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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2018.280

21. Februar 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,680 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’intimazione della decisione di tassazione, posta semplice, violazione del diritto di essere sentito del contribuente

Volltext

Incarti n. 80.2018.280 80.2018.281

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 17 dicembre 2018 contro la decisione del 6 dicembre 2018 in materia di IC/IFD 2017.

Fatti

                                  A.   RI 2 (classe 1953) e RI 1 (classe 1970) sono stati domiciliati nel Canton Ticino a __________ sino al 31.8.2018, data della loro partenza verso il Comune di __________ (Canton __________). Nel periodo fiscale 2017 erano imponibili illimitatamente nel Canton Ticino.

                                  B.   Con dichiarazione fiscale trasmessa per via elettronica il 30.7.2018, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile di fr. 81'149.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.

                                  C.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2017 datata 17.10.2018, trasmessa al nuovo indirizzo di __________, l’UT di __________ commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 88'500.- per l’IC (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed in fr. 88'000.- quello per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC veniva stabilita in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale riconosceva, a titolo di deduzione per le spese di trasporto unicamente il costo annuale per l’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto, negando il costo dell’utilizzo del veicolo privato.

                                  D.   Con raccomandata 26/27.11.2018 i coniugi RI 1 si rivolgevano all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) contestando la decisione fiscale inerente il 2017. In particolare, i contribuenti, notando una grande discrepanza – a livello di dovuto d’imposta - tra il periodo fiscale 2016 ed il 2017, quando a livello di elementi imponibili la situazione non era in realtà molto diversa tra un anno e l’altro, indicavano di essersi probabilmente sbagliati nella compilazione della dichiarazione. In particolare indicavano: “(…) non comprendiamo perché con 5% più di reddito e 12% più di reddito imponibile paghiamo 25% più di tasse”. Lo scritto veniva trasmesso per competenza all’UT di __________.

                                  E.   Con decisione su reclamo del 6.12.2018 l’UT di __________ dichiarava irricevibile il reclamo presentato dai coniugi RI 1, siccome tardivo. In particolare, veniva indicato come il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Veniva pure indicato come la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza dei termini è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza obbligata ed imprevedibile dal Cantone o dalla Svizzera o ad altri motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Nella fattispecie, l’autorità fiscale indicava:

                                         “Il reclamo è tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il 27.11.2018 non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.

                                  F.   Con ricorso 17/18.12.2018 i coniugi RI 1 insorgono contro la decisione su reclamo. In particolare i ricorrenti indicano di aver presentato il gravame il 26.11.2018 contro la notifica di tassazione IC/IFD 2017 del 27.10.2018. In relazione alla decisione di tassazione su reclamo, con la quale l’UT aveva dichiarato irricevibile il gravame siccome tardivo, specificano di aver traslocato da poco e di essersi trasferiti a __________. A causa di questo cambiamento, si sarebbero visti sommersi da “(…) fatture e documenti tutti i santi giorni – cambio assicurazioni – cambio targhe – cambio banca – ecc. ecc. ecc.”. Inoltre, nel ricorso i contribuenti asseriscono: “Con tutto questo può capitare di perdere di vista dei termini, sia per mia moglie che è molto preso(a) sul lavoro e peraltro anche per una persona come me che ha lavorato con mattoni – capre – vacche – piante e non in ufficio. Se pur ero in buona fede di essere ancora in tempo con la contestazione avendo preso in considerazione il calcolo definitivo del 31.10.2018”.

                                  G.   Con osservazioni 27.12.2018/2.1.2019, l’autorità fiscale ha indicato di riconfermarsi nella decisione impugnata, precisando che il reclamo dei contribuenti era giunto il 27.11.2018 all’UEC ed era poi stato trasmesso per competenza all’UT. Tuttavia, il termine per la presentazione del reclamo era ormai scaduto.

                                         “(…) scadenza 16.11.2018, fine periodo di tolleranza 23.11.2018”. Il reclamo è stato pertanto considerato tardivo e quindi irricevibile, non riscontrando elementi che permettano la restituzione dei termini”.

                                         Lo scritto dell’autorità fiscale è stato trasmesso per conoscenza ai contribuenti, i quali non hanno presentato alcuna replica.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempestività dello scritto del 26/27.11.2018, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione datata 17.10.2018. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è datata 17 ottobre 2018, mentre il reclamo è stato interposto dai contribuenti unicamente il 26 novembre 2018.

                                         In sede ricorsuale indicano di aver ricevuto la decisione il 27.10.2018 [“(…) decisione di tassazione del 27.10.2018 (…)”] e di aver poi presentato reclamo il 26.11.2018. Spiegano di aver ricevuto molta corrispondenza dal loro trasloco a __________: precisano infatti di essere stati sommersi da “(…) fatture e documenti tutti i santi giorni (…)” e aggiungono pure che in una simile situazione può capitare di “perdere di vista dei termini (…)”.

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         2.4.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie in esame, l’RS 1 di Mendrisio ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della decisione di tassazione datata 17 ottobre 2018, considerato che l’ha spedita ai contribuenti per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata ai coniugi RI 1, stabilendone anche il momento.

                                         3.2.

                                         Come visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4).

                                         La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

                                         Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

                                   4.   4.1.

                                         Ora, nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale ha l’onere della prova circa la notifica della decisione di tassazione datata 17 ottobre 2018, ritenuto come l’abbia trasmessa ai contribuenti per posta semplice. Nel ricorso, i ricorrenti sostengono infatti di averla ricevuta il 27.10.2018, sicché il reclamo, presentato il 26.11.2018 sarebbe tempestivo.

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Nella motivazione della decisione su reclamo, l’autorità fiscale si è limitata ad indicare, in relazione alla mancata tempestività del gravame che lo stesso: “(…) è stato consegnato alla posta svizzera o è stato anche trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il 27.11.2018 non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.

                                         Ora, dalla disamina del reclamo del 26/27.11.2018, si può notare come i contribuenti non abbiano fatto alcun cenno al momento in cui la decisione di tassazione era stata notificata. In sede ricorsuale, come visto, essi indicano di averla ricevuta il 27.10.2018.

                                         4.2.2.

                                         Dall’incarto, richiesto nella sua completezza all’autorità fiscale, non risulta che i ricorrenti siano mai stati interpellati in merito alla questione della tempestività.

                                         Ora mal si comprende sulla base di quali elementi l’UT abbia potuto concludere che la notifica di tassazione fosse avvenuta più di 30 giorni prima dell’inoltro del reclamo. Come visto, la decisione è stata trasmessa per posta semplice: in queste circostanze l’onere della prova in relazione alla notifica della tassazione incombeva all’autorità fiscale.

                                         4.2.3.

                                         L’Alta corte ha già avuto modo di indicare (cfr. ad esempio sentenza 2C_823/2011 del 28.6.2012 consid. 4.2.2.) che il diritto di essere sentiti previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende il diritto di esprimersi prima che venga emanata una decisione sulla fattispecie, di produrre prove sostanziali, di esaminare gli atti, di poter produrre le prove pertinenti e di poter partecipare alla raccolta delle prove sostanziali o almeno di esprimere un parere sul risultato delle prove, se ciò può influenzare la decisione (DTF 132 V 368 E. 3.1). Se le parti non hanno collaborato alla raccolta di tali elementi di prova, devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Occorre distinguere tra la valutazione degli elementi di prova e le costatazioni di fatto dell'autorità sulla base di tali elementi di prova: di norma, i motivi di tale valutazione sono indicati solo nella decisione stessa e non devono, in linea di principio, essere presentati alle parti per osservazioni preliminari (sentenza 1C_258/2007 del 26 febbraio 2008 E. 2.3.1).

                                         4.2.4.

                                         Nel caso di specie l’UT avrebbe dovuto avvertire i ricorrenti circa la questione della tempestività del reclamo e permettere a quest’ultimi di determinarsi in merito, apportando, se del caso le spiegazioni e le prove utili per stabilire il momento della notifica della decisione datata 17.10.2018.

                                         Dichiarando immediatamente irricevibile il reclamo, siccome intempestivo, l’UT non solo ha disatteso l’onere della prova in merito alla notifica della decisione, ma ha pure violato il diritto di essere sentiti di quest’ultimi.

                                         Ne discende che la decisione su reclamo dev’essere annullata e l’UT deve procedere nei propri incombenti per stabilire il momento della notifica della decisione datata 17.10.2018, interpellando i contribuenti. L’autorità fiscale deve ad ogni modo tener presente, come già indicato che, per quanto concerne l’invio tramite posta semplice, in caso di dubbio ci si deve riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo.

                                   5.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. La decisione su reclamo del 6.12.2018 è annullata e gli atti vengono retrocessi all’UT per una nuova decisione. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Non vengono assegnate ripetibili ritenuto che i ricorrenti non sono patrocinati.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 6.12.2018 è annullata e gli atti vengono retrocessi all’UT per una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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