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Ticino Camera di diritto tributario 26.11.2020 80.2020.172

26. November 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,746 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: calcolo, tassazione d’ufficio IFD passata in giudicato, non vincolante

Volltext

Incarto n. 80.2020.172

Lugano 26 novembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 21 settembre 2020 contro la decisione del 21 agosto 2020 in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno 2018.

Fatti

                                  A.   Dopo averlo diffidato e dopo avergli inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali, per non avere presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018, con decisione del 4 settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha notificato a RI 1 una tassazione d’ufficio, nella quale ha commisurato il suo reddito imponibile fr. 45’000.– sia per l’IFD che per l’IC.

                                         Un reclamo contro la suddetta decisione è stato dichiarato irricevibile dall’autorità di tassazione, con decisione del 4 marzo 2020.

                                  B.   Con decisione del 31 luglio 2020 il RS 1 della Divisione delle contribuzioni ha notificato al contribuente la tassa militare per l’anno di assoggettamento 2018, commisurando il reddito soggetto alla tassa in fr. 45'000.–, in base alla tassazione IFD 2018, e la tassa militare in fr. 1'091.20.

                                  C.   In data 17 agosto 2020 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, argomentando di essere stato tassato d’ufficio, in conseguenza del mancato allestimento della dichiarazione 2018. Il reddito imponibile di fr. 45'000.–, così stabilito, non sarebbe tuttavia mai stato raggiunto, essendo egli apprendista. Il contribuente allegava il certificato di salario, che indicava un salario netto di fr. 14'528.– nel 2018.

                                         Con decisione del 21 agosto 2020 il Servizio della tassa militare ha respingeva il reclamo, richiamando l’art. 11 (“Oggetto della tassa”) e l’art. 26 cpv. 2 (“Basi di tassazione”) della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO), i quali “stabiliscono i criteri per definire il reddito assoggettabile alla tassa, che nel suo caso ammonta a fr. 45'000.–“. L’autorità sottolineava infatti che la tassazione d’ufficio cui il reclamante era stato sottoposto il 4 settembre 2019 non era “stata contestata” ed era pertanto “cresciuta in giudicato”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il calcolo della tassa militare, basato su un reddito imponibile di fr. 45'000.–, stabilito con una tassazione d’ufficio.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 59 Cost. gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è regolata nella già citata legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 2).

                                         La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e riferimenti citati).

                                         1.2.

                                         Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

                                         La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni.

                                   2.   2.1

                                         Nella fattispecie, non è litigioso l’assoggettamento del ricorrente alla tassa di esenzione. L’insorgente contesta tuttavia il calcolo della tassa, che ha intrapreso l’autorità competente. Il reddito imponibile di fr. 45'000.– risulterebbe infatti da una tassazione d’ufficio, cui è stato sottoposto per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2018. Chiede pertanto che il tributo sia calcolato sulla base del certificato di salario allegato, da cui risulta uno stipendio netto di fr. 14'528.–.

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 11 LTEO, la tassa è riscossa, giusta la legislazione sull’imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l’assoggettato consegue in Svizzera e all’estero.

                                         L’art. 26 cpv. 1 LTEO prevede che le autorità di tassazione prendano i provvedimenti necessari all’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa. Per l’art. 26 cpv. 2 LTEO, se, per l’anno di assoggettamento, l’assoggettato deve pagare l’imposta federale diretta sul reddito totale, la tassa d’esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta. Secondo l’art. 26 cpv. 3 LTEO, la tassa d’esenzione degli altri assoggettati è stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.

                                         Infine, l’art. 26 cpv. 4 LTEO dispone che, qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né giusta il capoverso 3, la tassa sia stabilita in base ad una dichiarazione speciale.

                                         2.3.

                                         Nel caso in esame, la tassa d’esenzione è stata stabilita secondo le basi determinanti dell’imposta federale diretta, alla quale il ricorrente è stato assoggettato, con decisione passata in giudicato. Come rilevato, il contribuente era tuttavia stato sottoposto a una tassazione d’ufficio secondo l’art. 130 cpv. 2 LIFD. Quest’ultima disposizione prevede che l’autorità di tassazione esegua la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Ci si domanda se, anche in tal caso, l’autorità di tassazione della tassa d’esenzione sia vincolata alle risultanze del calcolo dell’imposta federale diretta.

                                         2.4.

