Incarti n. 80.2019.388 80.2019.389
Lugano 28 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 dicembre 2019 contro la decisione del 12 dicembre 2019 in materia di IC 2018.
Fatti
A. I coniugi RI 2 e RI 1, domiciliati a __________, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza economica, quali comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno delle unità di proprietà per piani (PPP) n.ri __________, __________, __________ e __________ corrispondenti a totali 546% del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________ (cfr. i relativi estratti del RFD del Comune di __________; cfr. anche modulo 7, della dichiarazione d’imposta 2018). Inoltre, sono comproprietari, sempre in ragione di 1/2 ciascuno, della PPP n. __________ corrispondente a 55% del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________ (cfr. il relativo estratto del RFD del Comune di __________).
B. Notificando loro la tassazione IC 2018, con decisione del 4 settembre 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione Biasca (di seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile e la sostanza imponibile nel Canton Ticino in fr. 0.-. L’autorità fiscale in particolare accertava un reddito immobiliare di fr. 14'970.- e spese di manutenzione degli immobili di fr. 17'014.-.
C. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione con due distinti reclami, entrambi datati 29 novembre 2019, chiedendo, con il primo, la deduzione delle spese condominiali fisse dello stabile sito alla PPP n__________ del fondo base n. __________ del Comune di __________ per totali fr. 3'325.-, “(come da pezze giustificative per un totale CHF 19'797.45 __________)”. Nella medesima comunicavano inoltre che non era stato possibile affittare l’appartamento in parola negli ultimi due anni e che nel contempo avevano provveduto al suo rinnovo.
Nell’altro reclamo, gli insorgenti asserivano di non riuscire a trovare un locatario per l’appartamento sito al 1° piano del fondo base n. __________ del Comune di __________, mentre quello al 2° piano veniva “occupato saltuariamente dal proprietario durante qualche giorno all’anno”. Rilevavano, di transenna, che le spese per i due appartamenti suddetti erano di fr. 2'657.25 annuali e ribadivano nuovamente che nemmeno per tali appartamenti vi era facilità nel darli in locazione.
D. Con decisione su reclamo datata 12 dicembre 2019, l’UT rilevava che il reclamo presentato dai reclamanti era tardivo “poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente l’11.12.2019, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”, dichiarando pertanto lo stesso irricevibile.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti chiedono “di tenere conto del presente ricorso”, sebbene il reddito imponibile nel Canton Ticino fosse nullo. Quanto alla tempestività, asseriscono che l’impugnazione tardiva della decisione di tassazione 4 settembre 2019 é dovuta all’attesa della ricezione della decisione federale e cantonale del Canton __________, ricevuta, a detta dei ricorrenti, in data 3 dicembre 2019 e, pertanto, “per rapporto alla decisione di __________, il nostro reclamo in data del 11.12.2019 non è tardivo.”. Inoltre, gli insorgenti postulano una rettifica della decisione di tassazione riguardo al “valore locativo fittivo (vedi allegati, risp. spese manutenzione 2018 e amministrazione)”, in considerazione del fatto che “gli oggetti in questione risultano tutt’ora sfitti”.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.
2. 2.1.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
2.2.
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
3. 3.1.
Nel caso che qui ci occupa, RI 2 e RI 1 contestano la decisione dell’UT del 4 settembre 2019, in particolare laddove l’autorità fiscale ha accertato un reddito immobiliare di fr. 14'970.- inerente l’immobile di cui alle PPP n.ri __________, __________, __________ e __________ del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________, rispettivamente della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________. Ne consegue che l’UT, con la propria decisione di tassazione 4 settembre 2019, ha commisurato in zero franchi il debito d’imposta dei contribuenti per il periodo fiscale 2018. Sotto questo profilo il ricorso si rivela irricevibile, poiché i ricorrenti non sono debitori di alcuna imposta per l’IC per il periodo fiscale contro il quale si aggravano (2018). Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
3.2.
Nella misura in cui gli insorgenti sostengono di aver bisogno di una “rettifica del Cantone Ticino, riguardo al valore locativo fittivo”, allo scopo di “potere proseguire il reclamo nel Cantone di __________”, va loro ricordato che le decisioni dell’Ufficio di tassazione di __________ non possono vincolare il fisco del Canton __________.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è esclusiva.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
L’autonomia dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).
4. Ne consegue che il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 2 e RI 1, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: