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Ticino Camera di diritto tributario 09.11.2020 80.2020.192

9. November 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,591 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, inosservanza dei termini, emergenza sanitaria (Covid-19)

Volltext

Incarto n. 80.2020.192

Lugano 9 novembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 13 ottobre 2020 contro la decisione del 1° ottobre 2020 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                  A.   In data 13 agosto 2020, a seguito di un richiamo datato 16 luglio 2020, l’RS 1 (in seguito UT) diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2019, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.

                                         Con il decreto del 16 settembre 2020 l’UT infliggeva al contribuente una multa di CHF 400.– per violazione degli obblighi procedurali.

                                  B.   Con scritto datato 23 settembre 2020 il ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto. Egli imputava il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, nel frattempo fatta pervenire all’UT, alla particolare situazione legata alla pandemia da Covid-19. Le varie limitazioni all’attività lavorativa avrebbero infatti causato un arretrato di lavoro al suo contabile di fiducia, rallentando l’espletamento di tutte le pratiche, compresa quella del ricorrente.

                                         Con decisione 1° ottobre 2020 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo il contribuente omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257 LT e 174 LIFD.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la multa inflittagli dall’Ufficio di tassazione, argomentando che le circostanze eccezionali dettate dal dilagare della pandemia avrebbero reso oltremodo difficoltoso reperire, in maniera tempestiva, tutti i documenti necessari alla presentazione della dichiarazione d’imposta.

                                         Con osservazioni 20 ottobre 2020 l’UT si riconferma nella propria posizione, richiamando le motivazioni della decisione su reclamo.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                         1.4.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in disamina, il ricorrente contesta la multa disciplinare di CHF 400.– inflittagli con decisione 16 settembre 2020 in quanto, a suo dire, il ritardo nella presentazione della dichiarazione d’imposta è da imputare al difficile periodo che stiamo attraversando a causa della pandemia da Covid-19. Le restrizioni in atto avrebbero infatti reso difficoltoso reperire la documentazione necessaria per allestire la dichiarazione d’imposta. Non solo, le limitazioni in ambito lavorativo avrebbero provocato un arretrato di lavoro al contabile di fiducia del contribuente, da qui il ritardo nella presentazione della dichiarazione.

                                         L’Autorità fiscale ritiene, per contro, che il contribuente abbia violato gli obblighi di procedura, presentando la dichiarazione d’imposta con quasi tre mesi di ritardo e senza, peraltro, domandare mai una proroga. L’UT ha poi giustamente segnalato come eventuali inadempienze del rappresentante contrattuale – in casu del contabile – sono attribuibili unicamente al contribuente e non possono quindi essere prese in considerazione nella presente procedura.

                                         2.2.

                                         Va anzitutto rilevato che la sanzione litigiosa è stata preceduta da un richiamo (16 luglio 2020) e da una diffida (13 agosto 2020). La multa è stata inflitta al contribuente per non aver consegnato la dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale neppure entro il termine impartitogli con la diffida del 13 agosto 2020.

                                         Come si evince dal tracciamento dell’invio postale, la diffida è stata recapitata al contribuente, tramite posta A Plus, lunedì 17 agosto 2020. Il termine di 20 giorni, iniziato a decorrere dal giorno successivo alla notifica, ossia il 18 agosto 2020, giungeva a scadenza il 7 settembre 2020. La dichiarazione d’imposta è pervenuta all’UT solo il 22 settembre 2020, risultando quindi palesemente intempestiva. Tardività peraltro non contestata dal contribuente.

                                         2.3.

                                         Il contribuente ha quindi omesso di inoltrare all’UT la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019. A giustificazione della violazione dei suoi obblighi invoca le “circostanze eccezionali che stiamo vivendo tutti”, che hanno reso “molto difficile durante il blocco covid 19” la raccolta della documentazione necessaria.

                                         A questo proposito si segnala che, con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 7, in merito alle “Misure a sostegno dell’economia cantonale”, il Consiglio di Stato ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019.

                                         Una volta scaduto il termine in questione, il contribuente avrebbe in ogni caso potuto richiedere una ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione, cosa che, tuttavia, non ha fatto, neppure dopo aver ricevuto il richiamo.

                                         Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l’Autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi giustificata.

                                         2.4.

                                         Per quanto attiene al ruolo del “contabile” del ricorrente, non risulta che abbia agito quale rappresentante del contribuente nella procedura di tassazione. In ogni caso, il Tribunale federale ha ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid. 3.3.) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e di quelli del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi. L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 3 ad art. 124 LIFD).

                                         In ogni caso, la responsabilità penale del rappresentante sarebbe esclusa dalla natura di reato proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla, in. Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 1 ad art. 174 LIFD, p. 2795).

                                         Se dunque il ritardo nell’inoltro della dichiarazione fosse imputabile al contabile, ciò non implicherebbe che il contribuente non abbia violato i suoi obblighi procedurali. In ogni caso, la consapevolezza del ritardo in questione poteva indurre l’insorgente a chiedere una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.

                                   3.   Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    250.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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