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Ticino Camera di diritto tributario 02.03.2018 80.2017.191

2. März 2018·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,283 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Imposta di successione e donazione: vendita di una partecipazione sociale fra sorelle, prezzo nettamente inferiore al valore venale, animus donandi presunto

Volltext

Incarto n. 80.2017.191

Lugano 2 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 24 luglio 2017 contro la decisione del 22 giugno 2017 in materia di imposta di successione e donazione.

Fatti

                                  A.   Con contratto di cessione 31 gennaio 2012, __________ cedeva alla sorella RI 1 la sua quota sociale di fr. 20'000.- della società a garanzia limitata __________, __________.

RI 1 acquistava la quota sociale, pari all’intero capitale della società, per un importo di fr. 20'000.-.

                                  B.   Con scritto del 27 marzo 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (di seguito UT) segnalava all’Ufficio imposte di successione e donazione di RS 1 (di seguito UCISD) che il prezzo al quale __________ aveva ceduto la quota alla sorella RI 1 era inferiore al valore fiscale della società al 31 dicembre 2011, che ammontava a fr. 159'378.-.

L’UT, tra gli altri documenti, allegava alla segnalazione uno scritto datato 24 ottobre 2014 col quale __________ rispondeva ad una richiesta di documenti dall’UT dicendo che i fr. 20'000.- per la cessione della quota della __________ non le erano mai stati versati.

Inoltre veniva allegata la valutazione della società effettuata dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di __________ (di seguito UTPG) ai fini dell’imposta sulla sostanza 2011: ritenuto che al 31 dicembre 2011 la società non era più attiva e in considerazione di quanto previsto dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte (Circolare n. 28 del 28 agosto 2008), il valore della quota doveva essere valutato sul solo valore di sostanza, che ammontava a fr. 159'200.-.

                                  C.   Il 31 marzo 2015 l’UCISD inoltrava a __________ un progetto di tassazione; sulla base della documentazione ricevuta, l’UCISD aveva ritenuto la cessione della quota della Sagl una liberalità, ed in quanto tale sottoposta all’imposta sulle donazioni. In considerazione del valore fiscale stimato dall’UTPG, l’imposta era commisurata in fr. 14'064.-.

                                  D.   In data 30 aprile 2015 RI 1, per il tramite del suo legale rappresentante __________, presentava tempestive osservazioni. In particolare la contribuente contestava di aver ricevuto una donazione dalla sorella, la quale le aveva ceduto le quote a titolo oneroso, come risultava dal contratto del 31 gennaio 2012. Inoltre, obiettava che il valore attribuito alle quote era inesatto, tenuto conto che la Sagl si trovava in stato di fallimento e oberata di debiti.

E.   Come richiesto, il 4 maggio 2015 l’UCISD inoltrava alla contribuente la documentazione e, non ricevendo ulteriori osservazioni nonostante sollecito, con notifica di tassazione 24 settembre 2015 confermava gli importi indicati nella proposta del 31 marzo 2015.

F.    Con reclamo 23 ottobre 2015 la signora RI 1, rappresentata dall’avv. __________, ribadiva che la cessione era stata fatta a titolo oneroso, e la lettera della sorella __________ datata 24 ottobre 2014 lo confermava, sebbene a quella data i fr. 20'000.pattuiti per l’acquisto della quota non fossero ancora stati versati. Inoltre la contribuente contestava la valutazione della società in fr. 159'200.-, ritenuto che la stessa non era più attiva.

G.   Con decisione su reclamo 22 giugno 2017 l’UCISD accoglieva parzialmente la censura della contribuente. Infatti veniva riconosciuto che si trattava di un contratto misto a donazione, con la conseguenza che doveva essere sottoposta ad imposta di donazione la differenza tra il valore fiscale della quota e il prezzo pagato.

Nel caso concreto l’imponibile ammontava a fr. 139'200.-, e l’imposta a fr. 11'945.-.

H.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UCISD. In particolare viene contestato che il contratto di cessione 31 gennaio 2012 possa essere qualificato come contratto misto a donazione, non essendoci animus donandi. Inoltre, alla luce della situazione nella quale versava la società, sarebbe escluso che la stessa avesse un valore fiscale di fr. 159'200.-.

                                    I.   Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2017, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni conferma integralmente quanto espresso nella decisione su reclamo dell’UCISD.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 142 cpv. 1 LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una corrispondente controprestazione. Analogamente ad altre legislazioni cantonali, il diritto tributario ticinese adotta una nozione di donazione propria, che si scosta in alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”), la sua gratuità e l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus donandi”).

                                         1.2.

                                         La gratuità, l’elemento che maggiormente distingue la donazione dal reddito sottoposto all’imposta ordinaria, presuppone sia l’assenza di una controprestazione sia l’assenza di un’obbligazione preesistente (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 155). Nondimeno, una devoluzione può essere una liberalità non solo nel caso in cui avvenga a titolo completamente gratuito, ma anche qualora, trattandosi di un contratto bilaterale oneroso, il valore di una prestazione sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello della controprestazione.

                                         1.3.

                                         Tale prassi è espressamente codificata all’art. 142 cpv. 2 LT, secondo cui sono considerate parimenti donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato. Secondo la dottrina, si è in presenza di un contratto misto con donazione allorquando in un negozio giuridico bilaterale il prezzo pagato è inferiore al valore fiscale dei beni ceduti (Primi, op. cit., p. 154). Condizione imprescindibile per poter imporre una cosiddetta donazione mista tra non parenti è l’esistenza di un animus donandi; occorre cioè che il disponente sia consapevole che nel contratto vi è un implicito margine di liberalità verso l’altra parte (DTF 118 Ia 497, 116 II 225). Nei casi di cessione di beni tra parenti ad un prezzo di favore (rispetto al valore fiscale dei beni), la volontà di donare è invece, di regola, presunta (Primi, op. cit., p. 154; v. anche Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, § 4, n. 87, p. 160; Hindersmann/Myssen, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, n. 646, p. 222).

                                   2.   Nel caso in esame, la signora __________ ha ceduto la quota della __________ alla sorella RI 1 al prezzo di fr. 20'000,-, sebbene consapevole che il valore fiscale della società al 31 dicembre 2011 fosse di fr. 159'378.-.

                                         La ricorrente contesta l’esistenza di una liberalità, mancando a suo avviso sia la sproporzione fra il prezzo d’acquisto dei diritti di partecipazione e il loro valore fiscale, sia l’esistenza della volontà di fare una donazione.

                                         Si tratta pertanto di verificare anzitutto se effettivamente il valore della quota sociale ceduta sia inferiore al valore fiscale. In caso di risposta affermativa, resterebbe da esaminare la questione dell’animus donandi.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 159 cpv. 4 LT i titoli sono valutati al loro valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale.

                                         3.2.

                                         Per i titoli non quotati (per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati) il loro valore commerciale si determinerà sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (Circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1), e svolgono in particolare una funzione di armonizzazione tra i cantoni (Circolare n. 28 del 28 agosto 2008, n.1 p.1).

                                         3.3.

                                         Anche quando si tratta di accertare il valore fiscale di titoli non quotati, per stabilire se il contratto di compravendita concluso fra le parti non celi una donazione, si fa riferimento ai criteri di calcolo stabiliti dalle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte (cfr. p. es. le sentenze del 2.8.2011 del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Berna, consid. 3, in BVR 2012 p. 58, e del 21.3.2016 del Tribunale fiscale del Canton Soletta, consid. 3, in KSGE 2016 n. 15).

                                   4.   4.1.

                                         Conformemente alla Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 e conto tenuto del fatto che la società non svolgeva più alcuna attività, l’UTPG ha stabilito il valore venale della società__________ in fr. 159'000.-, corrispondente al suo valore di sostanza ricavato dal bilancio.

                                         La ricorrente contesta tuttavia tale valutazione, argomentando che “la società praticamente non era più attiva, non aveva né beni né attivi e poco dopo é fallita”, come dimostrerebbe l’estratto del Registro di commercio, da cui risulta che “la stessa è fallita nel 2016 e nel 2017 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo”.

                                         4.2.

                                         Ora, il contratto di compravendita in discussione è stato stipulato il 31 gennaio 2012. Di conseguenza, la stima della quota ceduta deve essere basata sul valore della società a tale momento. Secondo l’art. 157 LT, infatti, per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.

                                         Ne consegue che la circostanza che, nel corso del 2016, sia stato pronunciato il fallimento della __________ è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della stessa alla data dell’esecuzione della liberalità.

                                         Un eventuale peggioramento dei risultati della società negli anni successivi rispetto a quello in cui è avvenuta la donazione non possono essere considerati nella stima dei titoli (cfr. la citata sentenza del Tribunale fiscale del Canton Soletta, consid. 4, in KSGE 2016 n. 15).

                                         4.3.

                                         D’altra parte, la stima del valore della società è effettuata in base alle Istruzioni contenute nella succitata circolare, allora si presume che la stessa corrisponda al valore venale corretto e che il fisco abbia fornito prove sufficienti. Se il contribuente è di diverso avviso, spetta a lui l’onere di portare le proprie prove (cfr. la sentenza della Commissione di ricorso fiscale del Canton Zurigo n. 1 ST.2014.46 del 22.4.2015, citata nel Commentario 2017 della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, n.1, p.3).

                                         La ricorrente non ha portato alcuna prova atta a dimostrare che, al momento della cessione della quota sociale, la Sagl avesse un valore inferiore a quello stimato dall’UTPG. L’unico argomento addotto, come ricordato, consiste nel fare riferimento al fallimento, intervenuto peraltro alcuni anni dopo.

                                         4.4.

                                         L’UCISD ha quindi correttamente fatto riferimento al valore stimato dall’UTPG, corrispondente al valore commerciale della quota sociale al momento della conclusione del contratto.

                                         È evidente che oggetto dell’imposta di donazione, nell’ambito di un contratto misto, è la sola liberalità contenuta nello stesso.

                                         L’UCISD, nella sua decisione su reclamo, ha quindi rettamente ridotto il valore imponibile da fr. 159'200.- a fr. 139'200.-, tenendo quindi conto del prezzo pattuito dalle parti in fr. 20'000.- per l’acquisto della quota, per un totale di imposta di fr. 11'945.90.

                                   5.   Per quanto attiene infine alla volontà di donare, la ricorrente si limita a sostenere che la sorella non avrebbe “mai… voluto fare una donazione”.

                                         L’animus donandi è evidentemente difficile da accertare, trattandosi di uno stato interiore. Si è già accennato tuttavia al fatto che la volontà di donare può essere presunta, nel caso in cui i contraenti siano legati da rapporti di parentela. Essendo la cedente e la cessionaria sorelle, l’animus donandi è pertanto presunto.

                                         A ciò si aggiunga che l’animus donandi può essere presunto anche se la sproporzione fra prestazione e controprestazione è manifesta (Hindersmann/Myssen, op. cit., n. 646, p. 222 in fine; v. anche la citata sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Berna, consid. 4, in BVR 2012 p. 58).

                                         Nella fattispecie, la ricorrente ha acquistato al prezzo di fr. 20'000.– una quota sociale che valeva quasi otto volte il prezzo di acquisto.

                                         Il contratto di cessione del 31 gennaio 2012 è pertanto da considerarsi un contratto misto a donazione, sottoposto all’imposta sulla donazione ex art. 142 cpv. 2 lett. e LT.

                                   6.   Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è respinto.

                                         Nel suo gravame, l’insorgente ha chiesto l’assistenza giudiziaria, sostenendo di non avere alcun reddito e di doversi occupare di due figli.

                                         Secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).

                                         Questa Corte le ha pertanto trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, attribuendole un termine di dieci giorni per ritornarlo compilato. In seguito a una proroga del termine in questione, concessale in data 18 settembre 2017, la ricorrente ha comunicato, il 2 ottobre 2017, che attendeva una risposta “a breve” dal Municipio e che, non appena ricevuto il formulario, lo avrebbe trasmesso a questa Corte. Ciò non si è tuttavia mai verificato.

                                         D’altra parte, anche l’altro requisito per l’assistenza giudiziaria, cioè le possibilità di esito favorevole del ricorso, non era adempiuto nella fattispecie.

                                         Ne consegue che non sono adempiuti i presupposti per riconoscere alla ricorrente l’assistenza giudiziaria.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono pertanto poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

.

Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona    

                                         Copia per conoscenza:

                                         -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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