Incarti n. 80.2017.300 80.2017.301
Lugano 19 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1 ,
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 dicembre 2017 contro la decisione del 9 novembre 2017 in materia di IC/IFD 2009-2010.
Fatti
A. La RI 1 è una società con sede ad __________ (Comune di __________) e con recapito a __________.
L’impresa è attiva nel commercio di merci di ogni genere, ma in particolar modo la compravendita e la distribuzione commerciale di articoli di abbigliamento e di moda (per altre informazioni cfr. www.zefix.ch, CHE-__________, sito consultato il 4.9.2018). Azionista unico della società è __________, attualmente amministratore unico, e nel passato già direttore con diritto di firma individuale.
Nei periodi fiscali oggetto di ricorso, amministratrice unica di RI 1 era __________, moglie di __________.
B. Le decisioni di tassazione IC/IFD 2009 e 2010 venivano inviate dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) a RI 1 il 4.12.2014 presso l’indirizzo “Casella postale __________, __________”.
C. RI 1 inoltrava tramite raccomandate del 19.2.2015 due reclami separati, ma dal medesimo contenuto, contro le decisioni di tassazione. La contribuente contestava le decisioni di tassazione, censurando: un accertamento inesatto dei fatti, la violazione del diritto di essere sentiti sia per quanto attiene alla motivazione della decisione, sia per quanto riguarda la mancata convocazione ad un’audizione. La reclamante indicava inoltre nel gravame che la decisione era in contrasto con “(...) i corretti principi contabili internazionali”. Da ultimo concludeva: “Osserviamo inoltre la non correttezza nell’inoltrare a raffica le notifiche di tassazione in sospeso per gli anni 2009-2010 e 2011 dal 4/12/2014 al 22/01/2015 durante le festività”.
D. Il 15.7.2015 si svolgeva un incontro presso l’UTPG al quale prendevano parte per la contribuente __________ (azionista) e i consulenti di __________. Durante la discussione – della quale è stato allestito un riassunto scritto da parte dell’UTPG – l’autorità fiscale ha ribadito che i reclami presentati avverso le decisioni emesse per i periodi fiscali 2009 e 2010 erano tardivi, siccome presentati con un mese e mezzo di ritardo.
E. Con distinte decisioni su reclamo IC/IFD 2009 e 2010 del 9.11.2017, l’UTPG dichiarava irricevibili i gravami presentati da RI 1: “La notifica di tassazione è stata spedita in data 04 dicembre 2014 e contro la stessa è stato presentato reclamo il 19 febbraio 2015, non rispettando quindi i requisiti di legge che stabiliscono un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Per i motivi sopra esposti il reclamo è irricevibile”.
F. Con ricorso 7/11.12.2017 RI 1, rappresentata da __________, si aggrava contro le decisioni IC/IFD 2009/2010 emesse su reclamo.
Nell’impugnativa viene spiegato come nel 2011 all’AU della società, __________ fosse stato diagnosticato un deficit cognitivo con una forma di depressione. Motivo per cui a metà del 2012 veniva nominato direttore della società con firma individuale il marito, nonché azionista __________.
Il 3.12.2014 __________ si sarebbe recato dal medico, a causa di un malessere, presso un nosocomio __________. Nei giorni successivi si sarebbe sottoposto ad una serie di accertamenti clinici ed il 16.12.2014 gli sarebbe stato diagnosticato un tumore: il 23.12.2014 sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico per poi venire dimesso dall’ospedale il 31.12.2014, dovendo dipoi affrontare la convalescenza post ospedaliera. Per i primi venti giorni successivi all’operazione egli non sarebbe stato in grado di camminare. Unicamente alla fine del mese di gennaio 2015, una volta recatosi presso gli uffici di RI 1, si sarebbe avveduto della sopravvenuta notifica delle decisioni di tassazione IC/IFD 2009-2010. Preso atto delle decisioni summenzionate, presentava reclamo il 19.2.2015, ossia “entro 30 giorni da quando ha potuto riprendere ad espletare le pratiche più urgenti della società”.
RI 1 chiede pertanto che venga concessa la restituzione dei termini per la comprovata sussistenza di un legittimo motivo (malattia grave) ai sensi degli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.
G. Con osservazioni 18/22.1.2018 l’UTPG chiede che il ricorso venga respinto: l’autorità fiscale è dell’avviso che non sussistano nel caso concreto i motivi affinché possa essere concessa una restituzione dei termini.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
La ricorrente chiede che le vengano restituiti i termini per presentare reclamo giusta gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, a causa di una malattia grave che aveva colpito sia __________, azionista e direttore della contribuente, che l’amministratrice unica.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
L’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.
Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, op. cit., n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
2.3.
Nel ricorso viene fatto presente che sia __________ (azionista) sia l’allora amministratrice unica (la moglie __________) avevano problematiche di salute tali da rendere impossibile l’inoltro tempestivo dei reclami avverso le decisioni di tassazione IC/IFD 2009-2010.
Ora si deve d’acchito rilevare, senza con ciò voler sminuire la gravità dei problemi di salute indicati nel ricorso (e per i quali invero non è stata allegata alcuna documentazione medica), che non è stata presentata alcuna richiesta di restituzione dei termini all’UTPG.
In particolare RI 1 ha presentato tardivamente i reclami in data 19.2.2015 senza al contempo chiedere formalmente la restituzione dei termini.
A prescindere dagli aspetti formali, nei due gravami in questione non è neppure stato fatto alcun accenno alle problematiche mediche riguardanti i rappresentanti della stessa. La reclamante si è limitata invece a stigmatizzare “la non correttezza nell’inoltrare a raffica le notifiche di tassazione in sospeso per gli anni 2009-2010 e 2011 dal 4/12/2014 al 22/01/2015 durante le festività”. Con la migliore buona volontà, l’autorità di tassazione non poteva, in queste circostanze, pronunciarsi in merito ad un’eventuale restituzione dei termini per reclamare. Unicamente in sede di ricorso (ossia più di due anni dopo l’invio tardivo dei reclami), la ricorrente ha richiesto per la prima volta la restituzione dei termini a causa di malattie gravi dei rappresentanti della ricorrente.
2.4.
Ora, senza entrare nel merito dei gravi motivi di salute esposti nel ricorso, occorre rilevare che nessuna domanda di restituzione del termine è stata presentata nel termine dei 30 giorni dal momento in cui la contribuente pretende che siano cessati gli impedimenti addotti.
Si deve pertanto concludere che l’UTPG non poteva che dichiarare irricevibili, siccome tardivi, i reclami presentati contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2009 e 2010.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: