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Ticino Camera di diritto tributario 06.10.2020 80.2019.274

6. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,078 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese commercialmente giustificate, non spese per l’acquisizione di beni iscritti a bilancio, ripresa tassa di iscrizione e altri costi

Volltext

Incarti n. 80.2019.274 80.2019.275

Lugano 6 ottobre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC/IFD 2016.

Fatti

                                  A.   a.

                                         RI 1, di professione agricoltore indipendente, ottenuta l’autorizzazione definitiva da parte della Sezione dell’agricoltura, il 29 aprile 2016 acquistava l’azienda agricola di __________ (composta dalle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________) al prezzo di fr. 595'057.50, assumendosi “i debiti effettivi gravanti i fondi menzionati” (v. decisione __________ n. __________ del 19 gennaio 2016).

                                         b.

                                         Il 19 dicembre 2017, RI 1 presentava la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 (di seguito: DI 2016). Il contribuente dichiarava un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 60'329.‑, corrispondente all’utile netto d’esercizio (v. conto economico e bilancio, allegati alla DI 2016). Richiedeva la deduzione degli oneri assicurativi in ragione di fr. 7'400.‑. Al 31.12.2016, la sostanza dichiarata consisteva in un’assicurazione privata sulla vita (valore fiscale: fr. 33'049.‑); sostanza immobiliare in ragione di fr. 228'294.‑ come pure degli attivi (fr. 1'278'459.‑) e dei debiti della ditta individuale pari a fr. 1'214'769.‑.

                                         c.

                                         Il 20 luglio 2018, per posta elettronica, l’RS 1 (di seguito: RS 1) richiedeva alla signora __________, persona di riferimento indicata dal contribuente, la seguente documentazione:

                                         a)   Scheda “Proprietà ex __________” con relativo conto di rettifica (importi al 31.12.2016 CHF 595'057.50 risp. 215'300.‑)

                                         b)   scheda “Risanamento Fienile” con relativo conto di rettifica (importi al 31.12.2016 CHF 527'099.65 risp. 252'000.‑);

                                         c)   Scheda “Macchinari e veicoli”;

                                         d)   Scheda “Terreni”;

                                         e)   Scheda “Costi amministrativi” (con documentazione d’appoggio nel caso di fatture con importi superiori o uguali a CHF 1'000.‑);

                                         f)    Scheda “Ammortamenti”.

                                         (v. e-mail datato 20 luglio 2018).

                                         Fondandosi anche su queste informazioni, l’RS 1 allestiva il calcolo delle entrate e delle uscite 2016 dal quale risultava una disponibilità annua insufficiente pari a fr. 10'768.‑. Il calcolo del dispendio non veniva sottoposto al contribuente per eventuali osservazioni.

                                  B.   Con decisione del 12 settembre 2018, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2016. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione correggeva l’ammontare del reddito da attività lucrativa indipendente principale del contribuente da fr. 60'329.‑ a fr. 80'000.‑, adducendo a motivo:

                                         “valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale e delle indicazioni fornite dal contribuente, più precisamente:

                                         -     Ripresa costi da attivare alla voce “Costi amministrativi” CHF 9'440.‑ (costo da attivare nelle relative voci immobiliari al 01.01.2017);

                                         -     Aggiunta prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata e imposizione valore locativo per il proprio appartamento (in sintonia con quanto emerso in sede di verifica fiscale) quantificate nella misura di CHF 5'400.‑;

                                         -     Il resto della ripresa (di CHF 5'000.‑) viene eseguito, a titolo prudenziale, tenuto conto dell’insufficienza di disponibilità dichiarati dal contribuente”.

                                         Invece, per quanto concerneva la sostanza, dopo aver accertato la situazione al 31.12.2016, l’Ufficio di tassazione diminuiva il valore dell’attivo della ditta individuale da fr. 1'278'459.‑ a fr. 396'556.‑.

                                         Per l’IC, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 72'600.‑ (determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 5'761.85. Per l’IFD, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 77'400.‑ (determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 1'387.10. Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 0.‑.

                                  C.   Il 3 ottobre 2018, il contribuente, rappresentato dalla RA 1 di __________, presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016. In particolare, si aggravava contro “la ripresa effettuata di CHF 9'440.00 per costi amministrativi legati all’acquisto dell’immobile” perché, tra gli altri motivi, indicava “per aver spesato il costo amministrativo di CHF 9'440.00, il valore di acquisto della stalla che a giudizio del contribuente risulta essere superiore al valore di mercato. Pertanto si rende pure necessario ammortizzare al più presto parte dell’immobile”.

                                  D.   Con decisione del 31 luglio 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

                                         “Le norme contenute nel Codice delle Obbli[g]azioni sono ispirate a criteri prudenziali, che mirano alla protezione dei creditori e degli azionisti di minoranza e delle altre persone interessate, i quali potrebbero esser tratti in inganno dalla presentazione di situazioni migliori di quella reale.

                                         Il Codice delle obbligazioni (CO) lascia ampia libertà di valutazione, e permette di esporre situazioni patrimoniali peggiori di quelle reali, attraverso la creazione di vere e proprie riserve latenti.

                                         In modo ben diverso viene regolata, dal diritto tributario, la valutazione patrimoniale. Il diritto fiscale limita la libertà del CO, proprio per motivi insiti nella finalità del prelevamento dell’imposta.

                                         Il principio del diritto tributario, nell’accertamento dei fattori imponibili di reddito e di sostanza, è quello derivante direttamente dalla Costituzione federale di:

-       Parità di trattamento;

-       Imposizione secondo la capacità contributiva;

-       Imposizione secondo il principio della periodicità.

                                         Nel diritto tributario di principio la costituzione di riserve latenti è vietata.

                                         Nel caso specifico concedere le spese chieste dal contribuente significherebbe concedere una doppia deduzione, il primo nell’ambito dell’imposta sul reddito e poi successivamente sull’imposta sugli [utili] immobiliari”.

                                  E.   Il 28 agosto 2019, per il tramite del suo rappresentante, RI 1 presenta ricorso, contestando “la ripresa effettuata di CHF 9'440.‑ registrati alla voce costi amministrativi legati all’acquisto dell’immobile”. Spiega che, con decisione datata 19 gennaio 2016 (v. ric.; all. 1a) la Sezione dell’Agricoltura ha accettato il nuovo prezzo stabilito per la compravendita dell’azienda agricola __________ da fr. 566'302.‑ a fr. 595'057.50, generando per il contribuente “spese supplementari che non hanno alcun valore di carattere immobiliare”. Chiede quindi che la spesa di fr. 9'440.‑ sia considerata come “costo dell’anno di gestione e non come costo da attivare”.

                                  F.   Nelle sue osservazioni al ricorso, trasmesse il 5 settembre 2019, l’RS 1 si “riconferma [nel]la sua decisione di tassazione dopo reclamo del 31 luglio 2019”, rimandando “alla già esaustiva motivazione allegata”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo reddito sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.

                                         1.2

                                         Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).

                                         Non è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).

                                   2.   2.1

                                         Nel caso in esame, l’autorità di tassazione non ha fiscalmente ammesso “costi amministrativi” per un importo pari a fr. 9'440.‑, sostenendo che si tratta di costi “da attivare nelle relative voci immobile al 01.01.2017”.

                                         2.2.

                                         L’art. 27 LIFD (art. 26 LT) riporta una lista esemplificativa di costi deducibili dal reddito lordo dell’indipendente. Ogni altro costo è deducibile a condizione che il contribuente porti la prova della sua giustificazione professionale o commerciale.

                                         Non sono invece deducibili le spese per l’acquisizione di beni iscritti a bilancio o nella sostanza commerciale dell’indipendente. Si tratta in tal caso di spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali, la cui deducibilità è negata a tutti i contribuenti, e non solo agli indipendenti, in virtù dell’art. 34 lett. d LIFD (art. 33 lett. d LT). In questo caso, in effetti, la capacità contributiva dell’indipendente non è diminuita dalla spesa di acquisto. L’indipendente vede semplicemente il suo patrimonio commerciale modificato nella sua composizione: il bene acquisito rimpiazza nei suoi attivi l’ammontare delle liquidità utilizzate per il suo acquisto. Il risultato imponibile è toccato solo in un secondo tempo, al momento della registrazione contabile dell’usura del bene, ovvero dell’ammortamento, deducibile ai sensi degli art. 27 cpv. 2 lett. a e 28 LIFD (art. 26 cpv. 2 lett. a e 27 LT). Allo stesso trattamento sono sottoposte le spese sostenute per la creazione di attivi, che devono essere iscritte a bilancio e non dedotte dal reddito imponibile (Noël, in: Noel/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 20 ad art. 27 LIFD, p. 635).

                                         2.3.

                                         È lo stesso art. 960a cpv. 1 CO a esigere che, alla prima contabilizzazione, gli attivi siano valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione. Nella nozione di costo di acquisto rientrano tutte le spese che sono in relazione con l’acquisto di un attivo (Neuhaus/Haag, in: Honsell/Vogt/Watter [a cura di], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, art. 530-964 OR, 5a ed., Basilea 2016, n. 6 ad art. 960a CO, p. 2591). Deve trattarsi di obbligazioni che sono legate causalmente con l’acquisto, che rendono possibile l’acquisto o che sono provocate dall’acquisto (Hüttche, in: Pfaff/Glanz/Stenz/Zihler [a cura di], Rechnungslegung nach Obligationenrecht – veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften, Zurigo 2014, n. 36 ad art. 960a CO, p. 461). Vi rientrano pertanto, oltre al prezzo di acquisto, tasse, dazi e altre imposte indirette, spese di trasporto e relativi premi assicurativi, provvigioni e altri bonifici a terzi, spese per la conclusione del contratto come onorari di avvocati e notai e tasse di iscrizione.

                                         2.4.

                                         Dalla scheda contabile “4700 Costi amministrativi” prodotta su richiesta dell’autorità di tassazione, si evincono movimenti per un totale di fr. 11'598.65.

                                         La voce contabile più importante (fr. 7'936.‑) riguarda l’Ufficio dei Registri del Distretto di __________ e più precisamente la bolletta 3.2016.3.413.1 del 1° luglio 2016, relativa alla tassa di iscrizione a registro fondiario dell’acquisto degli immobili e per l’aggiornamento delle cartelle ipotecarie.

                                         Per il resto, l’Ufficio di tassazione ha ripreso altre fatture emesse dallo stesso Ufficio dei registri, per diverse tasse, e da uno studio di ingegneria, per un importo totale di fr. 1'503.55, considerandole spese “per il finanziamento immobili e altri” (v. nota a matita in calce alla scheda contabile “4700 Costi amministrativi”) e come tali “costi da attivare nelle relative voci immobiliari” a partire dal periodo fiscale successivo. In particolare, l’autorità di tassazione non ha ammesso i costi relativi alle fatture emesse dallo Studio Ing. __________ di __________ per l’allestimento di atti di mutazione, in particolare per il raggruppamento di fondi.

                                         2.5.

                                         Dalle scritture contabili riportate sulla scheda “Costi amministrativi” e dalle fatture prodotte dal ricorrente, si evince che ‑ diversamente da quanto sostiene nel suo ricorso (“non hanno alcun valore di carattere immobiliare”) ‑ i costi ripresi concernono delle spese legate all’acquisto degli immobili, avvenuto proprio nel periodo fiscale 2016. Trattandosi di spese per l’acquisizione di beni patrimoniali (la stalla, il fienile e i terreni), a giusta ragione l’Ufficio di tassazione non le ha ammesse fiscalmente in deduzione conformemente agli art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT.

                                   3.   Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’100.–

                                         sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizi                                    Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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