Incarti n. 80.2019.143 80.2019.144
Lugano 27 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 aprile 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019 in materia di IC-IFD 2017.
Fatti
A. Nonostante un richiamo e una diffida del 16 giugno 2018 da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, i coniugi RI 1 e RI 2 non hanno ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017.
Dopo avergli inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 200.- il 17 luglio 2018, con decisione del 31 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha notificato loro la tassazione IC/IFD 2017 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 62'500.– per l’IC e in fr. 68’900.- per l’IFD. L’autorità fiscale ha indicato l’impugnabilità della tassazione d’ufficio soltanto a motivo della manifesta inesattezza di quest’ultima e ha precisato che il reclamo, oltre a dover essere motivato, avrebbe dovuto indicare eventuali mezzi di prova, ovvero allegando la dichiarazione d’imposta completa con gli allegati.
B. Il 4 dicembre 2018 i contribuenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, allegando la dichiarazione d’imposta 2017, dalla quale risultava un reddito imponibile di fr. 11'264.–. Con scritto del 7 febbraio 2019, l’Ufficio di tassazione ha richiesto ai contribuenti la trasmissione di “dettaglio e documentazione (copia fatture)”, in relazione a diverse voci del bilancio e del conto economico della ditta individuale __________, __________. La lettera si concludeva con l’avvertenza che, in caso di mancato inoltro della documentazione entro il 22 febbraio 2019, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione a disposizione dell’autorità, stabilendo il reddito dell’attività indipendente __________ in fr. 40'000.-.
Non essendo stato rispettato il termine concesso ai reclamanti, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo, con decisione del 27 febbraio 2019, nella quale ha ridotto il reddito imponibile a fr. 54'300.– per l’IC e fr. 64'600.– per l’IFD. Il reddito dell’attività lucrativa indipendente __________ era stato stabilito in fr. 40'000.-.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono che il reddito da attività ind__________ venga ridotto a fr. 9'500.-. A tal fine, i ricorrenti allegano il bilancio e il conto economico della predetta attività, oltre a contratti e schede contabili, in base alla richiesta dell’Ufficio di tassazione.
D. Nelle proprie osservazioni del 24 aprile 2019, l’autorità fiscale sottolinea il mancato invio, da parte dei ricorrenti, della documentazione richiesta entro il termine loro attribuito.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, la tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.2.
Nel contesto di un reclamo presentato contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve prestare da subito la collaborazione non fornita in precedenza: deve in tal senso produrre la dichiarazione di tassazione e gli altri documenti, come anche comunicare tutte le informazioni utili alla sua tassazione. Non può limitarsi a contestare unicamente alcuni punti della decisione di tassazione, poiché ciò non è sufficiente per poter stabilire che questa, nel suo insieme, era manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_435/2018 del 24.5.2018, consid. 6.2.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Se il fisco ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla legge, riprenderà cioè le sue indagini e assumerà le prove offerte dal reclamante.
1.3.
Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, poiché non avevano inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante due diffide e una multa disciplinare.
Con il loro reclamo, i contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta, che evidentemente è stata ritenuta dall’Ufficio di tassazione sufficientemente completa e documentata, da indurlo a riprendere le sue indagini. L’autorità fiscale ha infatti indirizzato ai reclamanti una richiesta di collaborazione, con riferimento a uno dei redditi dichiarati, cioè quello proveniente da un’attività lucrativa indipendente di carattere accessorio. Notificando infine ai reclamanti la decisione su reclamo, ha ripreso i dati da loro dichiarati, apportando alcune modifiche. Ne discende che è chiaramente entrata nel merito del reclamo e ha pertanto sostituito la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria.
In queste circostanze, ci si domanda se sia giustificata la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha attribuito ai contribuenti un reddito proveniente dalla ditta __________ di fr. 40'000.–, quando dalla dichiarazione lo stesso risultava ammontare a fr. 7'070.–.
2. 2.1.
Nel questionario complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10), allegato alla dichiarazione d’imposta, i contribuenti hanno quantificato il totale dei redditi commerciali della ditta in questione in fr. 23'029.– e le spese generali in fr. 15'959.–, ottenendo un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 7'070.–. Al questionario erano allegati bilancio e conto economico.
L’Ufficio di tassazione ha aumentato il reddito da attività indipendente proveniente della ditta __________ a fr. 40’000.-. Nella motivazione della decisione, si è limitato a ricordare che i reclamanti non avevano dato seguito alla richiesta di documenti del 7.2.2019 e a richiamare “un consolidato principio di dottrina e di prassi giurisprudenziale”, secondo cui “è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario”, per concludere che “incombe perciò al contribuente di portare la prova dell’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale, o di subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova”.
2.2.
La tassazione d’ufficio presuppone che l’autorità di tassazione si venga a trovare in una situazione di incertezza in merito alla quantificazione di un reddito conseguito dal contribuente.
Dalla tassazione d’ufficio, secondo il Tribunale federale, deve essere tenuta distinta la semplice ripresa fiscale. Se un contribuente non riesce a comprovare un costo registrato nei conti oppure, se si tratta di debiti e interessi passivi, non vuole fornire indicazioni in merito al creditore, allora non viene portata la prova che si tratti di un costo commercialmente giustificato e il contribuente deve sopportare le conseguenze della mancata prova. In queste circostanze, i costi litigiosi vengono ripresi. Non vi sono per contro i presupposti per una tassazione d’ufficio (cfr. sentenza 2C_554/2013 del 30.1.2014 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
2.3.
Dalla motivazione della decisione impugnata si evince che l’Ufficio di tassazione aveva dei dubbi in merito alla giustificazione di debiti e costi registrati nel bilancio e nel conto economico. Per questo motivo, il 7.2.2019 si è rivolto ai reclamanti, invitandoli a produrre schede contabili e fatture. Nella stessa lettera, con cui ha chiesto la documentazione, ha tuttavia anticipato che, “in caso di inosservanza del presente invito”, avrebbe “definito in fr. 40'000.–“ il reddito proveniente dalla __________. Non avendo ricevuto i documenti richiesti, ha commisurato in fr. 40'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente in questione.
Il problema è tuttavia che, dalla motivazione della decisione, non si riesce a stabilire quali siano i costi che sono stati ripresi. Si suppone ammontino a fr. 32'930.–, cioè alla differenza fra l’importo considerato nella decisione su reclamo e quello dichiarato. Ma non vi è alcuna indicazione, che consenta di verificarne il calcolo.
2.4.
Va ricordato che, adita dal contribuente con reclamo, essa deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.5.
Tornando alla fattispecie in esame, nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente senza fornire alcuna indicazione, che potesse consentire, ai contribuenti prima e a questa Corte poi, di valutare la pertinenza delle riprese effettuate.
Ne consegue che la decisione impugnata è inadeguata rispetto al requisito della motivazione. La decisione su reclamo non rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito.
2.6.
Neppure nelle osservazioni al ricorso, presentate il 24 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha sanato il vizio che inficiava la motivazione della decisione.
Con il ricorso alla Camera di diritto tributario, d’altronde, i ricorrenti hanno prodotto la documentazione richiesta. Motivo in più perché, con le sue osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale potesse riesaminare il calcolo intrapreso per stabilire il reddito litigioso in 40'000 franchi. Una presa di posizione circostanziata avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, non fosse altro che per garantire ai ricorrenti un doppio grado di giudizio.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 13 marzo 2019 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: