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Ticino Camera di diritto tributario 29.01.2020 80.2019.355

29. Januar 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,064 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Deduzioni sociali: figli a carico, figlio minorenne che vive in comunione domestica con la madre, nessun contributo di mantenimento ma pagamento di spese per il figlio

Volltext

Incarti n. 80.2019.355 80.2019.356

Lugano 29 gennaio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso dell’11 novembre 2019 contro la decisione del 23 ottobre 2019 in materia di IC/IFD 2017

Fatti

                                  A.   Per il periodo fiscale 2017 RI 1, di professione “corriere di distribuzione”, padre di __________ (9.10.2016) che all’epoca viveva con la madre __________, dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 10'738.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.-. Nel modulo 1 chiedeva il riconoscimento dell’importo di fr. 18'120.- a titolo di deduzione per “persone a carico” per i costi relativi al mantenimento del figlio.

                                  B.   Con decisione del 29.5.2019 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 36'000.- e di fr. 36'500.- per l’IFD. La sostanza complessiva, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 0.-. In particolare, rispetto ai dati dichiarati, oltre a modificare alcune spese di acquisizione dei redditi ed alcune deduzioni generali, non riconosceva l’importo richiesto in deduzione dal contribuente per “persona bisognosa a carico” con riferimento ai costi di mantenimento del figlio __________.

                                  C.   Con reclamo 18/19.6.2019 RI 1 impugnava la decisione di tassazione censurando, tra le altre cose, pure il mancato riconoscimento della “deduzione per ogni persona a carico”. In particolar modo precisava di aver allegato alla dichiarazione d’imposta una conferma della madre di suo figlio, __________, secondo la quale esisteva un accordo sulla suddivisione a metà delle spese inerenti __________. La deduzione fatta valere comprendeva quanto il contribuente aveva corrisposto: “(…) di affitto, oltre a fatture varie riguardanti la signora e mio figlio, ho anche spesso provveduto a saldare fatture riguardanti l’altro figlio __________ nonché spendere spontaneamente soldi per hobby, regali e vestiti, oltre a tutti i generi alimentari di cui mi sono fatto carico durante l’anno in quanto la signora non riusciva a fare (la) spesa visti i suoi turni di lavoro”. Il contribuente indicava di aver corrisposto la somma richiesta in deduzione direttamente ai beneficiari per evitare un utilizzo “fuorviante” da parte della madre di suo figlio. Il contribuente asseriva inoltre che nonostante il figlio fosse domiciliato presso la madre in via __________ da quando è nato “(…) sta nella misura di 4-5 giorni a settimana e notte a __________ dal sottoscritto in quanto la madre lavorando con turni orari sfavorevoli non era in grado di accudirlo presso il suo domicilio”.

                                  D.   Con decisione di tassazione dopo reclamo del 23.10.2019 il reclamo veniva respinto. In particolare, in relazione alla deduzione per figlio a carico, l’autorità resistente indicava:

                                         “In mancanza di documentazione comprovante l’effettivo contributo alimentare versato in favore del figlio minorenne __________, come pure di una convenzione di mantenimento sottoscritta da entrambi i genitori, non è possibile dedurre, anche solo parzialmente, la deduzione per figli a carico o per persona bisognosa a carico. Per il futuro è consigliato che i versamenti vengano effettuati regolarmente, tramite bonifico postale o bancario”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso 12/13.11.2019 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per figlio a carico. In particolare, l’insorgente rileva che, nonostante non sia stata ancora presa una decisione riguardo al contributo alimentare e/o una convenzione di mantenimento nei confronti di __________, avrebbe sempre “(…) provveduto sia al suo mantenimento, sia ad occuparsene, sia a partecipare nella misura del 50% a tutte le spese, nonché a pagare fatture quando era in coppia con la signora __________ e questo ancora oggi nonostante la relazione sia finita da diversi mesi”. Allega, a comprova, gli estratti del conto corrente postale per il periodo giugno - dicembre 2017, un rendiconto delle spese sostenute per quel medesimo periodo (spese domestiche, cene, pranzi con i bimbi, attività varie, fatture e affitti versati e la dichiarazione di __________ che attesta la partecipazione al 50% per tutte le spese). Il contribuente postula di essere ammesso all’assistenza giudiziaria.

                                  F.   Con scritto del 20/22.11.2019 l’UT, dopo aver preso visione del gravame, rinuncia alla presentazione di osservazioni.

Diritto

                                   1.   Con il proprio gravame il ricorrente chiede di poter essere ammesso al beneficio di una deduzione di fr. 11'100.- per la partecipazione alla spese del figlio __________.

                                         Allega a comprova del pagamento di tali costi una dichiarazione controfirmata da parte di __________ a tenore della quale si attesterebbe tale circostanza. Nel gravame specifica di aver sempre provveduto al mantenimento del figlio nonché al suo accudimento, nonostante con la madre del bimbo “(…) la relazione sia finita da diversi mesi”.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 LT, sono dedotti dal reddito netto:

a)    per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per figli è ripartita per metà;

b)    per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi, una deduzione per sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a).             

                                         2.2.                                

                                         Secondo l’art. 35 cpv. 1 LIFD, sono dedotti dal reddito netto:

a)    per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

b)    per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a).  

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         In caso di figli minorenni, i genitori possono far valere la deduzione se provvedono al loro sostentamento. Questo requisito ancorato nella legge è in linea di principio soddisfatto se i genitori o il genitore detengono o detiene l’autorità parentale. La condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è comunque obbligatoriamente collegata all’autorità parentale. Tuttavia, in caso di genitori separati, gli alimenti per il figlio sono versati al genitore che detiene l’autorità parentale. Quest’ultimo può far valere la deduzione per i figli, mentre gli alimenti possono essere interamente dedotti dal genitore che li versa. In caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della custodia alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta per cento della deduzione per i figli. Se nel corso del periodo fiscale il figlio raggiunge la maggiore età e non è in formazione, la deduzione per il relativo anno fiscale non può più essere fatta valere conformemente al principio della data di riferimento (Circolare AFC n. 30, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, Capitolo 10.2).

                                         2.3.2.

                                         Per poter beneficiare della deduzione sociale per figli a carico, è necessario che tre condizioni cumulative siano adempiute: (1) l’esistenza di un rapporto tra la persona che chiede la deduzione e il figlio, tale per cui, a livello civile, esiste un obbligo di mantenimento; (2) il figlio deve essere minorenne; (3) la persona che chiede la deduzione deve assumersi i costi di mantenimento (Richner/Frei/Meuter/Kaufmann, Handkommentar zum DGB, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 20 e 20 ad art. 35 LIFD).

                                         2.4.

                                         Si ricorda che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).

                                         2.5.

                                         Dalla banca dati del movimento della popolazione (cfr. sito https://movpop.ti.ch/, consultato il 3.12.2019) emerge come __________ fosse domiciliato presso la madre dal giorno della sua nascita, ossia il 9.10.2016 sino al 9.8.2019, momento a partire dal quale si è trasferito a vivere dal padre. Da quanto risulta dalla medesima banca dati, i genitori non hanno mai convissuto.

                                         2.6.

                                         In merito al sostentamento del figlio, l’insorgente precisava, nel ricorso, come non vi fosse ancora una decisione inerente un “contributo alimentare e/o una convenzione di mantenimento nei confronti di mio figlio __________”. Tuttavia a comprova della partecipazione ai costi, apportava una dichiarazione rilasciata da __________, gli estratti del conto corrente postale per il periodo giugno - dicembre 2017 nonché un rendiconto di quanto sostenuto finanziariamente, per il medesimo periodo: ossia una lista di “spese domestiche, cene, pranzi con i bimbi, attività varie, fatture e affitti versati”.

                                         2.7.

                                         Ora, con ogni evidenza il “dettaglio dei costi di mantenimento”, come pure l’estratto del conto corrente postale, non sono idonei a comprovare concretamente il sostentamento di __________, come preteso dalle disposizioni di legge. I costi legati alla spesa, ai pranzi nei ristoranti, ad acquisti vari, ancora non dimostrano che siano strettamente correlati al mantenimento del figlio __________ e non siano invece spese personali del contribuente.

                                         Il contribuente asserisce di aver provveduto al versamento di fr. 6'000.-, a contanti, per il pagamento dell’affitto. Vero è che dalla disamina degli estratti del conto corrente postale emerge il pagamento, in un’unica occasione, di fr. 1'620.- a __________ presumibilmente corrisposto quale canone di locazione. Ora, a parte il fatto che il pagamento a contanti della pigione rimane una mera dichiarazione di parte, non supportata da alcun documento giustificativo (invero emerge il prelievo di questa somma dal conto corrente postale, ma non si sa per quale scopo sia poi stata impiegata), l’aver pagato in un’unica occasione un canone di locazione (ancorché, per quanto dato a sapere, potrebbe trattarsi unicamente di un anticipo effettuato a favore di __________), non permette di poter concludere che il qui contribuente si sia fattivamente assunto i costi di mantenimento di __________.

                                         Se ne deve concludere che gli esborsi in questione rientrano piuttosto, così come esposti, nel novero delle spese di mantenimento del contribuente, non deducibili secondo gli art. 33 lit. a LT e 34 lit. a LIFD.

                                         2.8.

                                         A titolo abbondanziale, si rileva che, nel caso concreto, neppure sono adempiuti i criteri per poter riconoscere la deduzione per persona bisognosa a carico, postulata dal ricorrente (cfr. art. 35 cpv. 1 lit. b e art. 34 cpv. 1 LT): anche qui, senza voler entrare nello specifico delle peculiarità di tale deduzione, non vi è prova del concreto sostentamento operato a favore del figlio __________, nelle misure indicate dalle norme in questione.

                                   3.   Nel gravame, il ricorrente richiede di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria e compiega il certificato controfirmato da parte del Comune di __________ con i relativi documenti giustificativi. Ora l'istanza di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame va parimenti respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo.

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al minimo, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è respinto.

2.    La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    250.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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