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Ticino Camera di diritto tributario 31.12.2019 80.2019.233

31. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·5,070 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasto fuori casa, mensa a disposizione, consumo di pasti portati da casa per motivi di salute, non costi supplementari

Volltext

Incarti n. 80.2019.233 80.2019.234

Lugano 31 dicembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 20 luglio 2019 contro la decisione del 26 giugno 2019 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

                                  A.   RI 1, nubile e di professione collaboratrice giuridica al sindacato __________ a __________, esercita pure un’attività indipendente, quale traduttrice dal mese di marzo 2014. In data 16 dicembre 2017 inoltrava la dichiarazione d’imposta IC/IFD per l’anno 2016. In particolare, nella stessa, dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 66'689.76 e una sostanza imponibile di fr. 0.-.

                                  B.   Con decisione di tassazione del 19 dicembre 2018, l’RS 1 determinava il reddito imponibile in fr. 79'000.- per l’IC e in fr. 83'100.- per l’IFD. Per quanto riguarda la situazione reddituale della contribuente, veniva accertato un reddito da attività indipendente accessoria maggiore rispetto a quanto dichiarato, e meglio di fr. 3'000.-, nonché veniva rettificato il reddito titoli e capitali in base agli importi effettivi in fr. 634.-. Veniva modificato il reddito della sostanza immobiliare in ragione di fr. 37'260.-, ciò in quanto, a dire dell’autorità di prime cure, si teneva conto “del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”.

                                         Per quanto concerne le deduzioni, non era stata, inoltre, riconosciuta alla contribuente la deduzione per il pasto serale, in quanto la stessa sarebbe stata ammessa “unicamente allorquando il contribuente dispone al luogo di lavoro di una camera”, mentre “in presenza di monolocale (con annessa piccola cucina) non viene ammessa”.

                                         Le deduzioni concernenti le spese di formazione e perfezionamento della contribuente non venivano concesse in quanto non giustificate, e meglio il pagamento tramite addebito bancario e/o postale non era stato opportunatamente documentato.

                                         Infine, per quanto attiene alle liberalità a enti di pubblica utilità, l’Ufficio di tassazione non concedeva in deduzione le “devoluzioni ad un ente non facente parte della lista Enti Esenti ticinese e svizzera”, accertando pertanto una deduzione per soli fr. 800.-, rispetto ai fr. 1'450.- dichiarati dalla contribuente.

                                  C.   RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 gennaio 2019, nel quale chiedeva, per ciò che attiene alla sua attività accessoria indipendente, di tenere conto di tutte le spese alle quali doveva far fronte, quali le spese di trasferta, nonché le spese amministrative, scaturenti dalla sua contabilità. Ella si aggravava avverso il valore locativo attribuitole alla sua abitazione, in quanto, a suo dire, il suo appartamento era uno studio “di dimensioni minuscole”.

                                         Per quanto concerne le spese supplementari di vitto, argomentava che, per problemi di salute seguiva una dieta prescritta e ciò le impediva “di usufruire delle riduzioni offerte per il pasto di pranzo del datore di lavoro”, postulando l’accettazione del riconoscimento della deduzione delle spese in parola.

                                         La reclamante contestava il non riconoscimento delle deduzioni per le spese di formazione e perfezionamento, come pure delle liberalità a enti di pubblica utilità, producendo documentazione.

                                  D.   Con lettera del 31 gennaio 2019, spedita per Posta A Plus, l’Ufficio di tassazione invitava la contribuente a trasmettere la seguente documentazione: “copie complete di tutti i contratti di locazione degli appartamenti della casa che possiede a __________ che siano validi per il periodo 1.1-31.12.2016; piani particolareggiati (planimetrie) della casa di __________; copia completa del contratto di locazione dell’appartamento che ha locato nel __________, valido per il periodo 1.1-31.12.2016”.

                                         L’autorità di tassazione precisava altresì che erano stati ricontrollati i dati forniti per la sua attività indipendente e alcune spese quali “cellulare, libri, linea internet, articoli d’ufficio, cartuccia stampante,…” venivano considerate come spese private, pertanto, non deducibili fiscalmente. Pertanto, nella decisione su reclamo sarebbero state modificate nella misura di fr. 2'000.- netti, con la precisazione che, in caso di disaccordo, avrebbe dovuto inviare tutta la documentazione a comprova della sua attività indipendente per l’anno 2016, sia i costi che i ricavi.

