Incarti n. 80.2019.214 80.2019.215
Lugano 23 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 luglio 2019 contro le decisioni del 20 giugno 2019 in materia di IC e IFD 2015, 2016 e 2017.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________, attualmente pensionata al beneficio di una rendita di vecchiaia AVS e di una rendita della previdenza professionale, era attiva quale indipendente nel campo della consulenza di moda.
La contribuente esercita altresì l’attività di terapista shiatsu. Dal 2009, la stessa è iscritta all’Albo degli operatori sanitari del Canton Ticino in qualità di terapista complementare al beneficio di un’autorizzazione di libero esercizio. Il luogo di lavoro della contribuente indicato su tale Albo è __________ (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/albi/albo-degli-operatori-sanitari/, sito consultato il 16 agosto 2019), in uno studio situato in via __________, presso __________, a sua volta autorizzata al libero esercizio come terapista complementare a partire dal 2009 (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/albi/albo-degli-operatori-sanitari/, sito consultato il 16 agosto 2019).
B. Nelle sue dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2015, 2016 e 2017, la contribuente ha indicato di svolgere l’attività indipendente principale di consulente di moda, per la quale ha ottenuto redditi di fr. 33'740.- nel 2015, fr. 15'260.- nel 2016 e fr. 16'780.- nel 2017. Non ha per contro dichiarato alcun reddito relativo alla sua attività di terapista shiatsu.
C. Con tre decisioni del 19 dicembre 2018, l’RS 1 (UT) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2015, 2016 e 2017. Oltre a procedere a delle riprese sul reddito dell’attività lucrativa principale, elevata a fr. 40'000.- per il 2015, fr. 21'000.– per il 2016 e fr. 23'000.– per il 2017, l’UT aveva aggiunto inoltre un reddito da attività indipendente accessoria pari a fr. 8'000.- nel 2015, e fr. 2'000.– nei periodi fiscali 2016 e 2017. Per il periodo fiscale 2015 indicava che venivano “recuperati gli introiti relativi all’attività indipendente quale terapista shiatsu a __________, su valutazione, in mancanza di documenti a comprova”, mentre per i periodi successivi argomentava che gli introiti dell’attività di terapista erano “imposti”.
D. Con tre distinti reclami del 9 gennaio 2019, la contribuente contestava le riprese sul reddito dell’attività lucrativa principale, il calcolo del valore locativo della sua casa di Magliaso e l’imposizione del reddito dell’attività lucrativa indipendente accessoria. A suo dire, praticava l’attività di “terapista shiatsu” unicamente come hobby senza scopo lucrativo, come comprovato anche da una dichiarazione allegata di __________, datata 19 aprile 2017, del seguente tenore:
Con la presente attesto che, dal 1° settembre 2011, la signora RI 1, domiciliata in via __________ a __________, condivide le spese di affitto, di elettricità e di gestione dello studio di terapia shiatsu, ubicato a __________, nello stabile di Casa __________, in via __________.
Le spese di affitto mensile ammontano a 500 franchi mentre le fatture dell’AIL per l’elettricità sinora pagati sono di 2'245.05 franchi.
Per l’allestimento dello studio sono stati spesi 1'964.00 franchi mentre altre spese varie condivise ammontano a circa 100 franchi annui.
E. Con tre decisioni del 20 giugno 2019, l’UT ha parzialmente accolto i reclami della contribuente. Oltre ad aver ridotto le riprese sul reddito dell’attività lucrativa principale, ha ridimensionato il valore locativo dell’abitazione della reclamante. Ha per contro confermato l’imposizione del reddito da attività indipendente accessoria di fr. 8'000.- nel periodo fiscale 2015 e di fr. 2'000.– nei periodi seguenti.
F. RI 1 impugna le decisioni su reclamo del 20 giugno 2019 con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando il reddito da attività indipendente accessoria. La ricorrente sostiene di aver appreso che la sua collega avrebbe indicato che il controverso reddito spettava a lei. Si tratterebbe tuttavia di un’attività che svolge non a titolo lucrativo ma solo “per passione”, nei confronti di “sue conoscenti”. Al ricorso ha allegato una dichiarazione di __________, datata 5 luglio 2019 (tuttavia non sottoscritta dalla stessa), del seguente tenore:
Con questo mio scritto, dichiaro di non avere mai affermato di condividere i proventi della mia attività professionale di terapista complementare indipendente con la signora RI 1.
G. Con osservazioni datate 17 luglio 2019, l’UT si riconferma nelle sue decisioni su reclamo, precisando in particolare che, non avendo la contribuente “presentato un conteggio entrate/uscite non è… possibile valutare l’ammontare degli incassi e l’eventuale utile o perdita relativa all’attività”.
Diritto
1. Basandosi su informazioni tratte da una dichiarazione di __________, secondo cui, fin dal 1° settembre 2011, la ricorrente condivideva le spese di gestione del suo studio di terapia shiatsu (cfr. scritto 19.4.2017), l’Ufficio di tassazione ha aggiunto ai redditi dichiarati un importo corrispondente al reddito proveniente da tale attività accessoria. Nella tassazione relativa al periodo fiscale 2015, l’importo è stato commisurato in fr. 8'000.–, in quanto comprensivo anche di quanto non dichiarato nei periodi precedenti.
La contribuente contesta l’imposizione di questi proventi, argomentando che la sua attività di terapista shiatsu viene esercitata come hobby, senza scopo di lucro. Ha inoltre prodotto con il ricorso una nuova dichiarazione di __________ (peraltro non firmata), secondo cui non avrebbe “mai affermato di condividere i proventi della [sua] attività professionale di terapista complementare indipendente” con lei.
Prendendo posizione sul ricorso, l’autorità di tassazione ha contestato che l’attività litigiosa costituisca un hobby, aggiungendo di non poter “valutare l’ammontare degli incassi e l’eventuale utile o perdita relativa all’attività”, in mancanza di un conteggio delle entrate e delle uscite.
2. 2.1.
In primo luogo, va sottolineato che non ha alcun rilievo la questione di qualificare quella esercitata dalla ricorrente come attività lucrativa piuttosto che come hobby.
2.2.
Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
2.3.
Anche i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 16 LIFD, p. 203; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 16 LIFD, p. 273; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 36 ad art. 16 LIFD, p. 187).
Il problema di delimitare fra loro attività lucrativa indipendente e hobby si pone solo quando si tratta di stabilire se un contribuente abbia il diritto di dedurre le perdite provenienti da un’attività che, secondo l’autorità di tassazione, non è esercitata con fini di lucro. Dal reddito dell’attività lucrativa indipendente sono infatti deducibili le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate (art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD; art. 26 cpv. 2 lett. b LT). Occorre dunque, perché entri in considerazione una deduzione delle perdite, che le stesse si riferiscano al patrimonio aziendale, cosa che presuppone che si sia in presenza di un’attività lucrativa (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2009.127 del 1.9.2010 consid. 2).
2.4.
Il reddito dell’attività di terapista shiatsu della ricorrente è pertanto imponibile, indipendentemente dal fatto che la stessa sia esercitata con fini di lucro o per hobby.
3. 3.1.
Basandosi su quanto dichiarato da __________, l’Ufficio di tassazione ha imposto i proventi dell’attività di terapista shiatsu della ricorrente. Lo ha fatto procedendo a una stima, in mancanza di un conteggio delle entrate e delle uscite, come ha indicato nelle osservazioni al ricorso. Nella tassazione del periodo fiscale 2015, in particolare, ha considerato anche i redditi degli anni precedenti, per il fatto che l’attività era iniziata secondo le indicazioni che si ricavano dall’Albo degli operatori sanitari del Canton Ticino, nel 2009.
3.2.
Le procedure di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per casi bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017).
La procedura semplificata per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità, in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):
- fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;
- fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–
(art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).
3.3.
In data 14.12.2016 la Divisione delle contribuzioni ha emanato la circolare n. 28/2016 (entrata immediatamente in vigore), riguardante la procedura semplificata per casi bagatella, in materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.
La competenza per l’evasione dei casi bagatella, mediante la procedura semplificata, spetta dunque all’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti viene eseguito (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora pendente, ossia laddove la notifica non è ancora stata intimata al contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
Se il contribuente non avesse sottoscritto, per mancanza di accordo, il verbale di audizione oppure se gli importi non dichiarati dovessero superare i limiti previsti per i casi bagatella ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e dell’art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 (fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–; fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–), la competenza per evadere la procedura di sottrazione o di tentativo di sottrazione passa all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). La stessa cosa vale, sempre nell’ambito della procedura semplificata (caso bagatella), nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse impugnare la relativa notifica di tassazione. In tal caso, l’Ufficio circondariale di tassazione dovrà riesaminare i summenzionati presupposti. Qualora non dovessero essere più adempiuti detti requisiti, l’incarto dovrà essere trasmesso, senza indugio, all’Ufficio delle procedure speciali per il prosieguo della procedura di ricupero d’imposta e l’apertura di una procedura penale fiscale ordinaria (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). L’Ufficio circondariale di tassazione è tenuto a trasmettere, per conoscenza, una copia del verbale di audizione debitamente sottoscritto dal contribuente, all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).
3.4.
Nella fattispecie in esame, l’autorità di tassazione ha ritenuto di essere in presenza di un caso di sottrazione d’imposta di lieve entità o caso bagatella. Confidando nell’attendibilità delle affermazioni di __________, ha concluso che la contribuente non avesse dichiarato i proventi della sua attività accessoria di terapista shaitsu e ha provveduto a stimarne l’ammontare e a assoggettarli alle imposte sul reddito.
È tuttavia evidente che non erano adempiute le condizioni per l’applicazione della procedura semplificata per casi bagatella. Non solo la contribuente non ha chiesto l’applicazione di questa procedura, ma tanto meno ha firmato il verbale di audizione. Siccome la contribuente non ha mai preso posizione sulla pretesa sottrazione d’imposta commessa, non si conosce neppure l’ammontare dei redditi non dichiarati. Di conseguenza, non è neppure noto se gli importi non dichiarati non superino la soglia massima prevista per l’applicazione della procedura semplificata. D’altra parte, l’insorgente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2015, manifestando la propria opposizione a questa modalità di risoluzione della questione.
In queste circostanze, la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2015 deve essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché sottoponga gli elementi relativi all’attività litigiosa all’Ufficio procedure speciali, per l’apertura di un procedimento di ricupero d’imposta e di contravvenzione. In questo contesto, dovranno essere chiarite fra l’altro le incongruenze fra le due dichiarazioni rilasciate da __________.
3.5.
La stessa conclusione deve valere anche per i periodi fiscali successivi.
È vero che non occorre procedere a un ricupero d’imposta, per il fatto che le tassazioni incomplete non sono ancora passate in giudicato. L’accertamento dei redditi provenienti dalla controversa attività accessoria della contribuente nei periodi dal 2011 al 2015 fornirà tuttavia sicuramente elementi utili per la tassazione dei periodi fiscali 2016 e 2017. La presentazione di dichiarazioni d’imposte incomplete, da parte della ricorrente, potrebbe inoltre configurare un tentativo di sottrazione secondo gli articoli 176 LIFD e 259 LT.
Si giustifica di conseguenza l’annullamento anche delle decisioni su reclamo che concernono le tassazioni dei periodi fiscali 2016 e 2017.
4. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 20 giugno 2019 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché li sottoponga all’Ufficio procedure speciali, per l’apertura di un procedimento di ricupero d’imposta e di contravvenzione, e adotti quindi nuove decisioni.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: