Incarto n. 80.2017.163
Lugano 12 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 giugno 2017 contro la decisione del 12 giugno 2017 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- non avendo la RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, neppure dopo la diffida del 4 aprile 2017, con decisione del 9 maggio 2017 l’RS 1 RS 1 le ha inflitto una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;
- con reclamo del 16 maggio 2017, la società contribuente ha contestato la sanzione inflittale, adducendo “gravi problemi di salute del precedente responsabile amministrativo”;
- il 19 maggio 2017 l’autorità di tassazione si è rivolta alla reclamante, invitandola a voler produrre un certificato medico che attestasse “l’effettivo impedimento, per il responsabile della società, a presentare la dichiarazione fiscale per l’anno 2015”;
- non avendo ottenuto risposta, con decisione del 12 giugno 2017 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo;
- con lettera del 21 giugno 2017, la reclamante ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico (attestante un’inabilità di __________ “all’attività lavorativa nella misura del 50% dal 1.1.2017 al 20.6.2017 per motivi psichiatrici”), oltre a due fatture della __________ di __________ (relative ad un ricovero dello stesso __________ dal 4.5.2017 all’8.6.2017);
- in merito al ritardo nel prendere posizione sulla richiesta dell’UTPG, la contribuente ha spiegato che vi era stato un disguido nel recapito della corrispondenza della società, “che veniva deviata al domicilio privato del precedente responsabile aziendale e amministrativo, __________, domiciliato a __________, che non ha potuto prendere conoscenza della vostra corrispondenza… fino ai giorni successivi al 8 giugno 2017, in quanto dal 4 di maggio è stato ricoverato con permanenza stazionaria (quindi incluso il pernottamento) presso la __________ di __________”;
- l’UTPG ha trasmesso lo scritto in questione alla Camera di diritto tributario quale ricorso;
- nelle sue osservazioni del 6 luglio 2017, l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso, sottolineando di aver “proceduto correttamente all’intimazione degli atti, in quanto gli stessi sono stati inviati al recapito ufficiale della contribuente”.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- secondo l’art. 257 cpv. 1 LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a LT,
è punito con la multa;
- il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.-- franchi al massimo;
- di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD;
- affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nel caso in esame, alla RI 1 è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015;
- secondo l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito;
- giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato;
- il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;
- di analogo tenore l’art. 124 LIFD;
- nel caso delle persone giuridiche, l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta è assolto dai loro organi (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 124 LIFD, p. 1649);
- tornando alla fattispecie in esame, va anzitutto evidenziato che la RI 1, con sede a __________, fin dalla sua costituzione nel 2003 ha recapito a __________ in via __________ - __________ è stato amministratore unico fino al 19 novembre 2014, quando gli è subentrato __________;
- in simili circostanze, si fatica a comprendere perché la malattia di __________, che non era più organo della società, dovrebbe aver impedito a quest’ultima di adempiere i suoi obblighi procedurali;
- le spiegazioni fornite nella lettera del 21 giugno 2016, secondo cui la corrispondenza della società sarebbe stata “deviata” al domicilio di __________, per il fatto che quest’ultimo, “fino al 20.06.20177, di fatto era il proprietario dell’azienda in quanto possessore dell’intero pacchetto azionario”, oltre a non essere minimamente documentate, appaiono del tutto irrilevanti;
- in ogni caso, la malattia di __________ non basterebbe a giustificare il mancato inoltro della dichiarazione della società ricorrente;
- nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT);
- secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);
- analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa);
- è immediatamente evidente che una non meglio precisata patologia psichiatrica, che ha comportato una inabilità lavorativa del 50% dal 1.1.2017 al 20.6.2017, non rientra fra gli impedimenti che giustificano una restituzione dei termini;
- a ciò si aggiunga che l’obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo 2015 doveva essere assolto ancora nel corso del 2016, precisamente entro il termine del 30 giugno 2016;
- non si può del resto ignorare la circostanza che la società ricorrente è già stata ripetutamente sanzionata per violazione degli obblighi procedurali in periodi fiscali precedenti;
- il ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: