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Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2019.4

5. Mai 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,691 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, quote sociali, deducibili solo se non conferiscono alcuna pretesa al socio, quota di sostenitore della REGA

Volltext

Incarti n. 80.2019.4 80.2019.5

Lugano 5 maggio 2020    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 21 dicembre 2018 contro la decisione del 12 dicembre 2018 in materia di IC/IFD 2016.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2, nel periodo fiscale 2016 lavoravano, rispettivamente, quali tecnico presso __________ AG e quale segretaria presso __________ e __________ AG.

                                  B.   Per il periodo fiscale 2016, i contribuenti facevano valere, con dichiarazione fiscale trasmessa in data 30.4.2017/5.5.2017 un reddito imponibile complessivo di fr. 45'427.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-. Tra le deduzioni richieste indicavano l’importo di complessivi fr. 14'430.- quali versamenti ad enti di pubblica utilità ai seguenti beneficiari: __________, __________ (fr. 3'240.-); __________, __________ (fr. 9'120.-); __________, __________ (fr. 50.-), __________, __________ (fr. 550.-); __________, __________ (fr. 600.-); __________ (fr. 400.-); __________, __________ (fr. 200.-); __________, __________ (fr. 100.-); __________, __________ (fr. 70.-); __________, __________ (fr. 100.-).

                                  C.   Con decisione di tassazione del 24.10.2018 l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT) commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 58'400.- per l’IC 2016 e in fr. 63'700.- per l’IFD 2016. La sostanza, ai soli fini IC veniva accertata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale, a fronte dei fr. 14'430.- richiesti in deduzione a titolo di “liberalità a enti di pubblica utilità” riconosceva unicamente la somma di fr. 5'240.- con la seguente motivazione: “Le donazioni effettuate alla Comunità evangelica pentecostale non possono essere ammesse in deduzione, in quanto l’ente non rientra tra quelli di pubblica utilità”.

                                 D.   Con reclamo 26/29.10.2018 i coniugi RI 1 contestavano la mancata deduzione di tutte le “liberalità a enti di pubblica utilità”. I contribuenti indicavano che, nei periodi fiscali precedenti le donazioni a favore della Comunità evangelica pentecostale erano sempre state riconosciute e dedotte dai redditi. Allegavano altresì la decisione della Divisione delle contribuzioni, con la quale la Comunità in questione era stata esentata dalle imposte di successione e donazione. Contestavano altresì la decurtazione di fr. 70.- per quanto atteneva al versamento effettuato a favore del “Servizio ambulanza __________”, per la quale l’autorità fiscale non aveva invero fornito alcuna motivazione.

                                  E.   Con decisione del 12.12.2018 l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

                                         “Contro la decisione di tassazione 2016 viene inoltrato reclamo il 29.10.2018 chiedendo in deduzione il versamento alla Comunità evangelica pentecostale di __________. Allo stesso reclamo viene allegata la decisione della Divisione delle contribuzioni del 23.4.2013 la quale conferma che la stessa Comunità evangelica pentecostale __________ è esente dal pagamento delle imposte di successione e donazione, ma non sull’imposta del reddito. Per questo motivo le devoluzioni effettuate a questo ente non possono essere fiscalmente dedotte dal reddito visto che non adempie ai requisiti di pubblica utilità, bensì per scopo di culto. La differenza di CHF 70 è dovuta al pagamento della tassa sociale della REGA la quale non è fiscalmente deducibile vedi artt. 32c LT e 33a LIFD. Trattandosi di una tassa sociale si beneficia di una contro prestazione e per questo motivo non si può ritenere che il versamento sia volontario. Visti i motivi sopra il reclamo viene deciso come a calcolo dell’imponibile”.

                                  F.   Con ricorso 21/27.12.2018 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo ribadendo gli argomenti già sollevati dinanzi all’autorità di tassazione.

                                         Ribadito che la Comunità evangelica pentecostale beneficia di un’esenzione cantonale stabilita mediante una decisione della Divisione delle contribuzioni, aggiungono che nei periodi fiscali precedenti la deduzione in questione sarebbe sempre stata riconosciuta. Specificano inoltre di essere a conoscenza che ad altri membri della chiesa i versamenti sono stati riconosciuti regolarmente sia per il periodo fiscale 2016 che per il 2017.

                                         I ricorrenti lamentano poi, relativamente al versamento effettuato a favore dell’associazione __________ che l’UT “(…) non ha neppure menzionato il motivo che ha portato al diniego della deduzione fiscale”.

                                         I contribuenti sono inoltre dell’avviso che sia stata applicata una disparità di trattamento rispetto a casi uguali o analoghi in cui l’autorità di tassazione ha ammesso la deduzione. Infine la decisione sarebbe anche arbitraria, poiché in parte priva di motivazione.

                                  G.   Con osservazioni 8/9.1.2019 l’UT specifica che la Comunità evangelica pentecostale è esente dal pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale per scopi di culto (art. 65 lett. g LT) e non per scopi di pubblica utilità (art. 65 lett. f LT). A comprova l’autorità fiscale allega la decisione del 23.4.2013 della Divisione delle contribuzioni che attesta quanto indicato.

                                         Per quanto attiene al versamento di fr. 70.- alla Rega l’UT si riconferma nella decisione su reclamo, aggiungendo che il versamento è un “pagamento per soci sostenitori che in caso di necessità possono ricevere una riduzione dei costi d’intervento”. I ricorrenti, ai quali è stata trasmessa la presa di posizione dell’UT, non hanno replicato.

Diritto

                                   1.   I ricorrenti censurano il mancato riconoscimento, tra le “liberalità a enti di pubblica utilità”, delle donazioni effettuate a favore della Comunità evangelica pentecostale e della Rega. Lamentano un’errata applicazione della legge fiscale, una disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti che hanno invece potuto dedurre tale donazione nonché una violazione del loro diritto di essere sentiti limitatamente alla liberalità effettuata a favore della __________.

                                         L’autorità fiscale ritiene invece che i versamenti operati a favore della Comunità evangelica pentecostale non possano essere fiscalmente dedotti, ritenuto come quest’ultima non adempia i requisiti di pubblica utilità, ma abbia scopo di culto. Per quanto riguarda la donazione a favore della Rega, la stessa sarebbe una tassa sociale, implicante una controprestazione, e non sarebbe pertanto fiscalmente deducibile a tenore degli art. 32c LT e 33a LIFD.

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne la motivazione delle decisioni, si deve ricordare che adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

                                         2.2.

                                         I contribuenti ritengono che l’autorità fiscale non abbia indicato le motivazioni per le quali non ha riconosciuto il versamento effettuato a favore di __________: tuttavia tale liberalità è stata riconosciuta, mentre che i fr. 70.- non ammessi sono relativi al versamento a favore della Rega.

                                         Ora, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, l’autorità fiscale ha spiegato, per entrambe le donazioni che non ha riconosciuto in deduzione (Rega e Comunità evangelica pentecostale), i motivi alla base di tale diniego. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono deducibili nella medesima misura.

                                         3.2.

                                         Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a LIFD, p. 685).

                                   4.   Liberalità a favore della Rega

                                         4.1.

                                         La circostanza secondo la quale la __________ rientri fra gli enti esentati dall’obbligo fiscale in virtù dello scopo di pubblica utilità, conformemente a quanto disposto dagli articoli 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT, è incontestata.

                                         Infatti, come esposto in precedenza, le liste cantonali degli enti esenti implicano che, da un lato, le liberalità agli enti che figurano sulla lista di un cantone sono deducibili anche dal reddito dei contribuenti imponibili in altri cantoni, e, dall’altro lato, in virtù del carattere non esaustivo di tali liste, che la mancata iscrizione non significa con certezza che un ente non benefici dell’esenzione quale persona giuridica che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità.

                                         La __________ figura nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate dall’imposta nel Canton Zurigo in quanto perseguono esclusivamente scopi pubblici o di pubblica utilità (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen.html).

                                         Orbene, nonostante l’inclusione delle stesse nell’elencazione degli enti esenti dall’imposta, la ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione dell’importo di fr. 70.- deve piuttosto essere ricercata nell’oggetto della prestazione in discussione.

                                        4.2.

                                         Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale, statutario o morale.

                                         Le quote sociali previste dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994).

                                         Sebbene con le loro quote sociali i membri sostengano l’associazione nel perseguimento dei suoi obiettivi, si tratta comunque di un contributo dovuto in base agli statuti e come tale non volontario (Locher, Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; v. anche Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 784).

                                         Secondo un’altra opinione dottrinale, tuttavia, si deve tener conto del fatto che molte persone diventano membri di un’associazione solo perché, con la loro quota sociale e con eventuali ulteriori contributi, vogliono sostenere un’attività di pubblica utilità. Il fatto che dal profilo strettamente giuridico l’associazione vanti una pretesa al pagamento dei contributi statutari non basta a farne venir meno il carattere volontario. In queste circostanze, dovrebbe essere ammessa anche la deduzione delle quote sociali (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 857; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 33a LIFD, p. 686).

                                         4.3.

                                         La Camera di diritto tributario ha recentemente stabilito che, nonostante il testo della circolare n. 12 dell’AFC, si giustifica un trattamento differenziato delle quote sociali, che conferiscono una pretesa al socio, da quelle che servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica utilità dell’associazione. In quest’ultimo caso, non si può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica. Diverso il caso delle associazioni, che offrono ai soci sostenitori delle controprestazioni, come nel caso della __________. Questi contributi non sono deducibili dal reddito imponibile (sentenza CDT n. 80.2019.233/234 del 31.12.2019 consid. 4; cfr. anche St. Galler StB 46 Nr. 4).

                                         4.4.

                                         Per la __________, “la quota di sostenitori o sostenitrice copre l’anno di calendario in corso …(omissis). In riconoscenza di questo sostegno la __________, a propria discrezione e nell’ambito delle proprie capacità, può concedere alle sostenitrici e ai sostenitori l’esonero dei costi d’intervento parziale o totale delle prestazioni da lei date o organizzate qualora assicurazioni o altri terzi non sono tenuti ad assumerseli e quindi non devono coprire i costi totali o parziali di un intervento. In ogni caso, la __________ esegue le sue prestazioni di soccorso, così come pu).

                                         È pertanto pacifico che le suddette devoluzioni non siano state fatte a titolo volontario ma che, invece, siano previste delle quote associative, che danno anche diritto a pretese del socio nei confronti dell’associazione. Motivo per il quale l’UT ha correttamente stabilito di non riconoscere la liberalità in questione.

                                   5.   Liberalità a favore della Comunità evangelica pentecostale

                                         5.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa i contribuenti hanno donato fr. 9'120.- alla Comunità evangelica pentecostale di __________. Quest’ultima aveva presentato un’istanza, il 15.4.2013 per ottenere l’esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione. Con decisione del 23.4.2013, la Divisione delle contribuzioni, preso atto come l’associazione si prefigga di:

                                         essere presente a livello spirituale e a livello di servizio: a livello spirituale: la diffusione del Vangelo di Gesù Cristo, la formazione spirituale dei membri, intraprendere e promuovere opere missionarie e sociali; a livello di servizio: svolgere un servizio diaconale di aiuto pratico a favore dei più bisognosi, senza limitazioni geografiche, di appartenenza religiosa o di razza, sul piano locale e regionale: sostenere con progetti e incontri mirati le persone sole e le famiglie con problemi sociali, collaborare con le chiese, le opere e movimenti evangelici attivi in Ticino, in Svizzera o all’estero, che perseguono gli stessi obiettivi spirituali e umanitari, trovare gli aiuti indispensabili alle relative spese, il servizio diaconale è strettamente legato a quello spirituale e costituiscono un tutt’uno

                                         e considerato nel caso concreto che

                                         l’associazione svolge, senza perseguire fini di lucro, un’attività a fini di culto come Chiesa evangelica facente parte della Schweizerische Pfingstmission (Missione pentecostale svizzera), dedicandosi alla diffusione del Vangelo di Gesù Cristo.

                                         e che

                                         Essa cura la formazione spirituale dei membri della comunità e svolge altresì un servizio diaconale a favore di giovani e adulti nonché a sostegno di persone bisognose,

                                         ha esonerato la Comunità Evangelica Pentecostale __________ “dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell’art. 154 cpv. 1 lett. d LT sino all’anno 2018 compreso”.

                                         5.2.

                                         Nella lista pubblica degli enti totalmente al beneficio dell’esonero fiscale per scopo pubblico o pubblica utilità (art. 65 lett. f LT, art. 56 lett. g LIFD) per l’anno 2016 (consultabile al sito internet https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PG/ListaEntiEsenti2016.pdf, visualizzato il 7.4.2020) non figura la Comunità evangelica pentecostale __________ che fa parte, come indicato nella decisione della DDC, della Schweizerische Pfingstmission.

                                         5.3.                                                                         

                                         5.3.1.

                                         La Comunità evangelica pentecostale di __________ fa parte dell’associazione Schweizerische Pfingstmission, con sede a Zurigo. La gestione amministrativa della federazione delle Chiese viene effettuata dal segretariato generale, dalla sede di Aarau (cfr. organigramma consultabile al sito internet https://www.pfingstmission.ch/fileadmin/user_upload/spm/dateiarchiv/Portrait___Organigramm/Organigramm%20SPM%202019%20dt.pdf, visualizzato il 7.4.2020).

                                         5.3.2.

                                         Nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate dall’imposta nel Canton Zurigo in quanto perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità figura pure la Schweizerische Pfingstmission (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/verzeichnis_der_steu.spooler.download.1585647898420.pdf/31.03.2020.pdf). Tuttavia, l’associazione in questione è contrassegnata con la lettera b, che, secondo gli “Hinweise zum Verzeichnis und zur Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an steuerbefreite Institutionen”, si riferisce a istituzioni che non perseguono solo scopi pubblici o di pubblica utilità, ma hanno anche scopi di culto o altri che non beneficiano dell’esenzione (“nicht ausschliesslich wegen öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken steuerbefreit, sondern verfolgen daneben noch Kultuszwecke oder nicht steuerbefreite Zwecke”).

                                         L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua Circolare n. 12 (Esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica [art. 56 lett. g LIFD] o fini di culto [art. 56 lett. h LIFD]; deducibilità delle elargizioni [art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59 lett. c LIFD]), prevede infatti che, se, oltre ad uno scopo esclusivamente pubblico o di utilità pubblica, una persona giuridica persegue anche altri scopi, è possibile - a certe condizioni - prendere in considerazione un'esenzione fiscale parziale (cifra II.2.b). Anche nel caso di un’esenzione fiscale parziale l'attività esentata fiscalmente deve rivestire un'importanza considerevole. Un altro presupposto è inoltre dato dal fatto che i fondi per i quali è richiesta l'esenzione fiscale siano contabilmente separati in modo chiaro dal resto della sostanza e del reddito (cifra II.5).

                                         5.3.3.

                                         A tale riguardo, la Conferenza svizzera delle imposte ha pubblicato il 18.1.2008 delle Informazioni pratiche che concernono l’esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono scopi di pubblico servizio, di pubblica utilità oppure di culto e la deducibilità delle liberalità a loro favore (al sito https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/merkblaetter/praxishinweise_steuerbefreiung_2008_f.pdf, consultato l’8.4.2020). In particolare, al Capitolo 11 delle Informazioni pratiche in questione, viene trattata la deducibilità delle liberalità a persone giuridiche che perseguono più scopi. A pagina 41 viene affermato il principio secondo cui le liberalità a favore di persone giuridiche che perseguono scopi in parte di pubblica utilità ed in parte di culto possono essere dedotte dal reddito del donante solo se tali fondi vengono impiegati per uno scopo pubblico o di pubblica utilità in maniera durevole e verificabile. Ciò presuppone che l’istituzione in questione provveda a separare in maniera chiara dal punto di vista dell’organizzazione e dei conti le sue attività di pubblica utilità e le altre attività. Di principio dovrebbero essere costituiti, per ogni categoria di scopo, dei soggetti giuridici distinti. Unicamente casi eccezionali possono giustificare la tenuta di conti chiaramente distinti per ciascuna delle attività, all’interno di uno stesso soggetto giuridico.

                                         Nelle Informazioni pratiche, la CSI indica inoltre i criteri da adempiere nel caso in cui vengano tenuti conti separati all’interno di un medesimo soggetto giuridico (pag. 42): l’adozione di un regolamento relativo all’amministrazione e all’utilizzo dei fondi; la definizione, di concerto con l’autorità fiscale, di quali fra le attività dell’istituzione sono prettamente pubbliche o di pubblica utilità; la verifica che le spese dell’istituzione siano correlate agli scopi di pubblica utilità; la tenuta e la contabilizzazione di un conto separato relativo alle donazioni che sono deducibili fiscalmente; la tenuta dei conti e della contabilità separata; la trasmissione al donatore di una lettera nella quale si indica, preventivamente, per quali scopi viene impiegato il suo versamento.

                                         Da parte sua, il donatore deve espressamente indicare sul versamento che lo stesso sarà utilizzato per la realizzazione dello scopo pubblico oppure di pubblica utilità. Il benefattore che richiede in deduzione la donazione dovrà provare che la stessa è stata senza alcun dubbio versata sul conto destinato alla pubblica utilità oppure al pubblico servizio. La prova può essere fornita tramite la ricevuta di pagamento, nella quale l’istituzione attesta che il suo pagamento è stato esclusivamente utilizzato a favore di uno scopo pubblico o di pubblica utilità. Nel caso in cui il contribuente non presenti la documentazione indicata, la donazione non potrà, in applicazione delle regole sull’onere della prova, essere riconosciuta (in merito pure: sentenza del TF 2C_6/2017 del 9.1.2017 consid. 6.1; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 1 ad art. 33a LIFD, p. 1027; Hunziker/ Mayer – Knobel, in: Zweifel / Beusch [a cura di], DBG Kommentar, 3a ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 33a DBG).

                                         5.3.4.

                                         Il Tribunale amministrativo del Canton San Gallo si è già occupato della deducibilità di versamenti a favore della Schweizerische Pfingstmission di Zurigo, in una sentenza del 2006 (consultabile al sito internet (http://ww2.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/aktuelle_entscheide2/Entscheide_2006/i_1-2005_157.html, visualizzato il 7.4.2020).

                                         Nella decisione in questione si legge che la Schweizerische Pfingstmission è stata esonerata dal pagamento delle imposte con decisione del 20.8.1996 da parte della Direzione delle Finanze del Canton Zurigo, luogo di sede dell’associazione, siccome questa perseguiva sia scopi di culto che di pubblica utilità. Nella decisione viene inoltre precisato che i fondi dell’associazione venivano suddivisi tra scopi di culto e di aiuto allo sviluppo. La sentenza non ha rimesso in discussione la decisione della Direzione delle Finanze del Canton Zurigo e ha pertanto confermato che la Schweizerische Pfingstmission perseguiva scopi sia di culto che di pubblica utilità.

                                         Sempre nella sentenza si ricorda che la pubblica utilità è adempiuta da scopi culturali oppure di beneficenza, ma non per scopi religiosi. Donazioni a persone giuridiche, che sono esonerate dal pagamento delle imposte per scopi di culto, non possono essere dedotte (GVP 2002 Nr. 18).

                                         Nel caso in esame, la Corte sangallese ha accertato che le vere e proprie attività di culto della Pfingstmission in Svizzera erano sostenute tramite la cassa centrale (“Zentralkasse”), mentre gli scopi caritativo-missionari erano prevalentemente finanziati tramite la Missionskasse. Verificato che i ricorrenti avevano versato l’importo di 3'000 franchi proprio su quest’ultimo conto, il Tribunale amministrativo ha accolto il loro ricorso e ammesso la deduzione della liberalità dal loro reddito imponibile.

                                          (P. Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil 2001, n. 87 ad art. 33; Hunziker/ Mayer – Knobel, DBG Kommentar [a cura di Zweifel / Beusch], 3a ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 33a DBG).

                                         5.4.

                                         5.4.1.

                                         Orbene, nel caso di specie, i qui contribuenti, a sostegno del loro versamento alla Comunità evangelica pentecostale hanno prodotto una lettera dell’Associazione del seguente tenore:

                                         Conferma di donazione per l’anno 2016

                                         Cari __________ e __________

                                         Ringraziamo cordialmente per il vostro sostegno finanziario offerto alla nostra comunità. Con la presente dichiaro che la nostra associazione ha ricevuto da voi donazioni per un totale di Fr. 9'120.00. La Comunità Evangelica Pentecostale di __________ è parte della Federazione delle Chiese evangeliche Libere del Ticino (FCELT) dalla sua fondazione. Inoltre è membro della Schweizerische Pfingstmission con sede ad Aarau.

                                         5.4.2.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, la Comunità evangelica pentecostale di Locarno non gode dell’esenzione dall’imposta per il fatto che persegue fini pubblici o di pubblica utilità. L’esenzione è stata riconosciuta, per le imposte di donazione e successione unicamente per fini di culto. Già solo per questa ragione, ritenuto come il versamento sia stato direttamente effettuato a favore di quest’ultima e non della Schweizerische Pfingstmission, il ricorso è da respingere.

                                         5.4.3.

                                         Anche se si volesse per ipotesi ammettere che parte della donazione dei coniugi Scherrer sia confluita nella Schweizerische Pfingstmission – cosa questa non provata -, che come visto figura nella lista del Canton Zurigo delle associazioni che godono dell’esonero fiscale siccome perseguono scopi di pubblica utilità, tuttavia la missiva prodotta agli atti dai contribuenti a dimostrazione della donazione non permette di stabilire se l’importo è stato versato per scopi di pubblica utilità (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.; in merito pure Hunziker/ Mayer – Knobel, op. cit., n. 6 ad art. 33a DBG). È invece probabilmente vero il contrario: ossia che essendo stati versati direttamente alla Comunità evangelica pentecostale di __________, che gode dell’esonero per fini prettamente di culto, i fondi in questione siano stati utilizzati per tale scopo.

                                         Spetterà in futuro ai contribuenti, se intendono ottenere la deduzione delle proprie liberalità, accertarsi che i versamenti da loro effettuati vengano utilizzati per scopi prettamente di pubblica utilità e ottenere dall’istituzione finanziata un’attestazione in tal senso.

                                         5.5.

                                         Per tutte le ragioni sopra esposte, l’autorità fiscale ha correttamente negato la deduzione relativa alla liberalità effettuata a favore della Chiesa evangelica pentecostale di Locarno.

                                   6.   6.1.

                                         Da ultimo i ricorrenti sollevano la questione della disparità di trattamento: argomentano infatti che, nei periodi fiscali precedenti, la deduzione alla Comunità evangelica pentecostale di __________ sarebbe sempre stata riconosciuta. Indicano poi che ad altri loro conoscenti la deduzione in parola sarebbe stata ammessa sia per il 2016 che per periodi fiscali successivi.

                                         6.2.

                                         Per quanto concerne il primo aspetto, va tenuto presente che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

                                         6.3.

                                         In merito all’eventuale deduzione riconosciuta ad altri membri della stessa chiesa, per consolidata prassi, il principio della legalità dell’attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento. Il diritto all’uguaglianza di trattamento nell’illiceità può essere ammesso, eccezionalmente, soltanto quando, non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e dà a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge. Allora il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità (sentenza 2C_409/2012 del 19.2.2013 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

                                         Non risulta che la deduzione delle liberalità a favore di una persona giuridica che persegue scopi di culto configuri una prassi generalizzata e meno ancora che l’autorità fiscale si rifiuti di modificarla.

                                         6.4.

                                         Per i motivi addotti, anche quest’ulteriore censura dei ricorrenti non può trovare accoglimento.

                                   7.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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