Incarti n. 80.2019.312 80.2019.313
Lugano 18 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 settembre 2019 contro la decisione datata 13 settembre 2019 in materia di IC-IFD 2017.
Fatti
A. RI 1, meccanico alle dipendenze della __________ SA di Lugano, inoltrava la dichiarazione fiscale 2017 in data 5 febbraio 2019.
Il 21 febbraio 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (in seguito UT) inviava al contribuente il calcolo del dispendio e lo invitava a prendere posizione sottolineando che “ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”.
In data 25 marzo 2019 l’autorità fiscale diffidava il contribuente a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite allegato allo scritto e a comprovare qualsiasi rettifica. Lo avvertiva inoltre delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD e della possibilità di essere sottoposto a una tassazione d’ufficio operata sulla base degli art. 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2017, con decisione datata 10 luglio 2019, l’Ufficio di tassazione di RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 52’300.- per l’IC e in fr. 54'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.–. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati, sotto la voce “altri redditi” (cifra 6.3) l’importo di fr. 10'000.-. Nelle motivazioni il fisco affermava quanto segue:
Constatato che non è stato dato seguito alla richiesta del 25.3.2019 con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relative a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’Ufficio di tassazione, ritenuto che non sono stato così ossequiati gli obblighi procedurali e richiamate le comminatorie indicate nello scritto sopracitato; in base agli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio parziale, limitatamente al reddito esposto alla cifra 6.3.
Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Il reclamo dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova. Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.
C. Il 9 agosto 2019 RI 1 inoltrava reclamo contro la suddetta decisione, spiegando di aver inviato tutta la documentazione necessaria per compilare la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2017 all’Ufficio di tassazione di RS 1 nel mese di aprile del 2019, ma, essendo l’invio avvenuto per posta semplice, il ricorrente non era in grado di provarlo. In merito alla diffida inoltrata dall’autorità fiscale, spiegava di averla archiviata, avendo considerato “il richiamo come semplice incrocio fra la documentazione inviata e il vostro scritto, senza purtroppo insospettirmi di un possibile disguido nel recapito”. Il reclamante continuava inoltrando la documentazione richiesta.
Con scritto del 22 agosto 2019, l’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, avvertendolo che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Di conseguenza, gli attribuiva un termine fino al 2 settembre 2019 (poi prorogato telefonicamente) per “motivare il […] reclamo comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che, trascorso infruttuoso questo termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
In data 9 settembre 2019, RI 1 inoltrava uno scritto in cui spiegava in che misura secondo il suo parere la decisione di tassazione d’ufficio era manifestamente inesatta, proponendo le seguenti considerazioni:
Anno fiscale 2017
Contesto la ripresa di fr. 10'000.00 quali altri redditi. Il calcolo delle entrate e delle uscite allestito in fase di accertamento per il 2017 presentava un fabbisogno di fr. 2'375.
Nella fattispecie è stata mal interpretata la posizione legata al rimborso del prestito di fr. 37'276.00 inserito nelle uscite. In realtà quel debito presso __________ venne assorbito dal garante, con il quale stipulai una convenzione di rimborso mensile. Posizione questa spiegata nelle note della dichiarazione 2017.
D. Con decisione datata 13 settembre 2019, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente. Ricordati i requisiti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, l’UT constatava che le motivazioni presentate in data 9 settembre 2019 erano insufficienti a sanare il vizio in quanto il reclamante, nonostante affermasse di aver ricevuto degli aiuti dalla compagna, non indicava gli importi precisi e nemmeno le generalità di quest’ultima, “rendendo così impossibile un qualsivoglia controllo incrociato”.
E. Con ricorso datato 23 settembre 2019, RI 1 contesta la decisione su reclamo ed afferma che:
la motivazione addotta dall’Ufficio circondariale di tassazione per irricevibilità appare palesemente errata e andava giudicata diversamente. In effetti nel testo proposto non si menzionano le motivazioni indicate, […].
La decisione di tassazione emessa presenta l’aggravio di fr. 10'000.00 alla voce di altri redditi a seguito del calcolo negativo del dispendio. Nella lettera del reclamo indicavo come questo era dovuto alla non considerazione della convenzione sottoscritta con __________ che si assunse il debito presso __________, erroneamente inserito nel calcolo del dispendio come uscita.
F. In data 1° ottobre 2019, l’UT ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, non avendo quest’ultimo adempiuto ai presupposti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio.
La Camera di diritto tributario deve verificare se l’Ufficio di tassazione, competente per evadere il reclamo, ha stabilito in maniera corretta che il contribuente non è riuscito a dimostrare il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. Se questo è il caso, la Camera di diritto tributario deve, in applicazione dell’art. 142 cpv. 2 LIFD respingere il ricorso senza neppure esaminare il dettaglio della tassazione (sentenza TF 2C_930/2018 del 25.10.2018, consid. 5.3.).
