Incarto n. 80.2017.299
Lugano 9 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
vicecancelliera
Daniela Fossati
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 dicembre 2017 contro la decisione del 29 novembre 2017 in materia di IC 2014.
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________ (quartiere di __________) (__________), nel periodo fiscale litigioso, era limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale membro di una comunione ereditaria che era proprietaria del fondo n. __________ RFD del Comune di __________;
- notificando al contribuente la tassazione IC 2014, con decisione del 25 ottobre 2017, l’RS 1 ha commisurato la sostanza imponibile in fr. 12'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 468'000.–, stabilendo l’imposta in soli fr. 21.30;
- il contribuente ha interposto reclamo in data 7 novembre 2017, contestando il valore di stima dell’immobile e la quota parte riguardante il fondo in questione, chiedendo parimenti di ricalcolare l’imposta dovuta;
- l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 29 novembre 2017, nella quale ha esposto che il valore di stima del fondo in questione ammonta a fr. 105'615.–, mentre la quota parte del contribuente è di 1/7, corrispondente a fr. 15'087.– "alla quale sono stati aggiunti i titoli come riportati nella dichiarazione del Canton __________ inoltrata dal contribuente al fine della determinazione dell’aliquota globale. All’autorità di tassazione non sono noti ulteriori elementi …";
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione ritenendola arbitraria, contestando nuovamente il valore di stima del fondo, così come il calcolo eseguito dall’autorità fiscale per la sua quota parte (che a suo dire corrisponderebbe a 1/48);
- con osservazioni del 20 dicembre 2017, l’RS 1 evidenzia in primo luogo che RI 1 è stato tassato per la quota parte del valore di stima inerente al fondo no. __________ del RFD di __________ per l’importo 15'087.–, senza esporre alcun valore locativo;
- in secondo luogo, fino alla data del decesso, avvenuto il 22 febbraio 2014, di __________, il fondo sarebbe stato imposto, nella misura del 100%, a quest’ultimo;
- da ultimo, l’importo di fr. 15'087.–, si basa "sulla stima ufficiale del fondo corrispondente a Fr. 105'615.–, divisa per la quota parte del contribuente risultante dal registro fondiario di 1/7, valore imposto pro-rata dalla data del decesso di __________ (correzione Fr. 2'506.– come risultante a riparto intercantonale)";
- con replica del 5 gennaio 2018, RI 1 produce diversa documentazione;
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- secondo l’art. cpv. 1 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;
- il valore di stima ufficiale del mapp. n. __________ RFD di __________ corrispondeva, alla fine del periodo fiscale 2014, a fr. 105'615.–;
- come anticipato, tale valore è determinante, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, in quanto imposto dalla legge ed è peraltro inferiore rispetto al valore venale stabilito in fr. 180'000.– nel rapporto peritale del 25 giugno 2013 prodotto da RI 1 e rispetto al prezzo per il quale l’immobile è stato venduto nel 2016 (fr. 120'000.–) (cfr., al proposito, il presente ricorso con i relativi allegati);
- per quanto riguarda la quota ereditaria del ricorrente, dai documenti agli atti e dall’ulteriore documentazione assunta da questa Corte presso l’Ufficio del registro fondiario di __________ è emerso che, al 31 dicembre 2014, la stessa corrispondeva in effetti a 1/48, come da lui indicato nel gravame, e non di 1/7, come stabilito dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;
- al decesso di __________, il 26 giugno 2012, la sua quota di comproprietà di un mezzo è passata alla comunione ereditaria formata dal marito __________ e da sette altri parenti, fra i quali il ricorrente;
- le quote ereditarie dei sette discendenti non erano peraltro uguali: una coerede ha ereditato la metà (del quarto, cioè 1/8 o 6/48) e gli altri sei la rimanente metà (del quarto, cioè 1/48 ciascuno);
- di conseguenza, il valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare di RI 1 nel Cantone Ticino è rettificato in fr. 2'200.30 (fr. 105'615.– : 48);
- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 novembre 2017 è riformata nel senso che il valore di stima della sostanza immobiliare nel Cantone Ticino è stabilito in fr. 2'200.30.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: