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Ticino Camera di diritto tributario 30.04.2020 80.2019.54

30. April 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,153 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, acquisto automobile, preteso finanziamento da parte del padre, rinvio degli atti per ulteriori verifiche

Volltext

Incarti n. 80.2019.54 80.2019.55

Lugano 30 aprile 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 25 gennaio 2019 contro la decisione del 28 dicembre 2018 in materia di IC/IFD 2014.

Fatti

A.    __________ (classe 1964), di professione operatore socioassistenziale è a beneficio di una rendita AI in misura del 50% e di prestazioni complementari. Per il periodo fiscale 2014 egli indicava nella dichiarazione fiscale, trasmessa il 4.11.2015, un reddito ed una sostanza nulli. Indicava peraltro di essere proprietario al 31.12.2014 di un’automobile __________ del valore di fr. 26'800.-, per il cui acquisto aveva beneficiato di un prestito di fr. 19'000.- dal padre.

B.    Con richiesta di documentazione del 26.11.2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) invitava il contribuente a voler fornire la documentazione o le informazioni seguenti:

·         vostre osservazioni in merito all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2014 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;

·         una dichiarazione che certifichi i debiti esistenti alla fine del 2014 e gli eventuali interessi passivi maturati nello stesso anno (indicante le generalità del creditore, e firmata dallo stesso).

                                         La richiesta veniva nuovamente formulata il 17.2.2016 e spedita, questa volta, tramite invio APlus. In calce alla missiva RI 1 veniva avvertito che la stessa era da considerare quale diffida e inoltre che “In caso di inosservanza al presente invito si procederà all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.

                                         Entro il termine assegnatogli, il 16.3.2016 il contribuente informava l’autorità fiscale che: “(…) non esistono ulteriori entrate e la situazione finanziaria è quella descritta nella tassazione. Inoltre le confermo che il prestito segnalato mi è stato concesso da mio padre in modo bonale e con interesse 0%”.

                                  C.   Con notifica di tassazione del 29.11.2017, l’UT commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 26'000.- per l’IC ed in fr. 32'300.- per l’IFD (medesimi elementi determinanti pure per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza, ai soli fini IC, la stessa veniva quantificata in fr. 55'000.-.

                                         Rispetto ai dati dichiarati, in particolare, l’autorità fiscale non riconosceva, nella sostanza, il debito nei confronti del padre e aggiungeva l’importo di fr. 19'000.- a titolo di “altri redditi”, indicando a giustificazione:

                                         “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria. Considerata la richiesta dell’autorità fiscale del 17 febbraio 2016, volta a chiarire l’aumento dei debiti registrato in CHF 19'000.- a seguito di un prestito da parte del padre del contribuente, esaminata la partita fiscale del genitore e constatato che nella stessa non figurano crediti verso il figlio, e, accessoriamente, che il calcolo entrate/uscite allestito per il contribuente in questione non gli permetterebbe un prestito di tale entità senza intaccare l’eccedenza risultante, poiché non vi sono comprove in merito al trasferimento monetario (il contribuente dice nella sua lettera del 16 marzo 2016 che il prestito “mi [gli] è stato concesso da mio padre in modo bonale con interesse 0%.”), CHF 19'000.- vengono considerato(i) reddito d’altra fonte”.

                                  D.   Con reclamo 12/13.12.2017 RI 1 insorgeva contro l’aggiunta di “altri redditi”, contestando che un “(…) prestito fatto bonariamente da mio padre di 19'000.- fr è diventato un guadagno, portando una differenza di ben 38’000.- fr.”. Riteneva di aver illustrato la situazione al tassatore dell’epoca, indicando in maniera precisa con quali modalità era stato concesso il prestito da parte del padre.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28.12.2018, con la seguente motivazione:

                                         “In data 12 dicembre 2017 è stato interposto reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2014, a motivo dell’esposto reddito d’altra fonte. Tale reddito è stato esposto, come già ampiamente descritto nella motivazione di prima istanza, poiché il contribuente da un lato non ha comprovato il prestito che asserisce aver ricevuto dal padre (che, dall’analisi del suo incarto fiscale non avrebbe avuto i mezzi per poter procedere a tale prestito). Constatato come con la lettera di reclamo il contribuente non invii alcuna nuova informazione e/o documentazione a supporto della propria tesi, il reclamo è respinto, e la decisione di prima istanza viene riconfermata”.                                                 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014. Avendo dovuto acquistare un’autovettura e non disponendo della somma per procedere all’acquisto, si sarebbe rivolto al padre, __________, il quale gli avrebbe prestato l’importo di fr. 19'000.-, senza tuttavia sottoscrivere alcun tipo di contratto, trattandosi di un prestito interno alla famiglia. Asserisce di non aver “rimarcato” nella compilazione della dichiarazione fiscale 2014 “(…) tale prestito perché, essendo interno alla famiglia, non credevo, forse a torto, fosse necessario. In conseguenza a questo accordo bonale, pure mio padre non lo segnalava”.

