Incarto n. 80.2019.154
Lugano 4 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 maggio 2019 contro la decisione del 1° aprile 2019 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.
Fatti
A. La RI 1 (ora RI 1) della quale socio e gerente è __________ è iscritta a registro di commercio dal 1.5.2015, con sede in via __________ a __________. Scopo della società è la consulenza e la mediazione di prodotti assicurativi, l’esecuzione di lavori d’ufficio per terzi, la consulenza e l’assistenza per l’apertura di attività di persone fisiche e giuridiche, l’acquisto e la vendita di beni immobili per proprio conto, l’assunzione di rappresentanze, mandati e tutto quant’altro legato allo scopo sociale.
B. Con decisione del 18.12.2018, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) si rivolgeva alla RI 1, mediante decisione pregiudiziale, rivendicando l’assoggettamento illimitato alle imposte sull’utile e sul capitale a far tempo dal periodo fiscale 2016. In particolare l’autorità fiscale indicava che, a seguito di informazioni, la sede formale della società risultava in realtà essere la residenza secondaria di __________.
Secondo l’UTPG l’amministrazione e la direzione effettiva venivano svolte da quest’ultimo in Ticino, a __________, in via __________, dove il socio e gerente della società gestiva altre tre persone giuridiche. Unitamente a ciò, l’autorità resistente rilevava che __________ utilizzava professionalmente il collegamento telefonico 091/__________.
C. Con reclamo, trasmesso mediante invio APlus il 21.1.2019 da __________, la RI 1 contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento. In particolare, rilevava che __________ era domiciliato nel Canton Grigioni e che la sua abitazione di __________ era primaria e non secondaria. Aggiungeva che, a seguito di un “importante danno alla salute” occorso al socio e gerente, la società non aveva prodotto utili: per tale ragione, dal 31.1.2019 la società non sarebbe più stata attiva e sarebbe stata ceduta a terzi (con contestuale cambio di ragione sociale, scopo e sede legale).
D. Con scritto del 21.2.2019, l’UTPG chiedeva alla reclamante la trasmissione delle dichiarazioni d’imposta relative ai periodi fiscali 2016-2019 (in alternativa le dichiarazioni compilate e trasmesse al Cantone di sede) allegando i relativi conti annuali.
Con risposta del 27.2.2019, RI 1 ribadiva di aver presentato un reclamo contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento. In particolar modo l’insorgente precisava che avrebbe dato seguito alla richiesta una volta definito l’assoggettamento alle imposte. Ricordava inoltre che la società era inattiva e che stava per essere ceduta.
Con diffida del 1.3.2019, l’UTPG si rivolgeva nuovamente alla RI 1 chiedendo di voler trasmettere entro il 25.3.2019: copia del bilancio e del conto economico per il 2016 e il 2017, copia degli estratti dei conti bancari e/o postali per il 2016 e per il 2017, dettaglio della scheda affitti, costo locali o denominazione simile per il 2016 e per il 2017, il dettaglio della scheda ricavi 2016-2017, quello delle prestazioni pagate a terzi 2016-2017, copia della distinta dei salari 2016 e 2017 e la scheda contabile “spese di rappresentanza” / “spese trasferta” per il 2016 ed il 2017. Chiedeva inoltre di produrre i contratti relativi alle utenze telefoniche e all’allacciamento internet e più in generale qualsiasi documentazione atta a comprovare l’effettivo svolgimento presso la sede formale dell’intera gestione operativa della società. In calce allo scritto veniva precisato che, nel caso in cui non fosse stato dato riscontro a quanto richiesto, il reclamo sarebbe stato respinto.
Con scritto del 27.3.2019, la RI 1 trasmetteva le decisioni di tassazione degli anni 2015, 2016 e 2017, notificate dall’Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni.
E. Con decisione su reclamo del 1°.4.2019, l’UTPG respingeva il gravame, riconfermandosi nella decisione pregiudiziale di assoggettamento. In particolare l’autorità resistente rilevava come la RI 1 non avesse comprovato in alcun modo che l’amministrazione effettiva fosse esercitata alla sede statutaria. Il fatto che la reclamante avesse la propria sede formale nel Canton Grigioni veniva inoltre collegato al fatto che __________ non era autorizzato ad esercitare l’attività di fiduciario commercialista in Ticino ai sensi della Legge cantonale del 1° dicembre 2009 sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid; RL 953.100).
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo ribadendo le argomentazioni già esposte dinanzi alla precedente istanza e indicando che la società non è più attiva e che sarà ceduta a breve termine. La ricorrente sostiene pure che, a seguito delle problematiche di salute occorse al socio e gerente “(…) diversi lavori sono stati affidati alla __________, società già tassata nel Cantone Ticino” (ricorso pag. 2).
G. Con osservazioni del 31.5.2019, l’UTPG chiede che la decisione su reclamo venga confermata. In particolare, non producendo la documentazione richiesta, necessaria per poter verificare il corretto assoggettamento alle imposte, la ricorrente avrebbe impedito di accertare la fattispecie. Già solo per questo motivo, in applicazione delle regole sull’onere della prova, la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare che nel Canton Grigioni siano state svolte l’amministrazione e la direzione effettiva. L’UTPG spiega che l’attività eseguita da __________ è di tipo fiduciario. Quest’ultimo risulta iscritto a Registro di commercio del Canton Ticino quale organo di tre società, tutte con sede __________: la __________ (in cui risulta essere socio e gerente), la __________ (in cui risulta essere socio e gerente) e la __________ (della quale soci sono sia __________ sia la moglie __________, dalla quale è separato volontariamente). L’autorità fiscale rileva che, per il 2017, gli unici compensi ricevuti da __________ sono stati corrisposti dalla società in nome collettivo __________ A sostegno dell’amministrazione effettiva nel Canton Grigioni, vi sarebbero pure le affermazioni ricorsuali: “A seguito del danno alla salute del signor __________, diversi lavori sono affidati alla __________”.
Secondo l’UTPG, la ricorrente si servirebbe delle citate società per “mascherare” la sua attività nel Canton Ticino. Tutta la corrispondenza dalla ricorrente all’UTPG è stata inviata da __________. Inoltre, la carta intestata della società porta il recapito telefonico della __________, che risulta essere lo stesso numero di telefono indicato nella dichiarazione fiscale 2017 da __________ quale numero di telefono professionale. Secondo l’autorità resistente, l’unico motivo per il quale la sede formale della ricorrente risulta essere il Canton Grigioni sarebbe legato al fatto che __________ non dispone della necessaria autorizzazione ad esercitare come fiduciario nel Canton Ticino.
H. Con replica spontanea del 17/18.6.2019, la RI 1 contesta le affermazioni dell’UTPG, ricordando che il legame con il Canton Grigioni è dato dal fatto che il socio e gerente è ivi domiciliato e che i clienti provengono, per la maggior parte, da questa zona. La ricorrente allega alla replica il verbale dell’assemblea dei soci straordinaria, tenutasi il 4.6.2019 dinanzi al notaio __________, nella quale è stata decisa la modifica della ragione sociale della società in __________. La sede della società è stata trasferita a __________. Pure lo scopo sociale della società è stato adeguato di conseguenza.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel maggio del 2015, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.
In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).
Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
2. 2.1.
La RI 1 (ora RI 1) è iscritta nel Registro di commercio del Canton Grigioni dal 1.5.2015. La sede della società è stata, sin dalla sua costituzione, a __________, in via __________, ma, dal 24.6.2019, è stata trasferita a __________. Socio e gerente della società è __________, domiciliato a __________ (Comune di __________).
2.2.
Come visto, la sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale, se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
2.3.
2.3.1.
Come ricordato, l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria.
2.3.2
L’UTPG si è rivolto alla ricorrente, chiedendole di voler presentare della documentazione atta ad accertare il luogo della sua amministrazione effettiva. La RI 1, eccetto per la trasmissione delle decisioni fiscali grigionesi, si è opposta all’invio di ulteriori atti, prima del termine della procedura di assoggettamento. Motivo per cui l’autorità fiscale si è basata sui dati in suo possesso.
2.3.3.
Il fisco ha rilevato che il socio e gerente della ricorrente, __________, risulta altresì essere socio e gerente, con diritto di firma individuale della __________, della __________ e della __________ (di quest’ultima società in nome collettivo è socio unitamente a __________, dalla quale è separato). Tutte queste società hanno la propria sede a __________, in via __________.
2.3.4.
La RI 1 e la RI 1 erano entrambe attive (sino alla modifica dello scopo sociale intervenuta per la ricorrente nel 2019) nel medesimo campo, ossia quello fiduciario: vedi ad esempio la consulenza in ambito assicurativo, lavori d’ufficio per terzi (ecc.). Anche __________ è attiva in ambito fiduciario: in particolare nelle consulenze e mediazioni assicurative.
2.3.5.
Da un estratto della dichiarazione fiscale (grigionese) personale del socio e gerente della ricorrente per il 2017 emerge come il domicilio di __________ corrisponda a quello della sede della ricorrente, iscritta nel registro di commercio del __________. In relazione al domicilio del socio e gerente della RI 1, l’UTPG sottolinea come lo stesso corrisponda all’indirizzo della sua residenza secondaria.
In tal senso agli atti vi è uno scritto del 6.3.2009 che il Comune di __________ aveva a suo tempo trasmesso al Comune di __________, proprio in relazione al domicilio fiscale di __________. Secondo il Comune di __________, RS 1 avrebbe trasferito fittiziamente il domicilio per questioni legate ad una vertenza con la Cassa cantonale di compensazione. In realtà egli sarebbe sempre rimasto a __________, con la moglie e la figlia. Sempre da tale scritto si apprende inoltre: “L’interessato (ndr.__________) è inoltre titolare di un ufficio fiduciario a __________, dove lavorano 7 impiegati”.
Secondo la ricorrente, invece, la sede della società si troverebbe presso il domicilio primario del titolare.
2.3.6.
Sempre dal modulo della dichiarazione fiscale del Canton Grigioni si apprende che __________, per il periodo fiscale 2017, indicava di esercitare un’attività indipendente e di essere titolare/socio della __________. Quali recapiti segnalava un numero di telefonia mobile ed anche quello professionale, lo __________. Questo recapito telefonico corrisponde a quello della __________ con sede a __________ (cfr. allegato F alle osservazioni UTPG). Pure il numero di FAX della ricorrente (quello che appare sulla carta intestata) è il medesimo di quello della __________.
2.4.
Come pure ha rilevato l’UTPG, la ricorrente ha inviato gli scritti di risposta alle richieste dell’autorità fiscale da __________ (cfr. allegati E1- E3). Sempre in relazione alla corrispondenza con l’autorità fiscale, si rileva che lo scritto raccomandato del 1.3.2019 con il quale l’UTPG ha chiesto di voler presentare tutta una serie di documenti, è giunto presso l’Ufficio postale di __________ lunedì 4.3.2019 ed è stato ritirato unicamente venerdì 8.3.2019 alle ore 14:26.
2.5.
2.5.1.
Ora, la contribuente non ha comprovato di avere infrastrutture a __________ idonee a perseguire lo scopo sociale. In particolare, non ha preso in locazione spazi propri, ma la sua sede è ubicata presso il domicilio del socio.
I recapiti telefonici e di fax corrispondono a quelli della RI 1 a __________.
L’attività svolta dalla contribuente – così come risulta dallo scopo sociale, vista la mancata trasmissione della documentazione richiesta - è pressoché la medesima di quella della __________ e della __________, società aventi la propria sede a __________ e delle quali __________ risulta essere socio e gerente.
2.5.2.
Ad avallare la presenza di una sede puramente formale della società nel Canton Grigioni, vi è pure la scheda contabile “Lavoro terzi”, presentata per la prima volta in sede ricorsuale, dalla quale emerge che, per il solo 2017, ha fatturato alla __________, prestazioni per ben fr. 79'000.-. Alla luce di questo documento è lecito chiedersi se la società grigionese non serva alle società ticinesi, delle quali __________ è socio e gerente, a scopi di “ottimizzazione fiscale”.
2.6.
Ritenuto inoltre come la corrispondenza indirizzata dalla ricorrente all’UTPG sia stata sempre inviata da __________ e alla luce del fatto che un invio raccomandato dell’UTPG all’attenzione della società è rimasto in giacenza da lunedì a venerdì, si impone la conclusione che l’autorità fiscale abbia reso molto verosimile che l’amministrazione effettiva della società sia sempre stata svolta, sin dalla sua costituzione, a __________, dove sono ubicate anche la __________ e __________, attive nel medesimo campo della ricorrente.
2.7.
Del resto, RI 1 si è limitata a ribadire di non aver prodotto utili e a trasmettere le decisioni di tassazione del fisco del Canton Grigioni, per i periodi fiscali interessati.
Ora, il fatto che la società abbia o meno generato utili non influisce sulla procedura di assoggettamento nel Cantone in cui viene concretamente svolta l’amministrazione effettiva. D’altronde, non essendo stata prodotta la contabilità della società, non si conoscono i costi e i ricavi registrati.
Per il resto, la RI 1 non ha comprovato una sua reale e concreta attività nel Cantone in cui risulta formalmente avere la sede. Non ha infatti presentato la documentazione richiesta dall’UTPG, che sarebbe servita ad appurare il suo assoggettamento.
2.8.
Non è poi escluso che l’iscrizione della sede nel Canton __________ (in cui non è prevista una regolamentazione per l’esercizio della professione di fiduciario, cfr. https://www.gr.ch/IT/istituzioni/parlament/PV/Seiten/IT_2003-12-09_1047.aspx, sito consultato il 22.8.2019) sia legata – come rettamente indicato dall’autorità fiscale – al fatto che __________ non dispone dell’autorizzazione ad operare in Ticino quale fiduciario (cfr. art. 1 e 2 LFid). Non è infatti iscritto al relativo albo (https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/, sito consultato il 27.8.2019).
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: