quanto attiene al decreto d’accusa, che il Ministero pubblico avrebbe notificato all’insorgente e nel quale “viene finanche sostenuto che l’odierno ricorrente non avrebbe mai risieduto né lavorato in Svizzera”, negli atti dell’Ufficio di tassazione non ve n’è traccia né è stato allegato al ricorso. In ogni caso, non si vede come una decisione dell’autorità giudiziaria penale possa esimere un contribuente dall’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione previsti dalla legislazione fiscale.

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto e la diffida confermata. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

                                         1.2.  Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-    ; -  ; -  ; per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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