                                         Il ricorrente sostiene di aver chiarito con l’autorità fiscale la situazione, illustrando i contorni del mutuo: in ogni caso, non si sarebbe trattato di una somma di reddito non dichiarata, ma di “(…) uno spostamento di capitale che avveniva all’interno della famiglia, e quindi già conteggiato nella tassazione di mio padre”.    

                                         Indica poi di essere al beneficio dell’AI e di necessitare altresì delle “(…) prestazioni complementari per arrivare al minimo vitale. Un minimo vitale che risulta scarso in quanto devo provvedere per circa 100 giorni all’anno al sostentamento di mio figlio con il mio solo minimo vitale in quanto queste spese di sostentamento non sono riconosciute dalle prestazioni complementari e non sono nemmeno sopportate dalla mamma di mio figlio perché in perenne lite con me”.

                                         La situazione fiscale venutasi a creare per l’anno 2014 metterebbe il contribuente in difficoltà, tanto più che nei periodi fiscali precedenti egli era sempre stato esentato dal pagamento delle imposte.

                                         Contesta infine che suo padre, __________, non avrebbe avuto i mezzi per sostenere un prestito del genere, facendo riferimento alla decisione di tassazione che lo concerne, da cui risulta che alla fine del 2014 disponeva di una sostanza pari a fr. 45'000.- in “biglietti bancari”, tramite la quale sarebbe stato possibile elargire il prestito.

                                         Il ricorso è stato firmato congiuntamente al padre, il quale ha confermato la versione resa dal figlio.

                                  G.   Con osservazioni 5.2.2019 l’autorità fiscale spiega di aver fondato la decisione sulla base della documentazione agli atti, la quale non ha permesso di accertare l’esistenza del debito professato nei confronti del padre, e indica:

                                         “(…) seppur il padre (__________) avrebbe avuto i mezzi necessari, non risulta nessuna evidenza del prestito nella dichiarazione d’imposta come non risulta nessuna evidenza di donazioni al contribuente. Neppure il calcolo entrate uscite relativo all’anno 2014 evidenzia una maggior entrata sufficiente a garantire sia il sostentamento che il preteso prestito di fr. 19'000 a RI 1”.

Diritto

                                    1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

                                   3.   3.1.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2014, il contribuente dichiarava, nella sostanza, di aver acquistato un veicolo a motore “__________” del valore di fr. 26'800.-. Indicava pure nei debiti privati l’importo di fr. 19'000.-, specificando “19'000.- x automobile (dal padre)”.

                                         L’autorità fiscale, dopo aver proceduto ad accertamenti, ha concluso per l’inesistenza del prestito tra padre e figlio e ha stralciato dai debiti l’importo di fr. 19'000.-, aggiungendolo ai redditi imponibili, a seguito dell’insufficienza della disponibilità finanziaria scaturita dal calcolo del dispendio per il 2014.

                                        Si tratta pertanto di verificare se l’autorità fiscale abbia rilevato correttamente l’inesistenza del debito tra il contribuente e il padre, con la conseguente aggiunta del reddito di pari importo.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         L’art. 13 cpv. 1 LAID prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella stessa (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.).

                                         Il fatto che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta implica che il contribuente possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel /Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 15-17 ad art. 13 LAID, p. 444).

                                         3.2.2.

                                         I debiti costituiscono dal profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario. Di conseguenza l’onere della prova incombe al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle verifiche (sentenza del TF 2C_340/2007 del 22.1.2008 consid. 3.3 con riferimenti; sentenza TF 2P.173/2002 del 7.2.2003 consid. 4.2.; sentenza CDT __________ del 20.12.2018, consid. 5.2.).

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         L’UT ha correttamente proceduto ad effettuare un calcolo del dispendio (ndr. agli atti vi è unicamente il calcolo delle entrate e delle uscite allestito il 6.5.2016) e a richiedere delle informazioni inerenti il prestito di fr. 19'000.-, ritenuto come risultasse un ammanco di disponibilità finanziaria per il suo sostentamento. Come accennato l’autorità fiscale ha provveduto a sottoporre per osservazioni il calcolo del dispendio al contribuente e a richiedere una serie di informazioni, tese a comprovare la sua situazione debitoria a fine 2014.

                                         L’UT ha poi proceduto ad una verifica incrociata dei dati fiscali dei due contribuenti notando che il padre non aveva dichiarato né il credito in questione né un’eventuale donazione a favore del figlio.

                                         3.3.2.

                                         Oltre agli accertamenti esperiti, l’autorità fiscale ha pure verificato l’eventuale sopportabilità del prestito da parte del padre del contribuente, sulla base del calcolo del dispendio di __________ per il periodo fiscale 2014, ritenendo che un mutuo di quell’importo avrebbe intaccato l’eccedenza risultante (cfr. motivazioni della notifica di tassazione del 29.11.2017).

                                         Ritenuta poi la mancata comprova del trasferimento della somma di denaro tra padre e figlio, l’UT concludeva per l’esistenza di un reddito d’altra fonte per fr. 19'000.-. La stessa motivazione veniva poi ripresa altresì nella decisione su reclamo del 28.12.2018.

                                         3.3.3.

                                         RI 1, contestualmente al ricorso, ha prodotto una pagina della decisione di tassazione che concerne l’imposta sulla sostanza del padre per il periodo fiscale 2014, facendo notare che, nella sostanza al 31.12.2014, risulta liquidità per fr. 45'000.-. Dalla disamina della notifica fiscale per il periodo fiscale precedente, emerge che, al 31.12.2013, __________ aveva del numerario per fr. 75'000.- (pertanto una differenza di fr. 30'000.-). L’insorgente indica che il padre disponeva di denaro a sufficienza per procedere al prestito. Il ricorso, come ricordato in precedenza è stato sottoscritto da padre e figlio.

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Ora, se è vero che per i debiti della sostanza l’onere della prova spetta al contribuente, è altrettanto vero che, per quanto attiene all’aggiunta nei redditi dell’importo di fr. 19'000.- l’onere della prova pertocca all’autorità fiscale. In questo specifico caso l’accertamento dell’esistenza o meno del debito ha un’influenza diretta sull’aggiunta del reddito di pari importo.

                                         3.4.2.

                                         Punto nodale nella fattispecie è quello di comprendere con quali mezzi il ricorrente ha finanziato l’acquisto di un autoveicolo del valore di fr. 26'800.-: la provenienza del denaro è di capitale importanza per poter accertare, con le dovute plausibilità e prudenza del caso, l’origine dei fondi messi a disposizione.

                                         Dalla compulsazione degli atti, non emerge invero che l’autorità fiscale abbia richiesto al ricorrente di produrre il contratto di compravendita dell’autovettura con i giustificativi di pagamento del prezzo. Ciò avrebbe permesso di risalire a ritroso alla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto: nel caso di pagamento a contanti, l’autorità fiscale avrebbe dovuto esigere la presentazione degli estratti dei conti bancari, postali, o altro (suoi o del padre), a giustificazione dell’origine dei fondi.

                                         3.4.3.

                                         Come ricordato, il ricorso del 25.1.2019 è stato sottoscritto, oltre che dal ricorrente, pure dal padre __________ il quale ha confermato la versione esposta dal figlio.

                                         Questa Camera ritiene che, in assenza delle informazioni e della documentazione relative alla modalità di acquisto della vettura, non si può concludere automaticamente per l’esistenza di un reddito d’altra fonte nella partita fiscale del contribuente. A dipendenza dell’esito di tale accertamento, e quindi dalla provenienza dei fondi, l’UT potrà stabilire se via stato o meno il prestito in questione. Laddove si riuscisse a collegare la provenienza dei fondi al padre del ricorrente, spetterà poi all’autorità fiscale verificare la sopportabilità del mutuo nella partita fiscale del genitore e trarre le relative conclusioni.

                                         3.4.4.

                                         Laddove invece, gli accertamenti – da effettuarsi con la congiunta collaborazione di padre e figlio – non permettessero di accertare la provenienza dei fondi, oppure escludessero qualsivoglia forma di prestito o elargizione da parte del padre nei confronti del figlio, l’autorità fiscale dovrebbe, a quel punto, concludere sia per l’inesistenza del debito sia per l’aggiunta del reddito d’altra fonte, come per altro già indicato dal Tribunale federale (cfr. sentenza 2P.173/2002 del 7.2.2003 consid. 4.2.). In effetti, secondo l’Alta Corte, in un caso simile, il fatto che contestualmente al mancato riconoscimento del debito il fisco avesse deciso di riprendere l'importo che era stato indicato a tale titolo, esponendolo nella tassazione litigiosa alla stregua di un elemento di reddito imponibile, costituiva unicamente la logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del medesimo periodo (cfr. StE 1997 B 72.11 n. 5 consid. 3a con numerosi riferimenti).

                                         3.5.

                                         Motivo per il quale la Camera ritiene corretto, in assenza di tutti gli elementi necessari per giudicare la fattispecie, annullare la decisione su reclamo e ritornare gli atti affinché l’UT provveda ad esperire gli accertamenti indicati.

                                   4.   La decisione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 28.12.2018 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché provveda ad emanare una nuova decisione, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti del caso. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, non patrocinato, non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 28.12.2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova decisione, dopo aver effettuato gli accertamenti che s’impongono.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Non vengono assegnate ripetibili.

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.54 — Ticino Camera di diritto tributario 30.04.2020 80.2019.54 — Swissrulings