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Ticino Camera di diritto tributario 16.11.2017 80.2017.253

16. November 2017·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·896 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione delle deduzioni, deduzione per coniugi con doppio reddito, suddivisione per metà o in proporzione ai rispettivi redditi

Volltext

Incarti n. 80.2017.253 80.2017.254

Lugano 16 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 19 ottobre 2017 contro la decisione del 22 settembre 2017 in materia di riparto tra coniugi IC e IFD 2014.

Fatti

                                     -   con scritto del 18 ottobre 2017, RI 1 ha dichiarato di voler ricorrere contro la decisione su reclamo del 22 settembre 2017 dell’RS 1, ritenendo che “fosse corretta l’assegnazione integrale della deduzione per doppio reddito dei coniugi decisa nel riparto fra marito e moglie del 20.07.2017” a suo favore, per il fatto che “oltre ad avere a carico i figli ha percepito negli anni passati un salario notevolmente inferiore a quello del marito, situazione che è andata peggiorando essendosi abbassato ulteriormente il suo reddito”;

                                     -   ritenendo che il ricorso in questione non adempisse i requisiti stabiliti dalla legge, con scritto del 20 ottobre 2017, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per conformarvisi, avvertendola che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   nel termine attribuitole, la ricorrente non ha dato seguito all’invito a lei rivolto.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

                                     -   lo stesso principio vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre 1996);

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                     -   lo scritto della contribuente del 18 ottobre 2017 disattende le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) e federale (art. 140 cpv. 1 LIFD), in quanto non indica le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova né allega o designa esattamente i documenti probatori;

                                     -   come detto, la ricorrente non ha dato seguito all’invito, rivoltole con scritto del 20 ottobre 2017, a voler presentare un ricorso conforme ai requisiti legali;

                                     -   in queste circostanze, il ricorso si rivela irricevibile;

                                     -   in ogni caso, tenendo conto delle affermazioni contenute nel ricorso, si deve constatare che, nella misura in cui l’autorità di tassazione ha suddiviso fra i coniugi la deduzione per coniugi con doppio reddito, non ha certamente adottato una decisione sfavorevole alla ricorrente;

                                     -   sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;

                                         tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;

                                     -   con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che  le singole quote d’imposta siano determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale;

                                     -   ora, se è vero che la ricorrente ha avuto uno stipendio inferiore rispetto a suo marito, non potrebbe certamente pretendere l’intera deduzione per coniugi con doppio reddito;

                                     -   la ripartizione per metà della deduzione si rivelerebbe addirittura vantaggiosa per l’insorgente, se si seguisse la tesi dottrinale, secondo cui la deduzione litigiosa dovrebbe essere ripartita fra i coniugi in proporzione al rispettivo reddito, al netto delle deduzioni organiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 7 ad art. 13 LIFD, p. 156), poiché in tal caso la quota spettante al marito dovrebbe essere superiore alla metà;

                                     -   nonostante l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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