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Ticino Camera di diritto tributario 27.04.2020 80.2019.311

27. April 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,028 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato i conteggi dell’imposta alla fonte

Volltext

Incarto n. 80.2019.311

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 23 settembre 2019 contro la decisione del 23 agosto 2019 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                  A.   La RI 1 è iscritta a Registro di commercio dal 7 aprile 2017 (data degli statuti: 31 marzo 2017). L’unico socio è __________, domiciliato ad __________, vicino a __________ (I), che detiene l’intero capitale sociale, suddiviso in 20 quote da CHF 1'000.‑. Fino alla fine di giugno 2018, il recapito della società era presso la __________ di __________. Dall’estratto del Registro di commercio risulta che il presidente della gerenza con firma individuale è __________, fratello di __________, domiciliato a __________ e, fino al 14 giugno 2019, beneficiario di un permesso di dimora (B). La società è attiva nell’ambito delle materie informatiche con particolare predisposizione per la creazione di software (v. estratto Registro di commercio, ultima consultazione: 17 dicembre 2019).

                                         La RI 1 si è affiliata quale datore di lavoro presso l’RS 1 (di seguito: RS 1) a far tempo dal 1° luglio 2017 (v. Formulario di affiliazione per datori di lavoro datato 3 luglio 2017).

                                  B.   Il 21 marzo 2019, l’autorità fiscale notificava alla RI 1, per Posta A Plus, una diffida a inoltrare il conteggio annuale delle imposte alla fonte per il 2018. Il 7 maggio 2019, la RI 1 informava l’RS 1 che “il conteggio annuale delle imposte 2018 [era] stato inviato per tempo”, confermando che “non [erano] stati versati nuovi contributi” e richiedendo lo stralcio della diffida.

                                         Con decisione dell’11 maggio 2019, l’RS 1 infliggeva alla RI 1 una multa di CHF 400.‑ per la mancata presentazione del conteggio annuale nominativo e dettagliato per le imposte trattenute nel 2018.

                                         Il 10 giugno 2019, la RI 1 confermava all’RS 1 l’invio tempestivo del conteggio annuale per il 2018, richiedendo lo stralcio della multa ricevuta.

                                         Il 22 luglio 2019, l’__________ spediva per posta semplice alla RI 1 una diffida di pagamento precedente la domanda di esecuzione con annesso bollettino di versamento per un importo totale di CHF 500.‑. Tale importo faceva riferimento al decreto n. __________ dell’11 maggio 2019 relativo alla multa di CHF 400.‑ inflitta per mancato inoltro del “conteggio annuale nominativo e dettagliato delle imposte trattenute nel 2018 sui guadagni dei dipendenti dimoranti, stagionali e frontalieri senza permesso di domicilio” assommato all’importo della diffida emessa il 21 marzo 2019 di CHF 50.‑ e alla “tassa per questa diffida” di altri CHF 50.‑.

                                  C.   Il 30 luglio 2019, __________ ‑ a nome e per conto della RI 1 e della __________ ‑ comunicava all’RS 1 di aver inoltrato quanto richiesto “per tempo” e chiedeva che fosse stralciata la multa inflitta alla RI 1. Ribadiva di aver spedito l’intera documentazione, rispettando le tempistiche, anche per la __________ (di cui lui e il fratello __________ sono soci; v. estratto Registro di commercio: ultima consultazione: 14 gennaio 2020);

                                         Per lettera raccomandata del 23 agosto 2019, l’RS 1 respingeva con un’unica decisione sia il reclamo contro la tassa di diffida datata 21 aprile [recte: marzo] 2019 sia il reclamo contro la decisione di multa datata 11 maggio 2019 in relazione al mancato inoltro del conteggio annuale 2018. A motivo, l’RS 1 sosteneva che il termine per inoltrare il conteggio annuale 2018 era scaduto il 31 gennaio 2019 e che, nonostante il richiamo del 1° marzo 2018, la diffida del 21 aprile [recte: marzo] 2019 e la multa dell’11 maggio 2019 il suddetto conteggio non le era ancora pervenuto.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 si aggrava contro la decisione di contravvenzione confermata il 23 agosto 2019, sostenendo di aver “avuto diversi contatti con l’ufficio delle imposte alla fonte per un presunto ritardo nell’inoltro del conteggio finale 2018”, di aver “inviato regolarmente il conteggio in questione”, di essersi “confrontat[a] con i vari consulenti per spiegare che la sanzione non era da confermare” e, in seguito di aver “inviato copie della documentazione e [aver] chiesto cortesemente di valutare le circostanze”, sottolineando che “per la nostra società, una contravvenzione di fr. 400.‑ è di grave importanza economica”. La ricorrente ritiene che “la responsabilità della eventuale perdita del documento” non debba esserle imputata.

