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Ticino Camera di diritto tributario 04.12.2018 80.2018.166

4. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,777 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Reddito della sostanza mobiliare: interessi sul capitale proprio occulto, calcolo degli interessi, applicazione retroattiva della lettera circolare dell’AFC del 2018, spread per prestiti in valuta estera

Volltext

Incarti n. 80.2018.166 80.2018.167

Lugano 4 dicembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 7 agosto 2018 contro la decisione del 12 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2015 e 2016.

Fatti

                                  A.   RI 1 in liquidazione è una società il cui scopo è

                                         “la detenzione di partecipazioni in società e l’esercizio di qualsiasi attività connessa alla detenzione di partecipazioni di società operative nel settore energetico. La società potrà partecipare ad altre ditte aventi scopi analoghi. La società si può occupare della gestione commerciale e operativa di progetti nel settore energetico”. Amministratore unico della società e liquidatore dal 19.7.2018 è __________.

                                  B.   Nelle dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2015 e 2016, la società contribuente dichiarava di aver subito una perdita, rispettivamente, di fr. 22'790.– e di fr. 93'205.–.

                                         Con decisioni del 6.7.2017, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) commisurava l’utile imponibile, rispettivamente, in fr. 696'722.– per il 2015 e in fr. 669'800.– per il 2016, per effetto di una ripresa per interessi attivi insufficienti ed una ripresa per interessi passivi sul capitale proprio occulto. Dal bilancio della società, risultava che essa aveva ricevuto un finanziamento dalla __________ e che aveva a sua volta concesso un mutuo alla __________ SA.

                                         Per quanto atteneva al capitale proprio occulto, l’UTPG aveva quantificato in fr. 595'686.– gli interessi passivi non ammessi per il 2015 (3% di fr. 1'000'000.– e 1% di fr. 41'566'413.–) e in fr. 631’301.– gli interessi passivi non ammessi per il 2016 (3% di fr. 1'000'000.– e 1% di fr. 41'835'618.–).

                                  C.   Con reclami dell’8.8.2017, RI 1 contestava entrambe le riprese. Per quanto concerne gli interessi passivi sul capitale proprio occulto, l’insorgente specificava che gli interessi passivi iscritti a conto economico erano stati determinati in base ad un prestito passivo in corone ceche. Il tasso di interesse di tale moneta negli anni 2015 e 2016 era circa dell’1% più alto rispetto al franco svizzero. RI 1 riteneva che, in applicazione della lettera circolare del 12.2.2015 concernente “Tassi d’interesse 2015 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere” fosse giustificato un interesse almeno dell’1% superiore a quanto indicato nella circolare. La reclamante proponeva pertanto di applicare un tasso di interesse del 4% sino ad 1'000'000.– e del 2% per i fr. 41'566'413.–, contabilizzando una ripresa massima per interessi passivi di fr. 170'022.–. RI 1 censurava inoltre la ripresa degli interessi attivi giudicati insufficienti sul prestito fatto a __________.

                                  D.   Con decisioni, rispettivamente, del 12.7.2018 e del 19.7.2018, l’UTPG accoglieva i reclami limitatamente alla ripresa degli interessi attivi insufficienti sui prestiti attivi, che veniva azzerata.

                                         Per quanto atteneva alla ripresa degli interessi passivi sul capitale proprio occulto, l’autorità fiscale indicava come la contribuente avesse stipulato un contratto con la società creditrice __________ dal quale risultava che beneficiaria finale era __________. RI 1 risultava pertanto essere una tipica società di passo, messasi a disposizione di società vicine per effettuare finanziamenti. RI 1 sarebbe stata ampiamente sottocapitalizzata: avrebbe infatti avuto un capitale proprio occulto di fr. 9 milioni. L’UTPG spiegava che il prestito passivo era stato rimunerato ad un tasso del 2.5% come previsto contrattualmente. Per quanto atteneva al 2015, in base alle direttive dell’AFC il tasso di interesse massimo previsto per le corone ceche ammontava all’1%, motivo per cui aveva trovato applicazione il tasso massimo previsto per gli anticipi in CHF, ossia il 3% fino a fr. 1'000'000.– e l’1% per gli importi superiori. L’utile imponibile veniva pertanto calcolato in fr. 572'800.– ed il capitale in fr. 9'017'000.–.

                                         Per quanto atteneva al periodo fiscale 2016: “(...) qualora il tasso d’interesse accertato in valuta estera risulti essere inferiore a quello indicato nella lettera circolare dell’AFC “Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valuta estera”, è ammessa fiscalmente una rimunerazione fino a concorrenza del tasso d’interesse in franchi svizzeri”. L’utile imponibile veniva pertanto calcolato in fr. 433'500.– ed il capitale in fr. 9'006'000.–.

                                  E.   Con due separati ricorsi del 7.8.2018, per i periodi fiscali 2015 e 2016, RI 1 in liquidazione impugna le decisioni su reclamo. La ricorrente contesta l’applicazione di due tassi di interessi diversi su un medesimo prestito. Secondo la ricorrente, l’UTPG non avrebbe correttamente applicato le “Lettere circolari riguardanti i tassi di interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere” per il 2015 e il 2016. Sulla base di tali lettere circolari è corretto far valere interessi più alti (di quelli svizzeri) sulla base di un confronto con persone terze”. L’insorgente rileva di aver presentato all’autorità fiscale una statistica tratta da internet che dimostrava che i tassi di mercato in franchi svizzeri rispetto a quelli in corone ceche differivano dell’1%. Motivo per cui era corretto aumentare dell’1% i tassi. Secondo RI 1 il calcolo da lei operato verrebbe confermato dalla Lettera circolare sui “Tassi d’interesse 2018 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere”. In particolare secondo tale Lettera Circolare “per i crediti d’esercizio può essere applicato il medesimo spread indicato nella lettera circolare AFC dei tassi d’interesse riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri”. Se venisse applicato tale concetto per le due decisioni impugnate, secondo RI 1 si giungerebbe ai rispettivi tasse d’interesse richiesti nelle impugnative.

                                         RI 1 chiede pertanto che le riprese per interessi passivi vengano limitate a fr. 202'945.– per il 2016 e a fr. 170'022.– per il 2015.

                                  F.   Con osservazioni dell’11.9.2018, l’UTPG ribadisce il concetto secondo cui RI 1 è una società conduit, ossia una società che si mette a disposizione a società vicine per far transitare dei finanziamenti, nel caso specifico tra la __________ e la __________. La vicinanza tra queste due ultime società è confermata dall’interesse applicato contrattualmente ai prestiti. Sia il prestito attivo sia quello passivo sono rimunerati ad un tasso di interesse del 2.5%: ciò che non lascia alcun margine di utile a RI 1. __________ risulta essere amministratore unico e ora liquidatore sia di __________ in liquidazione sia RI 1 in liquidazione. Inoltre, il prestito concesso a __________ in liquidazione ammontava a fine 2016 ad un controvalore di oltre 43 milioni di franchi, ossia oltre l’80% della somma di bilancio. In un rapporto tra terzi indipendenti nessuna società avrebbe sopportato un rischio concentrato su un unico debitore (Klumpenrisiko) e senza alcuna garanzia. Nel contratto tra __________ in liquidazione e la ricorrente non sono previste garanzie. L’autorità fiscale precisa che gli interessi passivi massimi ammessi secondo le corone ceche erano inferiori ai tassi passivi ammessi in franchi svizzeri,  motivo per il quale sono stati applicati quest’ultimi. In corone ceche i tassi d’interessi passivi ammessi erano dell’1% per il 2015 e dell’1.25% per il 2016. In CHF i tassi d’interesse passivi ammessi sia per il 2016 che per il 2015 ammontavano al 3% sino ad 1 Mio di CHF e dell’1% per importi superiori. L’UTPG censura la portata probatoria del documento allegato in sede di reclamo dalla ricorrente in merito ai tassi d’interesse della moneta ceca: esso non sarebbe di facile lettura e sarebbe poco chiaro. Non si capirebbe a che tipo di tasso di interesse faccia riferimento.

                                         Secondo l’autorità fiscale non sarebbe neppure possibile applicare il calcolo degli interessi sul capitale proprio occulto utilizzando il metodo con “spread passivo”: ciò sarebbe possibile unicamente a partire dal periodo fiscale 2017, quando le direttive presenti nelle Circolari sono state modificate dall’AFC. L’UTPG è dell’avviso che la Lettera circolare del 2018, alla quale si fa menzione nel ricorso non sia applicabile per i periodi 2015 e 2016: ciò creerebbe una disparità di trattamento verso i contribuenti che si sono attenuti correttamente alle direttive emanate dall’AFC.

                                         L’UTPG indica anche che, se si dovesse condividere la tesi suggerita dalla ricorrente, accettando i tassi d’interesse come tassi di riferimento in corone ceche bisognerebbe chiarire il senso economico dell’operazione, cioè sapere perché RI 1 in liquidazione, società svizzera, si sia indebitata in corone ceche presso una creditrice estera per finanziare una società terza, la __________ in liquidazione. Secondo l’UTPG l’insorgente non avrebbe fornito una valida spiegazione in merito al perché si sarebbe finanziata in corone ceche invece che in franchi svizzeri, dove avrebbe potuto beneficiare di tassi di interesse molto più favorevoli.

                                  G.   All’udienza del 2 ottobre 2018, la ricorrente ha spiegato per quali ragioni il prestito è in valuta estera. __________ è uno dei principali fornitori di energia della __________. Anni fa avendo l’intenzione di acquisire tre società, ha deciso di costituire la società ricorrente e in questo contesto ha aperto dei conti bancari in __________, proprio perché l’investimento finale consisteva nell’acquisto di società nella __________. Secondo la ricorrente deve essere possibile applicare la Circolare anche ai periodi precedenti a quello a cui è entrata in vigore, per il fatto che non si tratta di una nuova legge.

                                         L’UTPG, sentite le spiegazioni della ricorrente, ha riconosciuto che è stata apportata la giustificazione economica del motivo per cui il debito è stato contratto in corone. Ha contestato per contro l’applicabilità della nuova Circolare ai periodi fiscali litigiosi. Subordinatamente, nell’eventualità in cui fosse ammessa l’applicazione della nuova Circolare, ha ritenuto che il calcolo fatto dalla ricorrente non sia corretto e ha prodotto un conteggio fatto applicando i tassi d’interesse che si riferiscono al settore finanziario.

                                         Al termine dell’udienza, le parti hanno chiesto alla Camera di tenere sospesa la causa, in vista di un’eventuale soluzione transattiva.

                                  H.   Il 19 novembre 2018, l’UTPG ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di un verbale, sottoscritto dalle parti il 26 ottobre 2018. Nello stesso, l’autorità di tassazione ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva ai periodi 2015 e 2016 della lettera circolare dell’AFC entrata in vigore nel 2017. Su questa base, la ripresa per interessi passivi eccessivi sui prestiti da persone vicine in valuta estera e sul capitale proprio occulto è stata ridotta a fr. 385'354.– per il 2015 e a fr. 312'534.– per il 2016.

                                         Alla luce dell’accordo transattivo in questione, si giustifica l’accoglimento parziale del ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza:

·           la decisione su reclamo del 12.7.2018 è riformata nel senso che l’utile imponibile per il periodo fiscale 2015 è ridotto a fr. 362'564.–;

·           la decisione su reclamo del 19.7.2018 è riformata nel senso che l’utile imponibile per il periodo fiscale 2016 è ridotto a fr. 219'329.–.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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