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Ticino Camera di diritto tributario 12.12.2019 80.2019.279

12. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,992 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Procedura: ricorso, decisione impugnata, non decisione su reclamo, tempestività, irricevibile

Volltext

Incarti n. 80.2019.279 80.2019.280

Lugano 12 dicembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 3 novembre 2019 contro la decisione del in materia di IC-IFD 2017.

Fatti

                                  A.   La RI 1 è una società sita a __________ il cui scopo sociale è la “compravendita, istallazione e riparazione apparecchi elettrici, telefonici, allarmi, impianti elettrici nonché di ogni e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura o materiale elettrico, l'esecuzione e la progettazione di installazioni elettriche a corrente forte e debole, e ogni tipo di riscaldamento elettrico, la costruzione di quadri elettrici. Potrà inoltre svolgere l'attività di compra, vendita, intermediazione e noleggio di ogni tipo di opere d'arte (statue, istallazioni, quadri, fotografie, video, ecc.), organizzare mostre ed esposizioni d'arte (anche visiva), partecipare a fiere, ed esposizioni, disegnare collezioni d'abbigliamento in genere ed accessori per l'abbigliamento”.

                                  B.   Con decisione del 7 marzo 2019, ritirata dalla contribuente in data 11 marzo 2019, dopo che la contribuente non aveva rispettato il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale e del conto annuale 2017, l’Ufficio di tassazione RS 1 (in seguito RS 1) notificava alla RI 1 la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2017.

                                  C.   Con scritto datato 23 aprile 2019 __________, direttore della società, lamentava di non capire la ragione per la quale dovesse pagare un’imposta così elevata, visto l’importante debito di fr. 13'500. - che gravava sulla società ed i precetti esecutivi pendenti per fr. 80'000.- che lo stesso si stava impegnando a ripagare. __________ chiedeva “un ricalcolo o una chiamata per spiegazioni”.

                                         In data 9 giugno 2019 la RI 1, sollecitava una risposta al suo scritto precedente e osservava quanto segue:

                                         Chiedo solo se non sia possibile fare un ricalcolo di questa tassazione 2017 in quanto mi risulta che nel 2016 che avevo meno debiti pagavo molto meno. Vi rimando le cedole perché in tutti i casi non riesco a pagarle […].

                                         Chiedo per favore un ricalcolo o una chiamata per spiegazioni.

                                         Con ulteriori scritti datati 10 agosto 2019 e 8 settembre 2019, la società rinviava degli altri bollettini di pagamento all’autorità di tassazione, spiegando di non poter pagare quanto imposto ed auspicando una risposta alle sue molteplici raccomandate.

                                  D.   Con lettera del 13 settembre 2019, l’RS 1 rispondeva alla contribuente e spiegava che, non avendo ricevuto entro il termine impartito la dichiarazione d’imposta ed il conto annuale 2017, in virtù dell’art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, aveva tassato d’ufficio la RI 1. L’autorità osservava che la contribuente aveva ritirato la decisione in data 11 marzo 2019 e che il termine per interporre tempestivo reclamo era scaduto quindi in data 10 aprile 2019. L’RS 1 continuava affermando quanto segue:

                                         Il termine di 30 giorni per l’inoltro del reclamo […] è perentorio. Di fatto, un reclamo formale non ci è mai stato inoltrato.

                                         Scaduto infruttuoso tale termine, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, pur comprendendo le sue osservazioni esposte nella lettera in oggetto e in quelle precedenti, non può che considerare definitiva la notifica di tassazione IC/IFD 2017 in quanto cresciuta in giudicato.

E.  In data 17 settembre 2019 __________ confermava la notifica della lettera e ringraziava l’RS 1 per la risposta. Il direttore della società si interrogava nuovamente su “come si faccia una tassazione d’ufficio così esagerata sapendo benissimo la […] situazione” in cui si trova la RI 1 ed osservava che, con fr. 6'000.- in più da pagare, sarebbe stato forzato a chiudere l’attività.

F.   Con scritto datato 3 novembre 2019, la società si rivolge alla Camera di diritto tributario spiegando dapprima la sua critica situazione finanziaria e chiedendo in seguito “un ricalcolo della tassazione”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.

                                         1.2.

                                         La ricorrente dichiara di contestare la decisione di tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2017, affermando di non aver potuto rispettare il termine impartito dall’RS 1 per presentare la dichiarazione fiscale ed i relativi allegati a causa della sua critica situazione finanziaria.

                                         Con lo scritto datato 3 novembre 2019 la RI 1 contesta la tassazione d’ufficio dell’imposta IC/IFD 2017 e chiede che sia effettuato un “ricalcolo”.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).

                                         2.2.

                                         Nella fattispecie, si osserva che lo scritto impugnato dalla contribuente, ovvero la lettera dell’RS 1 datata 13 settembre 2019 non costituisce una decisione formale ai sensi dell’art. 227 LT e 140 LIFD e pertanto non può essere oggetto di ricorso.

                                         Secondo quanto dispone l’art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un atto d’imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge di principio ad una persona soltanto o a un numero di persone determinato e che regola in modo vincolante e coercibile un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 LPamm; v. inoltre Scolari, Diritto amministrativo, Vol. I, Bellinzona 1988, n. 203, p. 137).

                                         Nella fattispecie, nonostante la ricorrente sostenga di aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2017, come risulta dallo scritto datato 13 settembre 2019, l’autorità afferma di non aver mai ricevuto “formale reclamo” contro tale decisione. Per questa ragione, la stessa non ha emanato alcuna decisione, ma si è limitata a inviare una lettera di spiegazioni alla contribuente. D’altronde, nemmeno nel susseguente scritto datato 17 settembre 2019 e nel ricorso poi interposto a questa Camera, la contribuente ha comprovato di aver presentato un reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio.

                                         2.3.

                                         La questione se la lettera del 23 aprile 2019 adempisse i presupposti per essere considerata reclamo, contro la decisione di tassazione d’ufficio del 7 marzo 2019, non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Se anche la lettera del 13 settembre 2019 dell’Ufficio di tassazione dovesse essere considerata decisione dopo reclamo, in ogni caso il ricorso alla Camera di diritto tributario sarebbe irricevibile. La lettera in questione è infatti stata notificata tramite invio postale A Plus e, dal tracciamento dell’invio (Track & Trace), risulta recapitata in data 14 settembre 2019. Il termine di 30 giorni è iniziato a decorrere il 15 settembre 2019 ed è scaduto il 14 ottobre 2019.

                                         Pertanto, l’eventuale ricorso, datato 3 novembre 2019 ma consegnato alla Posta il 4 novembre 2019, sarebbe manifestamente tardivo.

                                         Per tutte queste ragioni, il ricorso dev’essere giudicato irricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         D’altra parte, se anche l’autorità fiscale avesse considerato la lettera del 23 aprile 2019, inviatale dalla contribuente, quale reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio, non avrebbe potuto fare altro che dichiararlo irricevibile, non per uno ma per ben due motivi.

                                         3.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

                                         3.3.

                                         Per quanto concerne la tempestività del reclamo, nella sua lettera del 13 settembre 2019, l’RS 1 ha informato la contribuente di aver proceduto a una tassazione d’ufficio dopo che i documenti necessari ad una tassazione ordinaria non erano pervenuti entro il termine prestabilito. Ha poi precisato che, vista la notifica avvenuta in data 11 marzo 2019 (“ritiro confermato dal servizio Track and Trace della Posta”), il termine per presentare ricorso era scaduto in data 10 aprile 2019.

                                         Il termine di ricorso ha effettivamente cominciato a decorrere il 12 marzo 2019 ed è scaduto il 10 aprile 2019.

                                         Ne consegue che, anche volendo considerare che lo scritto inviato all’RS 1 in data 23 aprile 2019 costituisse un reclamo, lo stesso sarebbe stato manifestamente tardivo.

                                         3.4.

                                         A ciò si aggiunga che neppure con la lettera del 23 aprile 2019 la ricorrente ha presentato la propria dichiarazione d’imposta. In tal modo, non ha adempiuto i presupposti cui la legge subordina la ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio. Anche per questa ragione, l’RS 1 non avrebbe potuto fare altro che dichiarare il reclamo irricevibile.

                                   4.   Il ricorso è irricevibile. Visto l’esito della procedura, tasse e spese di giustizia sono a carico della parte soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    250.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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