                                         Già in una pronuncia su un caso ticinese, risalente al 1984, il Tribunale federale ha affermato che il fatto che la tassa d’esenzione sia calcolata basandosi sull’imposta federale diretta, secondo l’art. 26 cpv. 2 LTEO, “non significa tuttavia che l'autorità competente in materia di tassa militare debba sempre limitarsi ad assumere automaticamente la tassazione [IDN/]IFD, né tantomeno che codesta autorità sia addirittura vincolata dalle risultanze di detta tassazione”, dovendo per contro “prendere tutti i provvedimenti necessari all'accertamento delle basi di calcolo della tassa e, se del caso, [dovendo] quindi controllare gli elementi imponibili e correggere eventuali errori contenuti nella tassazione per l'imposta diretta, anche se quest'ultima è cresciuta in giudicato (DTF 92 I 124 c. 1; Walti, Das schweiz. Militarpflichtersatz, diss. ZH 1979, pagg. 180/81)” (sentenza del 6.4.1984 consid. 3a, in Rep. 1985 p. 80).

                                         In una sentenza del 6 febbraio 2002, l’Alta Corte ha poi rilevato che, in linea di principio, l’autorità competente in materia di tassa di esenzione può riprendere gli elementi che emergono dalla tassazione dell’IFD, aggiungendo, se del caso, i redditi che non le sono assoggettati o considerando le ulteriori deduzioni ammissibili, per determinare la tassa conformemente alla legge sulla tassa d’esenzione. Tuttavia, ciò non significa che debba sempre attenervisi né che sia vincolata dagli elementi in essa contenuti. L’autorità di tassazione deve prendere tutte le misure necessarie per determinare l’assoggettamento e le basi di calcolo della tassa; deve inoltre, se del caso, controllare gli elementi imponibili e correggere gli eventuali errori contenuti nella tassazione dell’IFD, anche se quest’ultima è già passata in giudicato (sentenza 2A.440/2001 del 6 febbraio 2002 consid. 2b, in ASA 71 p. 322).

                                         Gli stessi principi sono stati ribaditi in una sentenza del 2015, nella quale la Suprema Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, l’art. 26 cpv. 2 LTEO non deve essere interpretato nel senso che per la tassazione della tassa di esenzione ci si deve semplicemente basare sulla tassazione dell’IFD passata in giudicato. Il riferimento all’IFD è giustificato unicamente da considerazioni di economia processuale e non esclude pertanto che una tassazione dell’IFD già passata in giudicato possa essere rimessa in discussione, ai fini della determinazione della tassa di esenzione (sentenza n. 2C_1094/2014 del 12.6.2015 consid. 3.2.3, in RF 70/2015 p. 1005, con riferimenti).

                                         2.5.

                                         Riprendendo la citata giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte di giustizia del Canton Ginevra ha annullato una decisione dell’autorità competente per la tassazione della tassa di esenzione, per il fatto che si era limitata a riprendere, senza compiere ulteriori atti istruttori, il reddito imponibile che era stato stabilito in una tassazione d’ufficio, ma che tuttavia non corrispondeva al reddito effettivo. Gli atti erano stati rinviati all’autorità cantonale competente, perché determinasse nuovamente il reddito imponibile del ricorrente, ricorrendo a tutti i mezzi utili a tal fine (sentenza ATA/272/2012 dell’8.5.2012).

                                         2.6.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato la dichiarazione d’imposta. Un reclamo contro quest’ultima è stato dichiarato irricevibile, non solo perché tardivo ma anche perché non motivato adeguatamente, in particolare perché non accompagnato da una dichiarazione d’imposta completa. La decisione di tassazione IFD 2018, che ha commisurato il reddito imponibile in fr. 45'000.–, è in tal modo passata in giudicato.

                                         Al RS 1 il ricorrente ha tuttavia trasmesso una copia del certificato di salario, rilasciatogli dal suo datore di lavoro (il Comune di __________), dal quale risulta che dal 1.1.2018 al 31.12.2018 ha percepito un salario netto di 14'528.–.

                                         In queste circostanze, l’autorità di tassazione della tassa militare non si poteva limitare a riprendere, senza ulteriori accertamenti, i dati risultanti dalla tassazione d’ufficio dell’IFD per il periodo fiscale 2018.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione su reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per una nuova decisione, dopo aver nuovamente interpellato il ricorrente in merito ai suoi redditi e alle eventuali spese deducibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.    La decisione su reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                                         -  ;

                                         -  ;

                                         -  ;

                                         -  .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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