Incario n. 80.2017.165 80.2017.166
Lugano 10 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni, segretaria
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 luglio 2017 contro la decisione del 21 giugno 2017 in materia di IC e IFD 2016.
Fatti
A. Nel corso dell’anno 2016 i coniugi RI 1 e RI 2, pensionati e domiciliati a __________, hanno effettuato numerosi versamenti in favore di vari enti per un importo totale di fr. 2’813.–. Nella dichiarazione fiscale 2016, i contribuenti chiedevano in deduzione, fra l’altro, l’intera somma di fr. 2’813.– quale liberalità elargita a enti di pubblica utilità.
B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC-IFD 2016, con decisioni del 21 aprile 2017, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 129'600.– per l’IC e 121'200.– per l’IFD. In particolare, l’UT riduceva le deduzioni richieste a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità all’importo di fr. 515.–, ammettendo solo una parte dei contributi versati dai coniugi __________.
C. Con reclamo del 28 aprile 2017, i contribuenti chiedevano il riconoscimento di ogni singolo importo elencato nella lista inoltrata al fisco, contenente l’elenco di liberalità versate ad enti di pubblica utilità, per l’importo totale di fr. 2’813.–. A loro avviso, la deduzione ammessa dall’UT di fr. 515.– non poteva ritenersi corretta, in quanto unicamente le devoluzioni a favore della __________, fondazione umanitaria con sede a __________, ammontavano a fr. 1’500.–. L’ufficio di tassazione, con decisioni del 21 giugno 2017, respingeva il reclamo, argomentando che:
Sono deducibili quali liberalità a enti di pubblica utilità le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 32 cpv. h LT e 33 cpv. a LIFD). Tali devoluzioni devono inoltre far parte della lista Enti Esenti ticinese e Svizzera. Non sono deducibili le tasse sociali e altri contributi dovuti in base a statuti, devoluzioni a comunità religiose, ad associazioni e fondazioni con scopi ideali, a persone giuridiche di diritto civile.
D. Con tempestivo ricorso del 5 luglio 2017 RI 1 e RI 2 chiedono in deduzione, a titolo di liberalià a enti di pubblica utilità, l’importo di fr. 1’500.– relativo alla devoluzione per la fondazione __________, e la somma di fr. 300.– relativa al contributo alla fondazione __________, per un importo complessivo di fr. 1’800.–. A mente dei ricorrenti, il versamento di fr. 1’500.– alla fondazione __________ non sarebbe da qualificare quale devoluzione ad una comunità religiosa, trattandosi piuttosto di un contributo per l’aiuto prestato in Siria, paragonabile a quello dell’Organizzazione Svizzera per l’aiuto ai rifugiati. Deducibile in quanto “indubbiamente di pubblica utilità” sarebbe inoltre il contributo di fr. 300.– alla __________, fondazione gestita dall’Amministrazione del comune di Silenen (Uri), con lo scopo di promuovere ogni attività sportiva fra i giovani residenti nel comune. Con osservazioni al gravame e successiva replica, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ed i ricorrenti si riconfermano nelle rispettive argomentazioni.
Diritto
1. 1.1. Per l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a – c LIFD e art. 65 lett. a - c LT) sono deducibili nella medesima misura.
1.2. Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per poter beneficiare della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a LIFD, p. 685). A tal proposito, giusta l'art. 200 LT, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta: deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati. Secondo il Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma deve comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo (sentenza del Tribunale federale del 3 dicembre 1990 n. 2A. 344/89, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218). Giova, infatti, ricordare che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
1.3. D’altro canto non va dimenticato che, conformemente al principio di armonizzazione verticale e orizzontale, la decisione dell’autorità cantonale competente di dichiarare esente dall’imposta delle persone giuridiche un determinato ente, è vincolante anche per le autorità di altri cantoni, in particolare per quei cantoni in cui un contribuente, che ha effettuato un versamento all’ente interessato, chiede in deduzione tale devoluzione a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità ex art. 33a LIFD. A titolo esemplificativo, se l’autorità fiscale zurighese accetta la richiesta di esenzione ex art. 56 lett. g LIFD da parte di una fondazione con sede nel canton Zurigo, la quale persegue uno scopo pubblico o di pubblica utilità, allora le autorità fiscali ticinesi devono ammettere in deduzione il versamento in favore di tale fondazione da parte di un contribuente assoggettato nel canton Ticino, senza dover esaminare nuovamente se le condizioni richieste per l‘esenzione siano soddisfatte o meno (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a LIFD, p. 685; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 856).
2. 2.1. Nel caso in esame è controversa la deducibilità delle devoluzioni dei contribuenti in favore delle fondazioni “__________” con sede a __________ e “__________” con sede nel canton __________. Secondo l’RS 1 tali fondazioni non farebbero parte della lista degli enti esenti ticinese e svizzera, presupposto necessario per la deducibilità di prestazioni volontarie ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT. I contribuenti ritengono invece che le citate fondazioni siano esenti dalle imposte nei rispettivi cantoni siccome perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità e argomentano che la loro mancata iscrizione nella lista degli enti esenti non comporterebbe alcun pregiudizio all’ammissione delle postulate deduzioni.
2.2. Come esposto in precedenza, le liste cantonali degli enti esenti implicano che, da un lato, le liberalità agli enti che figurano sulla lista di un cantone sono deducibili anche dal reddito dei contribuenti imponibili in altri cantoni, e, dall’altro lato, in virtù del carattere non esaustivo di tali liste, che la mancata iscrizione non significa con certezza che un ente non benefici dell’esenzione quale persona giuridica che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità. In merito all’importo di fr. 1’500.–, si rileva che la fondazione “__________” figura nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate dall’imposta nel Canton Zurigo in quanto perseguono esclusivamente scopi pubblici o di pubblica utilità (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen.html). In applicazione del principio appena citato, tale riconoscimento è vincolante per le autorità fiscali ticinesi: di conseguenza, essendo soddisfatti tutti presupposti degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, la liberalità va ammessa in deduzione. Quanto all’importo di fr. 300.– in favore della fondazione “__________”, quest’ultima non risulta per contro iscritta in alcuna delle liste degli enti esenti del canton Uri. Siccome incombe ai contribuenti l’onere della prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che, nonostante la mancata iscrizione all’elenco, la fondazione in questione beneficia dell’esenzione ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, con la conseguenza che la loro devoluzione avrebbe potuto essere dedotta quale liberalità a enti di pubblica utilità. Dagli atti emerge unicamente che i ricorrenti si sono limitati – a più riprese – ad affermare che la fondazione “__________” sia “indubbiamente” di utilità pubblica senza tuttavia portarne alcuna prova. Al ricorso del 5 luglio 2017 hanno allegato la stampa di una pagina internet contenente lo scopo della fondazione, ovvero quello di promuovere ogni attività sportiva fra i giovani di __________ sostenendo i ragazzi e le ragazzi di talento con contributi finanziari o di altro tipo. È indubbio che tale documento non possa comprovare né che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche, né che un’eventuale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegua fini pubblici o di pubblica utilità. Pertanto la decisione dell’UT di non concedere la deduzione fr. 300.– in favore della fondazione “__________” è corretta.
3. 3.1. Visto tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che va riconosciuta la deduzione, a titolo di liberalità a favore della fondazione “__________”, dell’importo complessivo di fr. 1’500.–.
3.2. Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario. Nella fattispecie è indubbio che, se i ricorrenti – gravati dell’onere della prova ex art. 8 CC – avessero documentato l’esenzione fiscale della fondazione con sede a Zurigo, o producendo una copia della relativa decisione dell’autorità fiscale cantonale o semplicemente consultando il sito internet del canton Zurigo, avrebbero potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di reclamo, cosicché il ricorso avrebbe potuto essere evitato, perlomeno per quello che concerne la devoluzione di fr. 1’500.– alla fondazione “__________”. Si giustifica quindi di porre a loro carico, almeno in parte, la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante l’esito del gravame gli sia parzialmente favorevole.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 giugno 2017 è riformata nel senso che viene concesso in deduzione, a titolo di liberalità a favore della fondazione “__________”, l’importo complessivo di fr. 1’500.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 190.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: