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Ticino Camera di diritto tributario 12.12.2019 80.2019.302

12. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,865 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Procedura: reclamo, decisione del Comune, tempestività, erronea indicazione delle ferie giudiziarie, irricevibile

Volltext

Incarto n. 80.2019.302

Lugano 12 dicembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 17 settembre 2019 contro la decisione del 16 luglio 2019 in materia di interessi di ritardo relativi al pagamento dell’imposta comunale 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1 e RI 2 sono sposati dal 15 ottobre 1977 e sono domiciliati nel Comune di __________.

                                         Con scritto datato 31 marzo 2013 il Comune inviava ai coniugi una richiesta di acconto relativa all’imposta comunale 2013 da saldare di tre rate da fr. 1'244.- cadauna, con scadenza 30 aprile, 30 giugno e 30 agosto 2013. I contribuenti non hanno pagato nessuna delle tre rate.

                                  B.   In data 11 dicembre 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (in seguito UT), scriveva a RI 1 e a RI 2 che stava “procedendo all’accertamento del dovuto d’imposta per l’anno 2013. La relativa decisione di tassazione sarà emessa appena possibile”. L’autorità fiscale precisava che tale scritto valeva quale “atto interruttivo della prescrizione del diritto di tassare (…)”.

                                  C.   In data 6 marzo 2019 l’UT inviava ai contribuenti la decisione di tassazione IC 2013. L’autorità commisurava il reddito imponibile in fr. 63'700.- e la sostanza in fr. 433'000.-.

                                         Il 31 marzo 2019 il Comune inviava il conguaglio dell’imposta comunale 2013 che i coniugi pagavano tempestivamente.

                                         In seguito, con scritto del 12 giugno 2019, il Comune di __________ inviava a RI 1 e a RI 2 il conteggio definitivo degli interessi di ritardo sull’imposta comunale 2013, commisurati in fr. 520,25.

                                  D.   In data 5/8 luglio 2019 i contribuenti interponevano reclamo contro “il calcolo degli interessi di ritardo sull’imposta comunale 2013” intimato con la decisione datata 12 giugno 2019. RI 1 e RI 2 spiegavano che, per un malinteso riguardante “il passaggio a prepensionamento del contribuente”, nel 2013 avevano pagato solo “l’imposta federale”. A comprova della loro buona fede, i coniugi osservavano che per i periodi successivi il 2013 avevano sempre pagato gli acconti regolarmente e anche il conguaglio d’imposta comunale 2013 era stato pagato entro il termine impartito dall’autorità. I contribuenti, dopo aver brevemente riassunto la dinamica dei fatti, affermavano quanto segue:

                                         Noi riconosciamo [gli interessi] dovuti per l’anno 2013, ma riteniamo che la durata per l’emissione della notifica sia stata eccessiva (6 anni).

Vi chiediamo pertanto gentilmente di riesaminare la procedura per il calcolo degli interessi.

                                         Vi preghiamo pure di neutralizzare ulteriori interessi negativi che sorgessero dal 13 luglio 2019 fino all’evasione del ricorso.

E.  Con decisione datata 16 luglio 2019, il Comune di __________ respingeva il reclamo dei contribuenti e, dopo aver elencato le disposizioni di legge applicabili al caso in disamina, confermava il conteggio degli interessi di ritardo. L’autorità, concludeva indicando quanto segue:

                                         La presente decisione può essere contestata mediante ricorso alla Camera di diritto tributario, […] entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica […]. Nel computo del termine vanno considerate le ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2019 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa – LPAmm).

F.   Con scritto datato 16/18 settembre 2019, RI 1 e RI 2 interpongono ricorso contro la decisione dopo reclamo in materia di interessi di ritardo del 16 luglio 2019.

      I ricorrenti, dopo aver confermato quanto osservato nel reclamo datato 5/8 luglio 2019, affermano di aver sempre pagato regolarmente “le imposte e le varie tasse dovute, ad eccezione del 2013 in seguito ad un’informazione […] errata”.

      I coniugi continuano spiegando quanto segue:

      Dopo un […] colloquio telefonico del 21 agosto 2019 con una funzionaria dell’Ufficio esazione e condoni le abbiamo comunicato che non avremmo inoltrato ricorso sugli interessi di ritardo in materia cantonale; la funzionaria ha annullato la diffida nel frattempo inoltrataci e noi abbiamo assicurato che il giorno seguente avremmo saldato gli interessi dovuti.

      In conclusione pur riconoscendo gli interessi dovuti per il 2013, ribadiamo che oltre 6 anni per l’emissione di una tassazione per una coppia sono eccessivi.

G.  In data 24/27 settembre 2019, il Comune di __________ ha presentato osservazioni in merito al ricorso dei ricorrenti.

                                         L’autorità ha esaminato preliminarmente la ricevibilità del ricorso ed affermato che la decisione datata 16 luglio 2019 è stata notificata a RI 1 e RI 2 il 17 luglio 2019 e pertanto “[i]l ricorso, presumibilmente interposto il 16 settembre 2019, tenuto conto della decorrenza delle ferie giudiziarie secondo l’articolo 16 LPAmm, è […] tempestivo”.

                                         Il Comune, dopo aver riassunto i fatti, ha elencato nuovamente le disposizioni di legge applicabili alla fattispecie e conclude che, “sulla base di quanto esposto, il Municipio conferma la decisione impugnata”.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 276 LT stabilisce che l'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno (cpv. 2) e che è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base (cpv. 2 prima frase). La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale (cpv. 3).

                                         Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).

                                         2.2.

                                         Nell’ambito dell’esazione dell’imposta cantonale, la legge tributaria non indica che contro il calcolo del conguaglio da pagare o dell’eccedenza da rimborsare sia dato reclamo o ricorso.

                                         Tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che, così come le decisioni dell’Ufficio Esazione e Condoni che concernono le domande di restituzione e di condono, anche quelle che si riferiscono al calcolo del conguaglio d’imposta possono essere contestate dinanzi ad un’autorità giudiziaria. La decisione si è fondata sull’art. 29a Cost., in vigore dal 1° gennaio 2007, secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. L’articolo 191b Cost. riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico.

                                         Anche nell’ambito della riscossione dell’imposta comunale, le decisioni del Municipio che concernono il calcolo del conguaglio d’imposta devono pertanto poter essere contestate dinanzi alla Camera di diritto tributario (sentenza CDT n. 80.2014.187 del 13.11.2014 consid. 1).

                                   3.   3.1

                                         Per quanto concerne i termini di reclamo e di ricorso, l’art. 299 LT prevede che le decisioni dell’autorità comunale siano impugnabili entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 cpv. 2 LT).

                                         Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).

                                         3.2.

                                         Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata trami-te invio postale A Plus e dal tracciamento dell’invio (Track & tra-ce) risulta che la decisione del 16 luglio 2019 dell’UT è stata recapitata il 17 luglio 2019 presso il domicilio dei ricorrenti.

                                         3.3.

                                         Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus ed ha stabilito come notifica-zione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).

                                         3.4.

                                         Nel caso in disamina, come precedentemente menzionato, la decisione è stata recapitata al domicilio di RI 1 e RI 2 in data 17 luglio 2019. Il termine di ricorso di 30 giorni ha quindi cominciato a decorrere il 18 luglio 2019 ed è scaduto il 16 agosto 2019.

                                         Ne consegue che il ricorso, inviato presso questa Camera in data 16/18 settembre 2019, è manifestamente tardivo.

4.   4.1.

                                         Nelle sue osservazioni al ricorso datate 24/27 settembre 2019, il Comune ha tuttavia definito il ricorso tempestivo.

                                         Il Municipio, nella decisione dopo reclamo datata 16 luglio 2019, ha infatti indicato nei rimedi giuridici quanto segue:

                                         Nel computo del termine vanno considerate le ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2019 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa – LPAmm).

                                         4.2.

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016 consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).

                                         Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

                                         4.3.

                                         Neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

                                         Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

                                         4.4.

                                         In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

                                         4.5.

                                         Contrariamente a quanto indicato dal Municipio, nella decisione impugnata, il termine di ricorso non era sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 LPAmm.

                                         Ne consegue che il ricorso, inviato presso questa Camera in data 16/18 settembre 2019, è manifestamente tardivo.

                                   5.   5.1.

                                         I ricorrenti hanno tuttavia confidato nelle indicazioni erronee, contenute nella decisione impugnata.

                                         5.2.

                                         Il principio della buona fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede (sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         5.3.

                                         Nel caso in esame, i ricorrenti avrebbero potuto constatare l’errore, contenuto nell’indicazione dei rimedi giuridici, consultando non solo la legge ma anche la giurisprudenza. Non trattandosi di avvocati, il loro affidamento nelle indicazioni fornite dal Municipio dovrebbe meritare tutela.

                                         Si deve tuttavia osservare che, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie che, secondo il Comune sarebbero decorse dal 15 luglio al 15 agosto, il ricorso sarebbe comunque tardivo. Infatti lo stesso sarebbe dovuto pervenire all’autorità o essere consegnato ad un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza del termine e quindi sabato 14 settembre 2019. Visto l’art. 192 cpv. 2 LT, quest’ultimo termine è stato protratto a lunedì 16 settembre 2019. Dal tracciamento della Posta (Track and Trace) risulta peraltro che il ricorso è stato inviato in data 17 settembre 2019.

                                         Ne discende che, anche volendo tutelare la buona fede dei ricorrenti, fondata sulle indicazioni erronee che sono contenute nella decisione del Municipio, il ricorso si rivela tardivo e pertanto dev’essere dichiarato irricevibile.

6.   6.1.

                                         Ad abundantiam, si deve tuttavia rilevare che, anche nel merito, il ricorso si rivela privo di fondamento.

                                         6.2.

                                         Secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico (nella versione in vigore sino 1°.1.2017, cfr. BU 2016, 528).

                                         Un nuovo termine di prescrizione decorre, in particolare, con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 193 cpv. 4 lett. a LT).

                                         In una sentenza del 26.11.1999 (DTF 126 II 1 consid. 2f.), il Tribunale federale ha espressamente ammesso che possa essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione una comunicazione il cui scopo si esaurisce nell’interrompere il decorso della prescrizione (v. anche la sentenza 2C_587/2009 del 28.04.2010 consid. 3.2).

                                         6.3.

                                         Tornando alla fattispecie, in data 11 dicembre 2018, l’UT ha trasmesso una lettera ai contribuenti che menzionava quanto segue:

                                         Stiamo procedendo all’accertamento del dovuto d’imposta per l’anno 2013. La relativa decisione di tassazione sarà emessa appena possibile.

                                         Questa comunicazione vale quale atto interruttivo della prescrizione del diritto di tassare […].

                                         Con questo scritto, l’autorità ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. Un nuovo termine di prescrizione di 5 anni ha iniziato a decorrere da tale data.

                                         Ne consegue che, quando l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013, il diritto di tassare non era prescritto. Subito dopo la notificazione della decisione in questione, il Comune ha notificato loro la decisione di tassazione dell’imposta comunale, con il calcolo del conguaglio e il calcolo degli interessi di ritardo.

7.   Per tutte le ragioni sopracitate il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    150.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

.

Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona    

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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