Incarti n. 80.2018.278 80.2018.279
Lugano 18 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 dicembre 2018 contro la decisione del 21 novembre 2018 in materia di IC/IFD 2016.
Fatti
A. All’epoca dei fatti, la signora RI 1, svolgeva la sua attività di medico presso il proprio studio in __________ a __________. Viveva in __________.
B. a.
Il 24 marzo 2018, la contribuente presentava la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016.
b.
In data 5 aprile 2018, alfine di poter esperire al meglio l’accertamento, l’autorità di tassazione sottoponeva al rappresentante della contribuente per osservazioni ‑ da presentare entro il 16 aprile 2018 ‑ il calcolo delle entrate e delle uscite 2016, evidenziando un ammanco di CHF 37'228.‑. Nella corrispondenza elettronica, oltre alle osservazioni riguardanti l’insufficiente disponibilità finanziaria (allegava il calcolo delle entrate e delle uscite 2016), l’autorità di tassazione richiedeva il “dettaglio/schede contabili delle seguenti voci relative all’attività indipendente: “Conto privato”, “Messa a disposizione studio medico + spese” con le relative fatture; “Assicurazioni cose, contrib., tasse e autorizzazioni” con copia delle relative fatture; “Costi consulenza aziendale” con le relative fatture; “Costi consulenza giuridica” con copia delle relative fatture e “Spese di rappresentanza”.
Per posta elettronica datata 16 aprile 2018, il rappresentante rispondeva allegando le schede contabili richieste, ma non le relative fatture. Chiedeva più tempo per argomentare e prendere posizione “circa l’insufficienza finanziaria”.
c.
Il 25 aprile 2018, per Posta A Plus ‑ recapitata il 26 aprile 2018 (v. tracciamento postale no. __________) ‑ l’autorità di tassazione rinnovava nuovamente la richiesta circa le osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle uscite 2016 poiché, nonostante la documentazione fornita, risultava comunque un’insufficiente disponibilità finanziaria in ragione di CHF 37'228.‑. Oltre a ciò, l’RS 1 RS 1 reiterava la sua richiesta relativa alle copie delle fatture riguardanti la messa a disposizione dello studio medico e delle relative spese, dei costi di consulenza e dei costi di consulenza giuridica come pure “dei giustificativi bancari relativi al prelevamento privato del 30.06.2016 di fr. 104'300.‑, del 30.09.2016 di fr. 81'300.‑ e del 31.12.2016 di fr. 99'887.10”. Nel contempo, l’autorità di tassazione diffidava la contribuente: se non avesse dato seguito alle richieste, oltre alla multa sarebbe incorsa in una tassazione d’ufficio.
C. Non avendo ricevuto notizie entro il termine stabilito, l’autorità di tassazione imponeva la contribuente con decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 31 maggio 2018 ed accertando un reddito da attività lucrativa indipendente di CHF 185'000.‑. L’RS 1 aveva aggiunto al reddito da attività lucrativa indipendente dichiarato (CHF 88'211.‑), oltre a prestazioni a proprio favore dall’attività professionale e due riprese di vantaggi per spese generali e affitto considerati di natura privata (in totale: CHF 8'152.‑), anche CHF 89'070.‑ per un’insufficiente disponibilità finanziaria, così come risultava dal calcolo delle entrate e delle uscite 2016, stilato il 17 maggio 2018. A giustificazione del proprio operato, l’autorità di tassazione adduceva:
“constatato che non è stato dato seguito alla richiesta del 25.04.2018 con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale, ritenuto non siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio parziale, limitatamente al reddito esposto alla cifra 2.1.
Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfino i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile”.
D. a.
Il 28 giugno 2018, la RA 1 SA presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016 contestando l’accertamento del reddito da attività lucrativa indipendente, calcolato per la contribuente. A sostegno, adduceva
“se da una parte è comprensibile la ripresa da voi effettuata relativa al citato ammanco di liquidità per 37'228 CHF, ed è altresì comprensibile una ripresa in relazione ai costi che devono essere sostenuti dalla Dottoressa per la propria sussistenza, mal si comprende e non si accetta, che questo secondo importo sia stato da voi stimato in poco più di 62'000 CHF, pari ad un costo mensile di circa 5'200 CHF!
La dottoressa RI 1, quale cittadina svizzera residente in Italia, con un’attività individuale in Svizzera ha presentato la propria dichiarazione fiscale relativamente alla citata attività. Questo non esclude che la Dottoressa RI 1 abbia potuto utilizzare proprie disponibilità private per soddisfare le proprie (limitate) necessità di sussistenza, o che abbia fatto capo ad un prestito privato, cosa che di fatto è accaduta.
A nostro avviso la ripresa di circa 97'000 da voi eseguita ed il relativo incremento del reddito è errato e arbitrario”.
Oltre alla procura, al reclamo era allegata la copia di un contratto di prestito concesso dalla __________ ag di __________ e ricevuto dalla contribuente in data 4 agosto 2018. Il contratto di prestito era stato stipulato senza il versamento di alcun interesse remuneratorio e la restituzione era regolata da accordi separati.
b.
Per chiarire la vertenza, il 20 settembre 2018, il rappresentante della contribuente è stato convocato presso l’RS 1. Nel contempo, gli è stato espressamente chiesto di fornire e consegnare al più tardi al momento della convocazione:
· “estratti conto dettagliati dal 01.01. al 31.12.2016 per i conti inseriti nell’Elenco titoli, o di altri conti intestati alla contribuente;
· documentazione bancaria o postale a comprova dell’effettiva ricezione di CHF 45'000.‑ oggetto del prestito effettuato alla contribuente durante il 2016;
· documentazione a comprova dei premi pagati all’assicurazione malattia durante il 2016”.
c.
Durante l’incontro, il rappresentante della contribuente forniva come richiesto l’estratto conto dettagliato relativo ai conti dichiarati nel Modulo 2 e – nuovamente ‑ una copia del contratto di prestito stipulato con la __________ ag di __________. Nell’incarto sono reperibili anche due attestazioni bancarie __________ relative ad un “Mitglieder-Privatkonto” (senza alcun numero IBAN o di riconoscimento) intestato alla contribuente e stampate successivamente alla convocazione (e meglio in data 2 ottobre 2018), dalle quali si evince da una parte l’accredito di CHF 45'000.‑ quale prestito e dall’altra, il saldo finale del suddetto conto come pure gli interessi accreditati per un totale di CHF 38.25 (CHF 10.10 fino al 30.4.2016 [interesse avere dello 0.050%]; CHF 28.15 fino al 31.12.2016 [interesse avere dello 0,100%]).
E. La decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo del 21 novembre 2018 non ammetteva il reclamo, confermando quanto già stabilito in prima istanza. A motivo, l’RS 1 adduceva che
“In data 28 giugno 2018 è stato presentato reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2016, a motivo della rivalutazione del reddito d’attività lucrativa indipendente. Convocato in seguito all’inoltro del reclamo, il rappresentante della contribuente fornisce documentazione relativa a un prestito che la stessa ha ricevuto durante il 2016; l’importo di CHF 45'000.‑ è stato incassato su di un conto mai dichiarato prima, del quale viene presentato il saldo alla fine del 2016.
Per poter esperire un accertamento quanto più possibile vicino alla realtà, al rappresentante della contribuente viene fissato un termine fino al 26 di ottobre 2018 per inoltrare ulteriore documentazione bancaria relativa al nuovo conto; lo stesso viene anche reso attento che, in caso di mancato adempimento alla richiesta formulata in sede di audizione, il reclamo sarebbe stato respinto. Constatato come a tutt’oggi nulla sia pervenuto all’autorità fiscale, la decisione di prima istanza non può che essere riconfermata”.
F. Con il ricorso presentato il 17 dicembre 2018 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo, la RA 1 SA contesta “la ripresa effettuata dall’ufficio di tassazione, relativa al reddito da attività indipendente principale della contribuente”, chiedendo di rivedere la decisione di tassazione. Sostenendo che la contribuente risiede in __________ e che “mantiene uno stile e tenore di vita morigerato” che al massimo ammonta a CHF 1'500.‑ mensili, l’eccedenza di liquidità stabilita con il calcolo delle entrate e delle uscite 2016 in CHF 7'772.‑ è quindi corretta e sufficiente.
Al ricorso allega il calcolo delle entrate e delle uscite effettuato in sede di accertamento (datato 5 aprile 2018) e il contratto del prestito acceso con la __________ ag di __________.
Diritto
1. 1.1.
Ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID), l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza no. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).
1.2.
Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF, sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n. 26 ad art. 130 LIFD).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp. art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op. cit., p. 2249, n. 46 ad art. 130 LIFD).
1.3.
Dalla tassazione d’ufficio totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad art. 130 LIFD).
1.4.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp. art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).
1.5.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nel caso in esame, ci si trova confrontati ad una tassazione d’ufficio parziale, limitatamente al reddito dell’attività lucrativa indipendente. Non avendo la contribuente dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione ‑ in particolare, non fornendo le fatture a giustificazione di alcune poste contabili importanti ‑ e presupponendo l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati alfine di poter far quadrare il dispendio, l’autorità di tassazione ha dovuto accertare il reddito dell’attività lucrativa indipendente per apprezzamento ‑ fondandosi su indizi e presunzioni ‑ non potendolo determinare con la precisione voluta per l’assenza di dati sufficientemente comprovanti e per la mancanza di allegazioni atte a sovvertire la valutazione prospettata alla contribuente (cfr. STF, sentenza no. 2C_543/2012 del 12 novembre 2012, consid. 3.2).
2.2.
Ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 LIFD risp. art. 199 cpv. 2 lett. a LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure ‑ in caso di contabilità semplificata ex art. 957 cpv. 2 CO ‑ le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati inerenti il periodo fiscale. I principi della tenuta regolare dei conti esigono la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi; la prova documentata delle singole registrazioni contabili; la chiarezza; l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa e la verificabilità (art. 957a cpv. 2 CO). La disposizione tributaria cantonale richiede inoltre l’elenco completo dei titoli, crediti e debiti (art. 199 cpv. 2 lett. b LT). Per il Tribunale federale, le esigenze contabili dipendono dal tipo di attività e dalla sua importanza, in ogni caso devono essere atte a garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza legati all’attività lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli dall’autorità fiscale (cfr. STF, sentenza no. 2C_543/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.2). Come visto, l’autorità di tassazione può ricorrere alla tassazione d’ufficio totale o parziale quando si trova nell’impossibilità di procedere altrimenti ad una imposizione (ultima ratio per stabilire il dovuto d’imposta; cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 19, p. 287, n. 16; Chillà, op. cit., p. 277; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 6.1). In casu, l’autorità di tassazione ha più volte richiesto alla contribuente risp. al suo rappresentante le pezze giustificative atte a verificare l’ineccepibilità della contabilità presentata come pure le attestazioni bancarie complete relative ai conti dichiarati, scoprendo così l’esistenza di un prestito e di un conto bancario mai dichiarato in precedenza, comunque insufficienti a giustificare il fabbisogno finanziario della contribuente.
2.3.
Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo se la valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione è manifestamente inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1142/2018 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). La prova dell’inesattezza di tale apprezzamento ‑ che compete al contribuente ‑ deve essere completa: il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità di tassazione di riconoscere senza alcun dubbio ‑ in base alla motivazione e ai mezzi di prova apportati ‑ che la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. STF no. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
2.4.
Ora, il semplice fatto che l’RS 1, ricevuto il reclamo della contribuente, si sia rivolto a quest’ultima con una elaborata richiesta di collaborazione, dimostra che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non è stata portata. Al contrario, l’autorità fiscale ha constatato che le entrate dichiarate dalla contribuente non bastavano a giustificare il suo tenore di vita, calcolato tenendo conto del suo fabbisogno finanziario medio dei cinque anni precedenti (peraltro mai contestato). Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce, come già ricordato (v. supra, consid. 1.4), un requisito di validità, in casu non soddisfatto.
2.5.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere ad indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. STF no. 2C_579/2008 del 29 aprile 2009, consid. 2.4 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie, la documentazione prodotta con il reclamo oltre ad aver reso più confusa la situazione, appariva chiaramente incompleta e pertanto inidonea a dimostrare la manifesta inesattezza della controversa tassazione d’ufficio parziale. Il fatto che l’autorità di tassazione, confrontata con un reclamo interposto contro una tassazione d’ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque in ogni caso che la tassazione d’ufficio debba essere sostituita con una tassazione ordinaria. Se infatti l’autorità di tassazione ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla legge (istanza, motivazione e mezzi di prova), allora riprenderà le sue indagini e assumerà le prove offerte dal reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di raccogliere prove che consentono all’autorità di stabilire gli elementi imponibili in modo ineccepibile, allora la tassazione d’ufficio sarà sostituita con una tassazione ordinaria. Se invece, anche al termine dell’istruttoria, la fattispecie rimane del tutto o in parte incerta, la tassazione d’ufficio è mantenuta e può esserne verificata unicamente la misura (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, p. 312, n. 28; Zweifel/Hunziker, op. cit., p. 2276, n. 50 ad art. 132 LIFD).
2.6.
Interpretando con particolare benevolenza la ripresa della collaborazione da parte della contribuente, l’RS 1 potrebbe pertanto aver ritenuto che fossero dati i presupposti per riprendere la propria attività istruttoria. A tal fine, ha indirizzato alla reclamante l’elaborata richiesta di collaborazione e l’invito ad un incontro. Solo in sede di convocazione, il rappresentante della contribuente ha giustificato l’ammanco di liquidità con l’annuncio dell’esistenza di un prestito ‑ sottaciuto in sede di tassazione ‑ e dichiarando per la prima volta il conto bancario sul quale era stata versata tale liquidità, senza però documentarne l’evoluzione durante l’anno come espressamente richiesto per gli altri conti dichiarati nel Modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali). Nonostante ciò, l’eccedenza del calcolo delle entrate ed uscite 2016 si attestava attorno ai CHF 7'000.‑, insufficienti per vivere, se confrontati al cosiddetto minimo vitale stabilito dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889 (LEF [RS 281.1]; per una persona sola senza obblighi di mantenimento: CHF 14'400.‑/annui). In sede di reclamo, l’autorità di tassazione ha quindi confermato il reddito da attività lucrativa indipendente in CHF 185'000.‑ (mantenendo quindi l’ammontare di CHF 89'070.‑, aggiunto in sede di tassazione), importo più consono al tenore di vita della contribuente, alla sua professione di medico, specializzato in estetica e all’evoluzione patrimoniale constatata per il 2016. Da notare che in sede di ricorso, è lo stesso rappresentante della contribuente che si dice d’accordo per un fabbisogno mensile di CHF 1'500.‑ (CHF 18'000.‑/annui), in palese contraddizione con quanto asserito durante la procedura di tassazione. La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente – che, come visto, avrebbe potuto dichiarare immediatamente irricevibile poiché viziato nella forma ‑ si rivela comunque legittima.
3. A titolo abbondanziale, si osserva che la ricorrente non ha neppure dimostrato che la tassazione contestata è palesemente eccessiva (v. supra, consid. 1.5). Nonostante le reiterate richieste, i giustificativi a sostegno delle registrazioni contabili non sono stati apportati. L’accertamento è quindi stato reso difficile sia dalla mancanza di documentazione che dall’attitudine processuale della contribuente, ciò che ha portato ad una tassazione d’ufficio limitatamente al reddito da attività lucrativa indipendente. Per giurisprudenza e dottrina, la fattispecie configura il caso classico di applicazione della tassazione d’ufficio parziale poiché il reddito dichiarato e i mezzi finanziari necessari al proprio sostentamento non combaciano e la contribuente non è riuscita o non ha voluto sovvertire l’apprezzamento effettuato dall’autorità di tassazione (cfr. Fenners/Looser, op. cit., p. 35 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale, non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione del reddito imponibile della ricorrente possa essere considerata palesemente eccessiva e dunque arbitraria. Permangono infatti le incongruenze rilevate dal calcolo delle entrate e delle uscite 2016 e anche la documentazione bancaria, finalmente prodotta in sede di reclamo, è palesemente incompleta. Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
4. Di conseguenza, il ricorso è respinto.
Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: