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Ticino Camera di diritto tributario 29.05.2020 80.2019.303

29. Mai 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,070 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Imposta sulla sostanza: crediti nei confronti delle figlie, non anticipo ereditario solo perché in seguito la madre è deceduta

Volltext

Incarti n. 80.2019.303 80.2019.304

Lugano 29 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1 rapp. da: __________, Viganello  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 17 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC/IFD 2017.

Fatti

                                  A.   a.

                                         La signora RI 1 (classe 1930) è deceduta il 27 gennaio 2019. Il marito __________ era deceduto il 5 gennaio 2016. Lasciano tre figlie, __________, __________ e __________. Dal 2016, la signora RI 1 era degente in casa di riposo. Beneficiava di una rendita AVS/AI, delle prestazioni complementari ad essa collegate e dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato.

                                         b.

                                         La Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 per conto della defunta RI 1 è stata inoltrata dalla figlia __________ in data 13 marzo 2018 con una lettera accompagnatoria nella quale specificava, tra le altre cose, che “per il modulo 2 elenco titoli, abbiamo rifatto il calcolo degli importi che le figlie devono restituire alla mamma” per un ammontare totale di fr. 179'196.18. Il suddetto importo era composto da fr. 20'932.08 e Euro 135'442.15 (che al cambio di fr. 1.1685 corrispondevano a fr. 158'264.10). Così come dichiarato, dall’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali 2017 (v. Modulo 2, allegato alla DI IC/IFD 2017), si evinceva che la contribuente vantava nei confronti della sola figlia __________ un credito totale pari a fr. 179'196.- (fr. 158'264.- assommati a fr. 20'932.-). Riportato nella DI 2017 ‑ insieme agli altri capitali nella sostanza mobiliare - portava ad una sostanza imponibile complessiva dichiarata di fr. 409'803.-.

                                  B.   La decisione di tassazione IC/IFD 2017 è stata notificata alla rappresentante della comunione ereditaria il 10 luglio 2019. L’autorità di tassazione accertava un reddito imponibile per l’IC di fr. 15'200.- (determinante per l’aliquota: fr. 27'800.-) mentre per l’IFD di fr. 20'000.- (determinante per l’aliquota: fr. 33'200.-). Il dovuto d’imposta sul reddito era di fr. 482.45 per l’IC e di fr. 87.80 per l’IFD. Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 409'000.- (identico importo determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di fr. 682.50. Per quanto attiene segnatamente alla sostanza imponibile, avendo ripreso esattamente i dati forniti dalla contribuente, l’autorità di tassazione non aveva aggiunto alcuna motivazione alla sua decisione.

                                  C.   Contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017, la figlia __________ presentava reclamo in data 12 luglio 2019. Per quanto concerneva unicamente la sostanza imponibile, la figlia della contribuente sosteneva che

                                         “Fino quando mia mamma era in vita l’anticipo eredità di CHF 179'196 era da considerare un prestito per coprire

·       Le rette della casa anziani e i costi delle dame di compagnia

·       Le imposte arretrate con interessi (ufficio procedure speciali)

·       Eventuali altri importi importanti da pagare

                                         Soltanto con l’AVS e l’INPS non saremmo andati lontani. Dopo il 21.01.2019, data del decesso di mia mamma, l’importo è da considerare effettivamente un anticipo eredità.

                                         Vi chiediamo di considerare quindi soltanto CHF 230'607.- (cioè CHF 409'803.- meno i CHF 179'196.-).

                                         A sostegno della propria tesi, la contribuente si rifaceva all’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali allegato alla DI 2016 per cui

                                         “l’importo accettato da parte vostra nella notifica fiscale (pos. 36) è già corretto, cioè CHF 245'000.- (cioè CHF 305'269.- meno i CHF 59'488.-)”.

                                  D.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2017 resa il 21 agosto 2019, l’RS 1 accoglieva parzialmente il reclamo, ma non per quanto riguardava la sostanza, in merito alla quale così motivava il suo operato: “anche un prestito rimane esposto nei capitali, a titolo di “credito””.

                                  E.   Con ricorso presentato il 17 settembre 2019, __________, per conto della RI 1, chiede di correggere i fattori imponibili della sostanza nel senso che

                                         “Gli anticipi eredità sono stati considerati un prestito fino al 27.01.2019 in quanto il reddito non bastava per coprire le spese a lungo termine quali:

·         le spese per la casa anziani,

·         quelle per le dame di compagnia e

·         altre spese (cassa malati ecc.).

                                         Mia mamma è deceduta in data 27.01.2019 e quindi non è più necessario considerare gli importi un prestito, ma in effetti un anticipo eredità.

                                         Inoltre l’importo non è mai stato dichiarato come debito dalle mie due sorelle.

                                         La sottoscritta ha invece chiesto di cancellare il debito nei confronti della mamma nelle dichiarazioni 2016 e 2017.

                                         Avevamo già chiesto in data 12.07.2019 (…) di modificare la sostanza, ma la richiesta non è stata considerata (…).

                                         Per evitare una doppia imposizione, il prestito è da cancellare”.

                                  F.   Invitato dalla Camera di diritto tributario a pronunciarsi sul ricorso, in data 20 settembre 2019 l’__________ ha unicamente trasmesso l’incarto fiscale rinunciando a presentare le proprie osservazioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La ricorrente ha allegato le decisioni che concernono l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta. Nel ricorso, contesta tuttavia solo il calcolo dell’imposta sulla sostanza, cioè di un’imposta cantonale.

                                         Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è pertanto irricevibile.

                                   2.   2.1.

                                         Qui contestato è il trattamento fiscale riservato dall’autorità di tassazione all’importo di fr. 179'196.‑, dichiarato quale credito dalla rappresentante della RI 1 nello “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 (v. Modulo 2).

                                         2.2.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 4 LAID).

                                         All’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (cfr. Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 3a ed., Basilea 2017, p. 441, n. 4 ad art. 13 LAID). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 7ª ed., Zurigo 2016, p. 199).

                                         2.3.

                                         Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT; art. 17 cpv. 1 LAID), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

                                         Quanto alla valutazione dei crediti, di principio sono imposti al loro valore nominale (principio del valore nominale). Una deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (cfr. Dzamko-Locher/Teuscher, op. cit., p. 455, n. 8 ad art. 14 LAID; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).

                                         In questo senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

                                   3.   3.1.

                                         Con il suo ricorso, la rappresentante della RI 1 sostiene che l’importo di fr. 179'196.‑ ‑  dichiarato per il periodo fiscale 2017 ‑ era sì un prestito della madre alle figlie (come tale da restituire) ma che, con la morte della mamma avvenuta nel 2019, doveva essere (ri-)considerato e (ri-)definito alla stregua di un “anticipo ereditario”. Di parere opposto, l’RS 1 che, riprendendo i dati forniti con la dichiarazione d’imposta di RI 1 relativa al periodo fiscale litigioso, ritiene che l’importo in discussione corrisponda ad un credito derivante da prestiti concessi alle tre figlie. Conseguentemente, l’autorità di tassazione lo ha computato come tale tra gli attivi della sostanza imponibile della signora RI 1.

                                         In merito al prestito in parola, nel periodo fiscale precedente (2016) gli era stato riservato il medesimo trattamento fiscale. Effettivamente, la rappresentante della contribuente si aggrava anche contro la decisione IC/IFD 2016 dell’RS 1, tuttavia il suo gravame è stato correttamente dichiarato irricevibile in quanto presentato tardivamente.

                                         3.2.

                                         Come visto, la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT). Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nel 2017, la signora RI 1 era ancora in vita e come tale ancora assoggettata alle imposte federali, cantonali e comunali conformemente all’art. 7 LT (risp. art. 8 LIFD).

                                         3.3.

                                         In base alla dichiarazione presentata dalla stessa figlia e rappresentante della comunione ereditaria, per il periodo fiscale 2017, la contribuente vantava un credito di fr. 179'196.‑ nei confronti delle figlie __________, __________ e __________. Nella lettera che accompagnava la dichiarazione d’imposta, sottolineava il fatto che “per il modulo 2 elenco titoli, abbiamo rifatto il calcolo degli importi che le figlie devono restituire alla mamma”, conformemente al seguente schema:

DA RESTITUIRE DA PARTE DELLE FIGLIE Situazione al 31.12.2017

EUR

EUR in CHF

CHF

TOTALE

Cambio 1.1685

__________

44'117.52 EUR

44'117.52

51'551.30

51'551.30

__________

5'310.70 CHF

5'310.70

5'310.70

__________

47'199.08 EUR

47'199.08

55'152.10

55'152.10

__________

10'310.70 CHF

10'310.70

10'310.70

__________

44'125.55 EUR

44'125.55

51'560.70

51'560.70

__________

5'310.68 CHF

5'310.68

5'310.68

135'442.15

158'264.10

20'932.08

179'196.18

                                         Fondandosi su quanto asserito dalla rappresentante della contribuente, l’autorità di tassazione ha dunque imposto il credito considerandolo un prestito. Nella decisione di tassazione IC 2017 ‑ datata 10 luglio 2019 e notificata successivamente al decesso della contribuente ‑ l’RS 1 accertava in particolare titoli e capitali in ragione di fr. 409'803.‑, conformemente a quanto dichiarato.

                                         3.4.

                                         Con il suo reclamo, __________ ‑ in rappresentanza delle eredi della madre RI 1 – sosteneva tuttavia che “fino quando mia mamma era in vita l’anticipo eredità di CHF 179'196.‑ era da considerare un prestito per coprire le rette della casa anziani e i costi della dame di compagnia, le imposte arretrate con interessi (ufficio procedure speciali), eventuali altri importi importanti da pagare […] Dopo il 21.01.2019, data del decesso di mia mamma, l’importo è da considerare effettivamente un anticipo eredità” (v. reclamo del 12 luglio 2019, p. 2). Con la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo, datata 21 agosto 2019, l’autorità di tassazione ribadiva la propria posizione non ammettendo quanto richiesto per la sostanza. A motivo adduceva che “anche un prestito rimane esposto nei capitali, a titolo di «credito»”.

                                         La conclusione dell’RS 1 è condivisibile. Infatti, come visto in precedenza, il periodo fiscale corrisponde all’anno civile. Nel 2017 la mamma era ancora in vita, soggetta ad imposizione e tenuta a presentare la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche. Tra i titoli e i capitali al 31 dicembre 2017, vantava il credito derivante dal prestito di fr. 179'196.‑ nei confronti delle figlie che come tale le doveva essere imposto. Ancora nel ricorso in esame, la rappresentante delle coeredi conferma sostanzialmente che, a quella data, le figlie beneficiavano solo di prestiti e non di donazioni.

                                         È solo nel 2019, con la morte della contribuente, che l’assoggettamento di quest’ultima è cessato e che la relazione debito-credito tra le figlie e la madre si è estinto per confusione (art. 118 CO). Di tale nuova situazione dovrà però essere tenuto conto nelle dichiarazioni d’imposta IC/IFD 2019 di tutte e tre le sorelle, mentre la tassazione IC/IFD 2017 della madre deve rimanere invariata, poiché riferita alla situazione esistente al 31 dicembre 2017.

                                   4.   Conseguentemente, il ricorso è respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.    Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

                                         1.2.    Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.       500.‑

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.       100.‑

                                         per un totale di                                                      fr.       600.‑

                                         sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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