                                  E.   Nelle sue osservazioni presentate il 17 ottobre 2019, l’RS 1 chiede che il ricorso sia respinto, specificando che il conteggio 2018 non è mai pervenuto all’ufficio di tassazione e che la multa è stata “quantificata prudenzialmente, sulla base della relativa circolare della Divisione delle Contribuzioni, in CHF 400.‑ (importo minimo in caso di recidiva, considerato come analoga procedura aveva subito il conteggio dell’anno precedente)”. Rileva inoltre che “il comportamento della ricorrente appare perlomeno singolare; ritenuto che la stessa persiste nell’inoltrare i vari rendiconti, sia trimestrali che annuali, largamente in ritardo subendo regolarmente dei provvedimenti disciplinari che potrebbero benissimo, con un minimo di diligenza, essere evitati”.

Diritto

                                   1.   Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                   2.   2.1.

                                         La presente vertenza concerne la legittimità e la commisurazione della multa per violazione degli obblighi procedurali inflitta alla RI 1 a causa della mancata presentazione del conteggio dell’imposta alla fonte per l’anno fiscale 2018.

                                         2.2.

                                         Nell’ambito dell’imposta alla fonte, il debitore della prestazione imponibile ha, fra gli altri, l’obbligo di versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente, allestire, all’intenzione di quest’ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta (art. 121 cpv. 1 lett. c LT; art. 100 cpv. 1 lett. c LIFD).

                                         L’art. 198 cpv. 2 LT e l’art. 124 cpv. 2 LIFD, applicabili per analogia anche nella procedura di riscossione dell’imposta alla fonte (art. 209 LT e art. 136 LIFD) impongono al contribuente di compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         L’art. 121 cpv. 1bis LT (per analogia, l’art. 124 cpv. 3 LIFD) precisa che il debitore della prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d’imposta o che presenta i conteggi incompleti, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine e che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         2.3.

                                         Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati o non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, è punito con la multa di CHF 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di CHF 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

                                         2.4.

                                         Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

·         l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·         e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

                                         (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

                                   3.   3.1.

                                         La ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale e sostiene di aver allestito e inviato, all’intenzione dell’autorità fiscale, il conteggio d’imposta 2018 (art. 121 cpv. 1 lett. c LT e art. 100 cpv. 1 lett. c LIFD). L’ufficio di tassazione nega per contro di aver ricevuto il conteggio annuale summenzionato e ammette di aver ricevuto i conteggi trimestrali solo in modo incompleto.

                                         3.2.

                                         La RI 1, il 21 marzo 2019, è stata diffidata ad adempiere ai suoi obblighi procedurali, ovvero a presentare il conteggio annuale 2018. Non avendo dato seguito a tale invito, l’11 maggio 2019, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che infliggerle la multa oggetto della presente controversia. L’RI 1 spiega di averla “quantificata prudenzialmente, sulla base della relativa circolare della Divisione delle Contribuzioni, in CHF 400.‑ (importo minimo in caso di recidiva, considerato come analoga procedura aveva subito il conteggio dell’anno precedente)”.

                                         3.3.

                                         Alla luce degli fatti, la multa per violazione degli obblighi procedurali inflitta alla RI 1 per il periodo fiscale 2018 è più che giustificata. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata), in casu del conteggio annuale dell’imposta alla fonte.

                                         Dagli atti si evince che la RI 1 ha sempre sostenuto di aver inviato i conteggi nei tempi e nelle modalità prescritti. Tuttavia non ha mai dimostrato né comprovato, tramite per esempio la presentazione di una copia del conteggio dell’imposta alla fonte 2018 oppure di attestazioni postali o simili inerenti l’invio, di averlo effettivamente spedito all’RI 1. Nonostante sia trascorso quasi un anno dalla scadenza del termine (31 gennaio 2019) e nel frattempo la RI 1 sia stata richiamata, diffidata e multata, ancora oggi di tale conteggio non vi è traccia.

                                         Omettendo di inviare la documentazione necessaria al controllo dell’imposizione alla fonte per il periodo fiscale 2018, la ricorrente si è resa colpevole di violazione degli obblighi procedurali, soddisfacendo appieno le condizioni poste dagli artt. 257 LT e 174 LIFD e vedendosi infliggere la multa qui contestata.

                                         3.4.

                                         Per quanto concerne la commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD prevedono che la multa sia di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Alla Circolare n. 12/2013 è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale precedente.

                                         La multa base rappresenta l’importo dovuto per i casi standard di colpa, che consistono nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida.

                                         Tuttavia, se il contribuente, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari (recidiva), l'ulteriore multa viene determinata secondo la progressione che si riporta di seguito:

                                         I. recidiva - multa base x 2

                                         II. recidiva - multa base x 3

                                         III. recidiva - multa base x 4

                                         E così di seguito fino all’importo massimo di fr. 20'000.- (IC+IFD).

                                         Nella fattispecie, il calcolo della recidiva si fonda sulla multa base dell’anno precedente (2017), ovvero CHF 200.‑, moltiplicato per due.

                                         In effetti, con decisione dell’8 maggio 2018, l’UIF ha inflitto alla ricorrente una multa di CHF 200.per non aver inoltrato il conteggio annuale 2017. Un reclamo contro la suddetta sanzione è stato respinto con decisione del 5 giugno 2018.

                                         Ne consegue che il calcolo della multa è conforme alla legge e alla prassi dell’autorità di tassazione.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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