                                         La lettera si concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza del presente invito, il reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”. Il termine concesso alla reclamante, fino al 20 febbraio 2019, era stato poi prorogato per ben due volte, su sua richiesta, fino al 30 maggio 2019.

                                  E.   Non essendo pervenuta alcuna risposta alla richiesta di collaborazione del 31 gennaio 2019, con decisione dopo reclamo del 26 giugno 2019, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo e accertava un reddito imponibile complessivo di fr. 74'700.- per l’IC e in fr. 78'900.- per l’IFD. Anzitutto, come già aveva annunciato con missiva 31 gennaio 2019, l’autorità di prime cure aveva ridotto il reddito da attività indipendente di fr. 1'000.-, lasciando però invariato il valore locativo, in quanto “non ci ha permesso di esaminare in maniera dettagliata la situazione tramite la documentazione che avevamo richiesto”.

                                         Con riguardo alla deduzione per i pasti, l’Ufficio di tassazione, preso atto del certificato medico prodotto dalla reclamante, secondo cui doveva portarsi il pasto da casa, riteneva che:

                                         “Si potrebbe quindi concludere che per il pasto non spenda più di 10 franchi e quindi potremmo negare la deduzione. Si decide però, in maniera molto prudente, di concedere la deduzione al 50%, cioè 1'600 franchi, ritenendo che il pasto che si porta da casa costi in media tra i 10.05 franchi ed i 17.50 franchi”.

                                         Infine, venivano concesse in deduzione le spese di formazione di fr. 1'760.-, nonché liberalità nella misura di fr. 440.-.

                                  F.   Con ricorso “cautelativo” di data 20 luglio 2019 la contribuente si aggrava avverso la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD del 26 giugno 2019. Invitata a confermare, entro 10 giorni, l’intenzione di interporre gravame avverso la contestata decisione, e, in tale evenienza, a presentare un ricorso motivato conformemente a quanto previsto dalla legge, con raccomandata del 7 agosto 2019 la ricorrente ha sottolineato nuovamente che a causa di motivi di salute le era difficile far fronte ai suoi incombenti amministrativi, chiedendo quindi di poter prendere visione degli atti prodotti in prima sede, così da permettere un riesame degli stessi, con conseguente rinuncia alla richiesta di anticipo dei presunti oneri processuali. Nel merito, postula l’ammissione della deduzione per le spese supplementari di vitto e cucina nella misura di fr. 3'200.forfettari.

                                         Chiede, inoltre che il valore locativo sia conforme alla dichiarazione d’imposta presentata, in quanto il suo appartamento sarebbe di piccole dimensioni.

                                         Infine postula la revoca della reformatio in pejus da parte dell’autorità di prime cure per ciò che attiene il riconoscimento delle liberalità.

                                  G.   L’Ufficio di tassazione ha preso posizione sul ricorso, con osservazioni 19 agosto 2019, nelle quali ha proposto di stralciare la deduzione di fr. 1'600.- concessi in sede di reclamo per quanto attiene la deduzione delle spese per il vitto e cucina, ciò in ragione del fatto che la circostanza secondo la quale la ricorrente “a __________ affitta un appartamento con cucina per fr. 980.- al mese” è in palese contrasto con “l’articolo 4.4 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche”. Con riguardo al valore locativo, asseverava che “nell’impossibilità di confrontare le dimensioni dei tre appartamenti da lei locati ed i relativi canoni così determinare adeguatamente il valore locativo degli spazi da lei occupati”, lo stesso propone una riduzione da fr. 4'800.- a fr. 1'200.- lordi annui.

                                         Infine, confermava la decisione su reclamo per quanto attiene alle liberalità.

Diritto

                                   1.   Spese supplementari vitto e cucina

                                         1.1.

                                         Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).

                                         L’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

                                         1.2.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2016).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa la deduzione è di fr. 15.- il giorno o fr. 3'200.- l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a del Decreto esecutivo). Se, invece, il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, la deduzione è stabilita in fr. 15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr. 6'400.- l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo). Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.- l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.- l’anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 del Decreto esecutivo). Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare (art. 4 cpv. 4 del Decreto esecutivo).

                                         1.3.

                                         Per l’imposta federale diretta, giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1), le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a), oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuato (lett. b).

                                         Per il periodo fiscale 2016 la deduzione massima è di fr. 3'200.- all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, la ricorrente svolgeva, nel corso del periodo fiscale controverso, un’attività dipendente presso il sindacato __________ a __________. L’attività lavorativa in parola era svolta a tempo parziale, come risulta dal certificato di salario del 9 febbraio 2017, nella casella “Osservazioni”, ove vi è la dicitura “Teilzeitbeschäftigung”.

                                         Sempre dal medesimo documento è possibile evincere che la contribuente beneficiava di agevolazioni legate ai pasti, avendo il datore di lavoro crociato la casella G del certificato di salario.

                                         2.2.

                                         Dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificato di salario. Le indicazioni si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

                                         Pasti alla mensa / Buoni pasto / Pagamento dei pasti

                                         Bisogna porre una crocetta nella casella se il dipendente riceve buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se il dipendente del servizio esterno o un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno riceve un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’annotazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione delle contribuzioni del Cantone sede del datore di lavoro.

                                         (cfr. Istruzioni citate, n. 10).

                                         2.3.

                                         Nella concreta fattispecie, come detto, il datore di lavoro della ricorrente ha crociato la casella “Pasti alla mensa / buoni pasto”.

                                         Ciò dovrebbe significare che ha ritenuto che le agevolazioni che gli concede comportassero l’esclusione della deduzione per il pasto.

                                         Inoltre, indipendentemente dal fatto che il contribuente ne faccia o meno uso, ne ha comunque la possibilità (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna 2007, p. 34).

                                         2.4.

                                         La ricorrente sostiene di non poter fruire della mensa a disposizione, a causa di un disturbo metabolico (“Störung des Stoffwechsels”), che le imporrebbe una dieta speciale. Per questa ragione, si porterebbe il cibo da casa, come attestato anche dal certificato medico prodotto nella procedura di reclamo.

                                         L’insorgente sembra dimenticare che la ragione, per cui le persone che soggiornano fuori domicilio hanno diritto alla deduzione delle spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, va ricercata nel fatto che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 Ordinanza del DFF sulle spese professionali). La deduzione ha quindi lo scopo di tener conto del maggior costo provocato dal fatto di dover consumare un pasto fuori casa.

                                         Ora, come ha pure rilevato l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, per il fatto che la ricorrente si porta i pasti pronti da casa, non si vede quali maggiori costi debba affrontare a causa dell’impossibilità di rientrare per consumare il pasto. Neppure nel ricorso, la contribuente sostiene di dover consumare i pasti in un ristorante o in una mensa diversa da quella del datore di lavoro e di dovere perciò sostenere costi accresciuti.

                                         D’altronde, se la causa del maggior costo dei pasti fosse riconducibile a una malattia, la contribuente avrebbe tutt’al più dovuto chiedere la deduzione delle spese per malattia e infortunio del contribuente, che sono ammesse se superano il 5 per cento dei proventi imponibili (art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD; art. 32b LT).

                                         2.5.

                                         Ne consegue che, come suggerito dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, che la decisione impugnata, nella misura in cui ha ammesso la metà della deduzione per le spese per il pasto fuori domicilio, si rivela persino troppo generosa. Portandosi il cibo pronto da casa, infatti, la ricorrente non dovrebbe aver affrontato costi superiori a quelli dei pasti consumati direttamente a casa. In ogni caso, la contribuente non prova di aver sopportato spese particolari.

                                         Tenuto conto della circostanza che, per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine), vi sarebbero i presupposti per una modifica della tassazione a svantaggio dell’insorgente, come proposto dall’Ufficio di tassazione.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, una reformatio in peius nell’ambito della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni: in primo luogo, la decisione deve essere manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili; inoltre, la correzione della decisione deve rivestire un’importanza rilevante e deve imporsi (sentenza 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018 , in DTF 144 IV 136 consid. 7.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).  

                                         Nella fattispecie, la correzione della decisione impugnata non appare di tale importanza da adempiere i presupposti menzionati.

                                         Si prescinde di conseguenza dalla modifica della tassazione a sfavore della ricorrente.

                                   3.   Valore locativo del mapp. n. __________ RFD __________

                                         3.1.

                                         La contribuente ha chiesto che il valore locativo della sua abitazione sita nell’immobile di sua proprietà, di cui alla part. n. __________ RFD __________, sia ritenuto in fr. 600.-, come indicato in sede di dichiarazione d’imposta. In quest’ultima, aveva infatti dichiarato, alla voce “valore locativo e affitti”, un importo di complessivi fr. 33'060.-, composto dal valore locativo della sua abitazione (fr. 600.-), e dalle pigioni degli inquilini: fr. 13'080.- da __________ (“appartamento piano strada”), fr. 14'940.- da __________ e __________ (“appartamento seminterrato”) e fr. 4'440.- da __________ (“monolocale primo piano”).

                                         3.2.

                                         Secondo gli art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cvp. 1 lett. b LIFD, di identico tenore, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

                                         L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

                                         Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709).

                                         3.3.

                                         La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015 dell’8.12.2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).

                                         3.4.

                                         L’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza professionale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

                                         3.5.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa l’Autorità di tassazione, per determinare il valore locativo dell’appartamento della ricorrente, si è riferita, invero in maniera del tutto generica, a valori di mercato, dei quali non si ha tuttavia alcun riscontro agli atti.

                                         Se è vero che la ricorrente non ha dato alcun seguito alla richiesta di documentazione inerente i tre contratti di locazione da lei locati nell’immobile di sua proprietà a __________, né tantomeno ha prodotto “i piani particolareggiati (planimetrie)” della medesima, tuttavia, l’Ufficio di tassazione avrebbe potuto comunque cercare di determinare, sulla base dei dati reperiti (pigioni dichiarate), il corretto valore locativo. Non si sa come l’autorità fiscale abbia calcolato il valore di fr. 4'800.- per poi scendere a titolo di proposta in sede di osservazioni di data 19 agosto 2019 a fr. 1'200.lordi annui.

                                         Dall’altra parte, è difficile comprendere come la ricorrente possa pretendere che l’appartamento di cui dispone nella propria casa, che costituisce pur sempre la sua abitazione primaria, abbia un valore locativo di soli fr. 600.- all’anno.

                                         3.6.

                                         Ne discende che, limitatamente alla commisurazione del valore locativo, la decisione deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione, con la quale siano precisati i criteri adottati per la determinazione del valore locativo.

                                   4.   Deduzione delle liberalità

                                         4.1.

                                         Infine, la ricorrente lamenta la mancata deduzione delle devoluzioni in favore della __________, con sede a __________, di fr. 30.-, a __________, con sede a __________, di fr. 72.-, alla __________, con sede a __________, fr. 45.-, nonché per l’abbonamento online di una rivista denominata __________ di fr. 47.-.

                                         4.2.

                                         Secondo l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono deducibili nella medesima misura.

                                         4.3.

                                         Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a LIFD, p. 685).

                                         4.4.

                                         La circostanza secondo la quale la __________, __________, nonché la __________ rientrino fra gli enti esentati dall’obbligo fiscale in virtù dello scopo di pubblica utilità, conformemente a quanto disposto dagli articoli 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT, è incontestata.

                                         Infatti, come esposto in precedenza, le liste cantonali degli enti esenti implicano che, da un lato, le liberalità agli enti che figurano sulla lista di un cantone sono deducibili anche dal reddito dei contribuenti imponibili in altri cantoni, e, dall’altro lato, in virtù del carattere non esaustivo di tali liste, che la mancata iscrizione non significa con certezza che un ente non benefici dell’esenzione quale persona giuridica che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità.

                                         La __________ e __________ figurano nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate dall’imposta nel Canton Zurigo in quanto perseguono esclusivamente scopi pubblici o di pubblica utilità (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen.html).

                                         Quanto alla __________, quest’ultima risulta iscritta nella lista degli enti esenti del Canton Lucerna (https://steuern.lu.ch/juristischepersonen/steuerbefreiung/steuerbefreite_institutionen).

                                         Orbene, nonostante l’inclusione delle stesse nell’elencazione degli enti esenti dall’imposta, la ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione dell’importo di fr. 147.- (fr. 30.- + fr. 72.- + 45.- fr.) deve piuttosto essere ricercata nell’oggetto della prestazione in discussione.

                                         4.5.

                                         Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale, statutario o morale.

                                         Le quote sociali previste dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994).

                                         Sebbene con le loro quote sociali i membri sostengano l’associazione nel perseguimento dei suoi obiettivi, si tratta comunque di un contributo dovuto in base agli statuti e come tale non volontario (Locher, Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; v. anche Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 784).

                                         Secondo un’altra opinione dottrinale, tuttavia, si deve tener conto del fatto che molte persone diventano membri di un’associazione solo perché, con la loro quota sociale e con eventuali ulteriori contributi, vogliono solo sostenere un’attività di pubblica utilità. Il fatto che dal profilo strettamente giuridico l’associazione vanti una pretesa al pagamento dei contributi statutari non basta a farne venir meno il carattere volontario. In queste circostanze, dovrebbe essere ammessa anche la deduzione delle quote sociali (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 857; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 33a LIFD, p. 686).

                                         4.6.

                                         Nonostante il testo della circolare n. 12 dell’AFC, si giustifica un trattamento differenziato delle quote sociali, che conferiscono una pretesa al socio, da quelle che servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica utilità dell’associazione. In quest’ultimo caso, non si può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica. Diverso il caso delle associazioni, che offrono ai soci sostenitori delle controprestazioni, come nel caso della __________ e della __________. Questi contributi non sono deducibili dal reddito imponibile (cfr. anche St. Galler StB 46 Nr. 4).

                                         4.7.

                                         In ragione di quanto precede, si deve distinguere fra i diversi contributi versati dalla ricorrente.

                                         Per la __________, “la quota di sostenitori o sostenitrice copre l’anno di calendario in corso. …(omissis) In riconoscenza di questo sostegno la __________, a propria discrezione e nell’ambito delle proprie capacità, può concedere alle sostenitrici e ai sostenitori l’esonero dei costi d’intervento parziale o totale delle prestazioni da lei date o organizzate qualora assicurazioni o altri terzi non sono tenuti ad assumerseli e quindi non devono coprire i costi totali o parziali di un intervento. In ogni caso, la __________ esegue le sue prestazioni di soccorso, così come pu);

                                         Per la __________, dal documento prodotto dalla ricorrente con reclamo del 20 gennaio 2019, è possibile evincere espressamente che “in qualità di membro dell’Unione dei sostenitori si ha la certezza di percepire una somma una tantum di CHF 200 000 nel caso di una para o tetraplegia conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle”.

                                         È pertanto pacifico che le suddette devoluzioni non siano state fatte a titolo volontario ma che, invece, siano previste delle quote associative, che danno anche diritto a pretese del socio nei confronti dell’associazione.

                                         Diversamente, si ritiene che per __________, la prestazione rappresenti una liberalità, priva di vantaggi a favore dei singoli soci, e che vada pertanto riconosciuto in deduzione l’importo di fr. 72.- come liberalità a enti di pubblica utilità.

                                         4.8.

                                         Infine, mal si comprende come, secondo la ricorrente, possa essere riconosciuta la deduzione a titolo di liberalità a favore di un ente di pubblica utilità un abbonamento alla rivista __________ per fr. 47.-.

                                         Secondo la dottrina, in un sistema fondato sull’imposizione secondo la capacità economica, le spese di mantenimento del contribuente non possono essere dedotte, in quanto riflettono perfettamente questa capacità. Ammettere la loro deduzione dal reddito imponibile sarebbe di per sé contrario poiché la deduzione aumenterebbe con il tenore di vita del contribuente.

                                         Le spese di mantenimento sono delle spese di utilizzazione del reddito. Anche se le stesse sono indispensabili per la vita del contribuente e della sua famiglia, queste non sono deducibili ai sensi dell’art. 34 lett. a LIFD (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., Basilea 2017, n. 3 e 4 ad art. 34 LIFD, p. 786).

                                         Ne discende che suddetta spesa di fr. 47.-, ossia l’abbonamento al periodico in questione, rientra nel novero dei costi legati alla “cultura, tempo libero, divertimento e viaggi“ (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 13 ad art. 34 LIFD, p. 689), e come tale, secondo la legislazione tributaria, sia una “spesa per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia” che è espressamente dichiarata non deducibile secondo gli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD.

                                         Pertanto, su tale aspetto, a giusta ragione l’Ufficio di tassazione non ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 47.-.

                                   5.   Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. La decisione IC/IFD 2016 del 26 giugno 2019 è parzialmente annullata e l’UT procederà nei propri incombenti come indicato ai considerandi.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è:

1.1.       evaso ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 26 giugno 2019 in materia IC/IFD 2016 è annullata limitatamente al valore locativo relativo al fondo n. __________ RFD __________ e alle spese supplementari per vitto e cucina. Gli atti sono rinviati all’UT affinché provveda ad emanare una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati;

1.2.       accolto per quanto attiene alla deduzione delle liberalità a __________ (fr. 72.-);

1.3.       respinto per il resto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     200.per un totale di                                                      fr.  1’200.sono poste a carico della ricorrente in ragione di ¾ (fr. 900.-).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.233 — Ticino Camera di diritto tributario 31.12.2019 80.2019.233 — Swissrulings