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Ticino Camera di diritto tributario 03.11.2017 80.2017.252

3. November 2017·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·905 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Procedura: imposta di circolazione, competenza della Sezione della circolazione per reclami, nullità della decisione adottata dal Consiglio di Stato

Volltext

Incarto n. 80.2017.252

Lugano 3 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 7 ottobre 2017 contro la decisione del 6 settembre 2017 in materia di imposta di circolazione.

Fatti

                                     -   con decisione del 17 febbraio 2017, la RS 1 ha respinto l'istanza del 7 febbraio 2017, con cui RI 1 chiedeva di essere esonerata totalmente dall'imposta di circolazione per veicoli a motore;

                                     -   contro tale decisione, in ossequio a quanto indicato in calce alla stessa, l’istante ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato il 3 marzo 2017;

                                     -   con giudizio del 6 settembre 2017, l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa;

                                     -   contro la predetta pronuncia governativa RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, conformandosi alle indicazioni contenute nel dispositivo della decisione stessa;

                                     -   con sentenza del 16 ottobre 2017, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo si è dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto tributario, per competenza;

                                     -   con osservazioni del 30 ottobre 2017, la RS 1 ha proposto di respingere il ricorso, non essendo adempiuti i presupposti per l’esonero della ricorrente dall’imposta di circolazione.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la Camera di diritto tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   come ha correttamente indicato il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, nella sentenza con cui ha tramesso gli atti alla Camera di diritto tributario, per il combinato disposto degli art. 6 della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 7.4.2.2) e 2 del relativo regolamento di applicazione del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 7.4.2.2.1), competente per concedere l’esonero totale o parziale dall'imposta di circolazione è la Sezione della circolazione;

                                     -   come pure ha indicato il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ai sensi dell’art. 9a LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato, sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario (cpv. 2);

                                     -   si è ricordato in narrativa che la ricorrente ha impugnato la decisione del 17 febbraio 2017, con la quale la Sezione della circolazione aveva respinto la sua istanza di esonero dall'imposta di circolazione, con ricorso al Consiglio di Stato;

                                     -   ne consegue che la decisione impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, è stata adottata da un’autorità diversa da quella che per legge sarebbe competente in materia di reclamo contro le decisioni della RS 1;

                                     -   contro la decisione del 17 febbraio 2017, con cui la RS 1 ha negato l’esonero dall’imposta, il rimedio giuridico previsto dalla legge sarebbe stato quello del reclamo alla stessa Sezione;

                                     -   generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici;

                                     -   la nullità, cioè l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:

·          il vizio che la inficia è particolarmente grave

·          il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e

·          inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto;

                                     -   le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura);

                                     -   in tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1);

                                     -   nella fattispecie, la decisione impugnata, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1, è nulla per difetto di competenza;

                                     -   la constatazione della nullità non pregiudica in alcun modo la certezza del diritto: al contrario, il rinvio degli atti alla RS 1, affinché adotti una decisione su reclamo, permette di ricondurre la procedura nei solchi tracciati dalla legge, in modo tale che la ricorrente possa disporre di una decisione motivata, sulla cui base potrà valutare l’opportunità di un eventuale ulteriore ricorso a questa Corte;

                                     -   gli atti sono pertanto rinviati alla RS 1, perché esamini come reclamo il ricorso del 3 marzo 2017 e adotti una decisione su reclamo;

                                     -   visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1.Gli atti sono rinviati alla RS 1, perché adotti una decisione su reclamo.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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