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (sentenza TF 2C_930/2018 del 25.10.2018, consid. 5.1.; DTF 81 I 98 consid. 3; DTF 121 I 117 consid. 3a; DTF 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
Nel contesto di un reclamo presentato contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve prestare da subito la collaborazione non fornita in precedenza: deve in tal senso produrre la dichiarazione di tassazione e gli altri documenti, come anche comunicare tutte le informazioni utili alla sua tassazione. Non può limitarsi a contestare unicamente alcuni punti della decisione di tassazione, poiché ciò non è sufficiente per poter stabilire che questa, nel suo insieme, era manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_435/2018 del 24.5.2018, consid. 6.2.).
2.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sen-tenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giuri-sprudenza citata).
3. 3.1.
Nel caso in esame si ha che il contribuente, dopo aver presentato la propria dichiarazione di tassazione 2017, è stato invitato a due riprese a prendere posizione sul calcolo del dispendio e a comprovare ogni eventuale rettifica.
Il calcolo delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione il 21 febbraio 2019 e sottoposto al contribuente per osservazioni, si conclude con un ammanco di fr. 2'375.–, prima ancora di considerare il fabbisogno per il sostentamento personale. Il calcolo è tuttavia sensibilmente condizionato dall’uscita di fr. 37'276.–, rappresentata dall’estinzione di un debito.
A mente del ricorrente, a causa di un problema con la posta e di un susseguente malinteso, al fisco non sono mai state notificate le sue osservazioni e la documentazione allegata. L’UT ha pertanto tassato parzialmente d’ufficio il contribuente, aggiungendo ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–.
Come già menzionato, dopo il reclamo, con missiva APlus del 22 agosto 2019, l’UT invitava il contribuente a voler motivare il reclamo comprovando la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio parziale entro il 2 settembre 2019 (termine prorogato telefonicamente) ed avvertendolo che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio confermata.
Con lo scritto datato 9 settembre 2019, il contribuente ha precisato di contestare “la ripresa di fr. 10'000.00 quali altri redditi. Il calcolo delle entrate e delle uscite allestito in fase di accertamento per il 2017 presentava un fabbisogno di fr. 2'375.00. Nella fattispecie è stata mal interpretata la posizione legata al rimborso del prestito di fr. 37'276.00 inserito nelle uscite. In realtà quel debito presso __________ venne assorbito dal garante, con il quale stipulai una convenzione di rimborso mensile. Posizione questa spiegata nelle note della dichiarazione 2017”.
3.2.
A questo punto, l’Ufficio di tassazione avrebbe unicamente dovuto stabilire se RI 1, con il proprio gravame, avesse comprovato la “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. A tal fine, si trattava di verificare la portata della convenzione pattuita con il datore di lavoro, in merito al rimborso del debito litigioso, e di riesaminare il calcolo delle entrate e delle uscite, alla luce di questo accertamento.
In questa prospettiva, appare incomprensibile la motivazione della decisione su reclamo, nella quale l’autorità di tassazione si limita a sostenere che “quanto presentato in data 09.09.2019 non è sufficiente a sanare il vizio di forma”, in quanto “il contribuente si limita a ribadire le difficoltà economiche cui ha dovuto far fronte nel corso degli anni passati, asserendo di aver ricevuto aiuti dalla compagna, senza indicare gli importi precisi né le generalità della stessa, rendendo impossibile un qualsivoglia controllo incrociato”.
Come rilevato dal contribuente nel suo ricorso, la motivazione della decisione dopo reclamo non è pertinente e non gli permette di conoscere i motivi per i quali il suo reclamo è stato dichiarato irricevibile. Infatti il fisco non si è pronunciato sulle motivazioni addotte dal contribuente con il suo reclamo, ovvero sulla questione delle modalità di estinzione del debito.
3.3.
Esaminando i documenti agli atti, ci si domanda peraltro se il calcolo del dispendio inviato al contribuente corrisponda pienamente a quello sul quale l’autorità si è fondata per adottare la decisione di tassazione datata 10 luglio 2019.
Dal calcolo sottoposto a RI 1 il 21 febbraio 2019, allegato al ricorso, non risulta in effetti che l’UT abbia preso in considerazione l’assunzione del debito da parte del garante e la convenzione datata 30 marzo 2017. Della convenzione in questione l’Ufficio di tassazione avrebbe invece tenuto conto in un successivo calcolo delle entrate e delle uscite (26.6.2019), in cui viene aggiunto alle uscite anche il fabbisogno per una persona sola e che si conclude con un ammanco di fr. 7'278.–.
Nella misura in cui l’autorità fiscale ha proceduto alla tassazione d’ufficio parziale, con l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 10'000.–, senza sottoporre al contribuente il calcolo del dispendio dal quale risulta l’ammanco che giustifica la decisione dell’Ufficio di tassazione, essa ha violato il diritto di essere sentito del contribuente. Non inviando al contribuente la nuova versione del suo calcolo delle entrate e delle uscite, l’autorità fiscale non lo ha infatti messo in condizione di comprendere le ragioni per le quali nella decisione di tassazione 2017 risultano altri redditi per un totale di fr. 10'000.-.
3.4.
La decisione su reclamo del 13 settembre 2019 deve pertanto essere annullata.
4. Il ricorso è accolto, la decisione è annullata, gli atti sono trasmessi all’UT perché si determini nuovamente nel merito. Visto l’esito della procedura non sono prelevate tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo del 22 agosto 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: