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Ticino Camera di diritto tributario 05.05.2020 80.2019.346

5. Mai 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,659 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Procedura: diffida di pagamento, reclamo e ricorso, solo in materia di imposta cantonale o anche imposta federale diretta, questione lasciata aperta

Volltext

Incarto n. 80.2019.346

Lugano 5 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 5 novembre 2019 contro la decisione del 4 ottobre 2019 in materia di diffida di pagamento IC e IFD 2012.

Fatti

                                  A.   In data 6 settembre 2017 l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 la decisione di tassazione allestita d’ufficio per il periodo fiscale 2012, commisurando l’imposta cantonale dovuta in fr. 8'668.85.– e l’imposta federale diretta in fr. 3'081.95.–.

                                         L’autorità fiscale ha provveduto alla tassazione d’ufficio a seguito della mancata presentazione della dichiarazione d’imposta, nonostante un richiamo (del 15 maggio 2013) e una diffida (del 17 giugno 2013) a procedere in tal senso, rivolti al contribuente, e dopo avergli inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali (in data 15 ottobre 2013).

                                  B.   L’RS 1 ha spedito in data 30 settembre 2017 il conguaglio e il calcolo definitivo relativi alla tassazione allestita d’ufficio per il periodo fiscale 2012, con un termine di pagamento fissato al 31 ottobre 2017 per l’importo di fr. 8'668.85.– riguardante l’IC e di fr. 3'081.95.– riguardante l’IFD.

                                  C.   Il contribuente, in data 6 ottobre 2017, ha interposto reclamo, anche in nome e per conto della moglie __________, avverso la decisione di tassazione 2012.

                                         Con scritto del 18 febbraio 2019 l’Ufficio di tassazione ha attribuito al reclamante un termine fino all’11 marzo 2019 per presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, così da fornire la prova della manifesta inesattezza della tassazione allestita d’ufficio, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         L’Ufficio di tassazione, con decisione del 29 aprile 2019, ha dichiarato il reclamo irricevibile, adducendo il mancato rispetto dei requisiti formali richiesti ex lege.                         

                                  D.   Il 31 maggio 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha inviato i richiami di pagamento delle somme dovute dal contribuente all’erario, in base alla decisione di tassazione 2012.

                                         In assenza del pagamento, il 31 luglio 2019 sono state spedite le relative diffide.

                                         Il contribuente, in data 29 agosto 2019 ha interposto reclamo, anche in nome e per conto della moglie, a fronte della ricezione delle diffide di pagamento relative all’IC 2012 di fr. 8’668.85.– e all’IFD 2012 di fr. 3'081.95.–. In particolare, egli ha sottolineato che, in riferimento al reclamo da lui interposto il 6 ottobre 2017, non gli era stata emessa alcuna decisione.

                                  E.   Con decisione del 4 ottobre 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha respinto il reclamo contro le diffide di pagamento, argomentando che il termine al pagamento degli importi notificati era scaduto il 31 ottobre 2017 e che questi, nonostante i richiami, erano rimasti insoluti. Ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato irricevibile il reclamo del 6 ottobre 2017, con la decisione del 29 aprile 2019, che non era stata impugnata mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1ni contesta la decisione su reclamo emessa dall’Ufficio esazioni e condoni, chiedendo, in via principale, che il conguaglio d’imposta e il conteggio definitivo concernenti il periodo fiscale 2012 siano annullati per prescrizione. In via subordinata, chiede che le imposte siano ricalcolate conformemente alla dichiarazione d’imposta allegata al ricorso.

                                         Il ricorrente sostiene di aver interposto ricorso (recte reclamo) tempestivamente in data 6 settembre 2017 (recte 6 ottobre 2017) e non il 9 settembre 2017 (recte 9 ottobre 2017) come invece dichiarato dalle diverse autorità.

                                         Inoltre, egli contesta la regolarità del conguaglio, inviato il 30 settembre 2017 e dunque prima della scadenza del termine per interporre un eventuale reclamo, con conseguente impossibilità, a suo dire, di pretendere il pagamento nei successivi 30 giorni, non essendo stata ancora emessa alcuna decisione su reclamo.

                                         Il ricorrente fa presente di aver spedito una richiesta di proroga in data 9 aprile 2019 all’Ufficio di tassazione, dopo che quest’ultimo gli ha intimato di completare il reclamo presentato. A tale richiesta non è seguita alcuna risposta da parte dell’autorità fiscale.

                                         Lamenta la mancanza di competenza dell’Ufficio esazione e condoni nel poter procedere all’incasso di imposte comunali. Contesta inoltre la crescita in giudicato della decisione su reclamo del 29 aprile 2019 emessa dall’Ufficio di tassazione.

                                  G.   Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2020, la Divisione delle contribuzioni, per il tramite dell’Ufficio giuridico, propone la reiezione del gravame e la tutela integrale della decisione impugnata. Delle sue argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’imposta cantonale, secondo l’art. 242 LT, le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (cpv. 1). In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3). Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (cpv. 4).

                                         Per l’imposta federale diretta, se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva (art. 165 cpv. 1 LIFD).

                                         1.2.

                                         Ne discende che il ricorso, interposto da RI 1 contro la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, nella misura in cui ha respinto il reclamo avverso le diffide di pagamento relative all’imposta cantonale 2012, è ricevibile in ordine.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta 2012, diversamente dalla legge cantonale, l’art. 165 cpv. 1 LIFD non prevede che la diffida sia impugnabile. D’altra parte, trattandosi di una mera decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), si deve ritenere che non sia suscettibile di reclamo e di ricorso, così come non lo è la diffida con cui, secondo l’art. 124 cpv. 3 LIFD, l’autorità di tassazione attribuisce al contribuente un termine per rimediare all’inosservanza del termine di consegna della dichiarazione d’imposta (sentenza CDT n. 80.2018.40 del 16.7.2018 consid. 1.2).

                                         La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dovendo comunque il ricorso essere respinto nel merito.

                                   2.   La diffida ha il solo scopo di avvertire il contribuente che, in seguito al mancato pagamento dei debiti fiscali, nonostante il richiamo, l’autorità competente si accinge a promuovere una procedura esecutiva. Nella fattispecie, il conguaglio delle imposte del 2012 è stato inviato ai contribuenti il 30 settembre 2017, con un termine di pagamento fino al 31 ottobre 2017. In seguito alla decisione, con cui il 29 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del 6 ottobre 2017, l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al ricorrente, il 31 maggio 2019, i richiami di pagamento. Non essendo avvenuto il pagamento entro il 30 giugno 2019, l’autorità di riscossione ha notificato le diffide di pagamento.

                                         Per il semplice fatto che, neppure dopo i richiami di pagamento del 31 maggio 2019, i contribuenti hanno provveduto al pagamento delle imposte, l’Ufficio esazione e condoni non poteva fare altro che procedere con le diffide, prima di promuovere la procedura esecutiva.

                                         In queste circostanze, le censure dell’insorgente contro le diffide di pagamento si rivelano destituite di fondamento. Solo se avesse provveduto al pagamento delle imposte avrebbe potuto contestare la fondatezza delle diffide.

                                         Il ricorso si rivela pertanto infondato.

                                   3.   3.1.

                                         Si deve in ogni caso escludere che sia subentrata la prescrizione dei debiti d’imposta. Non è ben chiaro se il ricorso si riferisca alla prescrizione del diritto di tassare o a quella del diritto di riscossione.

                                         3.2.

                                         Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD; art. 193 cpv. 1 LT). La prescrizione non inizia tuttavia a decorrere o è sospesa durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD; 193 cpv. 5 prima frase LT).

                                         Nella fattispecie, la prescrizione relativa del diritto di tassare le imposte del periodo fiscale 2012 sarebbe intervenuta il 31.12.2017, se l’Ufficio di tassazione non avesse notificato la decisione di tassazione il 6 settembre 2017. Il reclamo del 6 ottobre 2017 ha sospeso il decorso del termine di prescrizione. In ogni caso, il reclamo è stato dichiarato irricevibile il 29 aprile 2019.

                                         È esclusa pertanto la prescrizione del diritto di tassare.

                                         3.3.

                                         I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (art. 121 cpv. 1 LIFD; art. 194 cpv. 1 LT).

                                         La tassazione è cresciuta in giudicato il 6 ottobre 2017, quando i contribuenti hanno interposto un reclamo, che è stato dichiarato irricevibile. Il termine di cinque anni scadrà pertanto il 5 ottobre 2022. Il suo decorso è peraltro stato sospeso dalla procedura di reclamo contro la diffida e dalla presente procedura di ricorso.

                                   4.   4.1.

                                         Per quanto riguarda, in particolare, la tesi del ricorrente, secondo cui la decisione di tassazione 2012 non sarebbe passata in giudicato, la stessa è a sua volta infondata.

                                         Egli riconosce di aver ricevuto la decisione di tassazione d’ufficio del 6 settembre 2017. Sostiene tuttavia di averla impugnata il 6 ottobre 2017 e di non avere mai ricevuto una decisione, con cui l’autorità fiscale si è pronunciata sul reclamo.

                                         4.2.

                                         Come esposto in narrativa, contro la decisione di tassazione del 6 settembre 2017 è stato interposto reclamo il 6 ottobre 2017, data di inoltro della raccomandata. Non è stato contestato dalle autorità fiscali, né tantomeno si contesta ora, la ricevibilità del reclamo in riferimento al rispetto dei termini. Difatti, il reclamo del 6 ottobre 2017 è stato correttamente considerato tempestivo dall’autorità competente, in quanto presentato entro i termini di legge. L’indicazione del 9 ottobre 2017 come data del reclamo, nella decisione dell’Ufficio esazione e condoni impugnata, è semplicemente frutto di un errore di trascrizione, del tutto ininfluente sul merito della decisione.

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         La ragione per cui il reclamo del 6 ottobre 2017 è stato dichiarato irricevibile va ricercata nel fatto che il contribuente non ha dimostrato la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio che contestava.

                                         4.3.2.

                                         Contro la decisone di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, ai sensi degli artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza TF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

                                         4.3.3.

                                         Con decisione del 29 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo a causa di un vizio di forma, consistente nel fatto che il reclamante non aveva provato la manifesta inesattezza della tassazione allestita d’ufficio. Sicché, a seguito del generico gravame presentato, l’autorità fiscale non è potuta entrare nel merito dello stesso.

                                         4.3.4.

                                         Seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità fiscale avrebbe potuto dichiarare irricevibile il reclamo il giorno stesso in cui lo stesso è stato interposto, senza cioè attribuire ancora al reclamante un termine per presentare la dichiarazione d’imposta completa. Se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara infatti irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; v. anche Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018, p. 638).

                                         4.3.5.

                                         A questo riguardo, l’insorgente lamenta il fatto che l’Ufficio di tassazione il 18 febbraio 2019 gli abbia attribuito un termine di grazia per completare il reclamo, presentando la dichiarazione d’imposta, ma che non gli abbia poi concesso una proroga di tale termine.

                                         Come poc’anzi ricordato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto semplicemente dichiarare irricevibile il reclamo del 6 ottobre 2017. Anche ammettendo che, per offrire al contribuente un’ultima possibilità di adempiere i suoi obblighi procedurali, abbia voluto attribuirgli ancora un breve termine per presentare la dichiarazione d’imposta del periodo fiscale 2012, è tuttavia difficile comprendere per quali motivi l’Ufficio di tassazione abbia aspettato fino al 18 febbraio 2019 per inviare questo scritto.

                                         In ogni caso, in queste circostanze, non è certamente censurabile la circostanza che l’autorità fiscale non abbia concesso la proroga richiesta.

                                         4.3.6.

                                         Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente è ineccepibile.

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Il ricorrente dichiara peraltro di non aver ricevuto la decisione del 29 aprile 2019, con cui l’Ufficio di tassazione dichiarava il reclamo irricevibile per vizio di forma.

                                         Lo scritto in questione è stato inviato dall’Ufficio di tassazione mediante Posta A Plus, come risulta dal tracciamento (Track & Trace) prodotto dall’autorità fiscale.

                                         4.4.2.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         In casu, il momento in cui il destinatario può prenderne conoscenza coincide con quello del recapito nella casella postale (cfr. sentenza TF del 24 gennaio 2012, in RF 67/2022 p. 301 consid. 4.2).

                                         4.4.3.

                                         Contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, non vi è alcun obbligo, per l’autorità fiscale, di notificare le decisioni dopo reclamo mediante invio raccomandato.

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         4.4.4.

                                         Nel caso concreto, l’Ufficio di tassazione ha notificato la decisione su reclamo tramite invio postale A Plus. Con questo metodo di spedizione, diversamente dalla raccomandata, il destinatario non firma la ricevuta. Il recapito è invece rilevato elettronicamente, quando l’invio viene depositato nella cassetta delle lettere o casella postale del destinatario. Difatti, l’invio postale A Plus, a differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet mediante il sistema elettronico di ricerca Track & Trace, sino al suo recapito.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).

                                         4.4.5.

                                         L’autorità fiscale ha così fornito un mezzo di prova diretto dell’avvenuta notificazione della decisione. In casu, dal tracciamento dell’invio postale risulta che la decisione su reclamo del 29 aprile 2019 è stata recapitata il 30 aprile 2019.

                                         D’altra parte, il contribuente non ha interposto ricorso a questa Corte avverso la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

                                         4.5.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, è innegabile che la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2012 sia passata in giudicato.

                                   5.   5.1.

                                         Per quanto concerne la “regolarità della spedizione del conguaglio avvenuto in data 30 settembre [2017], precedente la scadenza del termine di ricorso [recte reclamo] del 6 ottobre 2017”, la censura è evidentemente tardiva. Contro i conteggi definitivi è data infatti facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 241 cpv. 5 LT). Il contribuente avrebbe pertanto dovuto interporre reclamo, e poi eventualmente ricorso, al momento della notificazione dei conteggi in questione.

                                         Anche questa censura è tuttavia manifestamente infondata.

                                         5.2.

                                         Secondo l’art. 240 cpv. 1 LT, l’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.

                                         Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione (art. 240 cpv. 6 LT).

                                         L’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto (art. 241 cpv. 2 LT). Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT).

                                         Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT). Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato (art. 242 cpv. 2 LT). Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT). L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso (art. 243 cpv. 2 LT).

                                         5.3.

                                         Secondo l’art. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2012 (di seguito decreto esecutivo del 20 dicembre 2011), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2012 avviene in quattro rate: le prime tre rate sono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Per la quarta e ultima rata, a titolo di conguaglio, è prevista la scadenza alla data d’intimazione del conteggio (con riserva delle scadenze speciali sancite dall’art. 240 cpv. 5 LT). L’art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 dispone che, se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

                                         5.4.

                                         Per quanto concerne le modalità di riscossione delle imposte cantonali, ogni cantone ha una propria disciplina legale. La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non prevede infatti disposizioni che concernono l’esazione, se non per alcuni aspetti (in particolare l’art. 49 LAID; cfr. la sentenza del TF 2C_939/2011 del 7 agosto 2012 consid. 6).  Per gli importi d’imposta che non sono stati versati entro il termine stabilito, il debitore è pertanto tenuto a pagare, senza diffida, interessi compensatori o interessi di ritardo. Tali interessi non rappresentano, secondo la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto pubblico né nel diritto privato. La giustificazione degli interessi risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel guadagno che consegue il debitore (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a edizione, Zurigo 2018, p. 468, n. 28; decisione TF n. 2C_546/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 4.2, in RDAF 2009 II 99).

                                         5.5.

                                         Pertanto, affinché il ricorrente debba provvedere al pagamento del relativo conguaglio e calcolo definitivo, non occorre che questi ultimi siano stati determinati con una decisione passata in giudicato: l’autorità cantonale può procedere alla riscossione anche se nel frattempo la decisione è stata impugnata con reclamo o con ricorso.

                                         È dunque legittimo che l’Ufficio esazione e condoni abbia provveduto alla riscossione delle imposte cantonali e federali 2012 notificando al contribuente, in data 30 settembre 2017, il relativo conguaglio e calcolo definitivo successivamente all’intimazione della decisione di tassazione 2012, avvenuta in data 6 settembre 2017.

                                   6.   Il ricorrente contesta altresì l’affermazione dell’Ufficio esazione e condoni di non essere competente e di non disporre di alcun mandato di prestazione per l’incasso delle imposte comunali. A suo avviso, invece, tale Ufficio “emette le cedole di versamento e ne controlla l’incasso fino alla diffida. Ne consegue che se c’è un errore nella procedura amministrativa cantonale, la stessa si ripercuote anche sulla procedura comunale”. 

                                         La diffida contestata concerne l’esazione dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale e non anche dell’imposta comunale.

                                         Ne consegue che la censura relativa alla riscossione dell’imposta comunale è irricevibile.

                                         Esula poi chiaramente dalla competenza della Camera di diritto tributario l’accusa di mobbing, rivolta dal ricorrente agli “uffici cantonali” che avrebbero evaso tardivamente le sue tassazioni.

                                   7.   Il ricorso è conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: