Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 09.02.2017 80.2016.306

9. Februar 2017·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,881 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Calcolo dell’imposta: aliquota, genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, genitore che versa alimenti alla figlia

Volltext

Incarti n. 80.2016.306 80.2016.307

Lugano 9 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 28 dicembre 2016 contro la decisione del 30 novembre 2016 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

                                  A.   RI 1, divorziato, è padre di __________, nata nel 2005, che vive con la madre __________. Il padre versa a quest’ultima un contributo mensile di fr. 850.– per il mantenimento della figlia.

                                         Nel periodo fiscale 2014 RI 1 ha convissuto con __________ e con le figlie di quest’ultima, nate rispettivamente nel 2005 e nel 2006.

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 9 dicembre 2015, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 56'300.– per l’IC ed in fr. 59'600.– per l’IFD. Le imposte sono state calcolate applicando le aliquote per “altri contribuenti”.

                                  C.   Il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 8 dicembre 2015, lamentando la mancata applicazione dell’aliquota per coniugati. Secondo il reclamante, __________, “accettando la convivenza ha di fatto rinunciato agli aiuti a lei concessi sottoforma di assegni integrativi”, con la conseguenza che egli stesso si era assunto gli “oneri derivanti dal mancato introito”. Inoltre, per il fatto che il padre delle figlie della convivente “con istanza alla pretura ha chiesto l’esenzione al pagamento degli alimenti (mai versati)”, le bambine erano a suo carico.

                                         All’udienza del 27 gennaio 2016, il contribuente ha ribadito di non trovare “corretto che da un lato la signora __________ venga penalizzata per il fatto di convivere con lui (per esempio perdita dell’assegno integrativo per i figli) mentre dall’altro lato al contribuente non viene riconosciuta nessuna deduzione quando di fatto provvede pressoché integralmente al mantenimento della convivente e dei di lei figli”. Infatti, “per i figli di primo letto la convivente percepiva alimenti dall’ufficio anticipo alimenti in ragione di fr. 1'100.– mensili, cessati a dicembre 2014, mentre gli assegni integrativi sono cessati a partire da dicembre 2013 in conseguenza del fatto che convive con il contribuente”.

                                  D.   L’autorità di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 30 novembre 2016, sottolineando la circostanza che la convivente del reclamante aveva ottenuto la deduzione per figli a carico e l’applicazione dell’aliquota privilegiata. L’Ufficio di tassazione ha rilevato che non gli competono “le questioni di diritto civile riguardanti i rapporti della convivente con l’ex marito”, aggiungendo che “il mantenimento dei figli della convivente da parte dell’attuale compagno, si configura eventualmente, in un rapporto di debito nei confronti della madre la quale deve rivalersi, in sede civile per il mancato pagamento dei contributi alimentari dovuti per le figlie”. Non erano pertanto adempiuti i presupposti per concedere la deduzione per persone bisognose a carico, “tanto più che… sono stati comunque percepiti alimenti”. L’autorità fiscale ha inoltre sottolineato che la convivente del contribuente non era neppure incapace di esercitare un’attività lucrativa.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, il cumulo dei redditi suoi e della convivente e, in via subordinata, l’applicazione dell’aliquota per coniugati, nel calcolo dell’imposta sul suo reddito. Ribadisce che, in seguito alla perdita dell’assegno integrativo da parte di __________ i, egli si assume di fatto quanto viene a mancare. A suo avviso, la deduzione per figli a carico fatta valere dalla convivente non avrebbe alcun effetto sul debito d’imposta, poiché il suo imponibile sarebbe comunque “pari a zero”. Il ricorrente ritiene poi che l’autorità di tassazione “avrebbe perlomeno potuto applicare al qui ricorrente l’art. 32 a lettera a) – cura dei figli da terzi – che risponde nel caso concreto ad un importo di fr. 20'000.–“.

Diritto

                                   1.   Il ricorrente invoca in primo luogo gli articoli 9 capoversi 1 e 1bis LIFD e 8 capoversi 1 e 1bis LT, che prevedono quanto segue:

·          il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni;

·          il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato.

                                         Che il contribuente e la sua convivente non rientrino nella prima ipotesi è evidente, dal momento che non sono coniugi, non avendo contratto matrimonio. Essi non sono tuttavia neppure partner registrati. Il capoverso 1bis degli articoli 9 LIFD e 8 LT è infatti stato introdotto in seguito all’adozione, da parte del parlamento federale, della Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD), la quale prevede che due persone dello stesso sesso possano far registrare ufficialmente la loro unione domestica (art. 2 cpv. 1), acquistando in tal modo il seguente stato civile: «in unione domestica registrata» (art. 2 cpv. 3 LUD). Non essendo persone dello stesso sesso, l’insorgente e la sua convivente non hanno fatto registrare ufficialmente la loro unione domestica e non hanno pertanto acquistato lo stato civile corrispondente.

                                         A differenza delle coppie coniugate, le coppie che vivono in concubinato sono tassate sempre individualmente (cfr. Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC], Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), p. 5).

                                         È pertanto escluso che il contribuente e la sua compagna possano essere sottoposti alla tassazione congiunta.

                                   2.   2.1.

                                         Il contribuente postula, in via subordinata, il calcolo dell’imposta sul reddito in base alle aliquote per coniugati.

                                         2.2.

                                         Per il calcolo dell’imposta federale diretta, secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD, l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

                                         La concessione della tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa al cui sostentamento provvede in modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori non può essere suddivisa tra diversi contribuenti. Se i genitori sono separati legalmente o di fatto, la tariffa per i genitori viene sempre accordata ad una sola persona. Il trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque implicare che la tariffa per i genitori sia applicata più volte ai coniugi non separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC cit., n. 13.4.1, p. 24).

                                         2.3.

                                         Per il calcolo dell’imposta cantonale, secondo l’art. 35 cpv. 2 LT, l’aliquota più favorevole si applica nel calcolo dell’imposta sul reddito dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché dei contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

                                         2.4.

                                         Nella fattispecie, come già ricordato, il ricorrente è padre di una bambina, che tuttavia vive in comunione domestica con la madre, mentre il padre versa a quest’ultima un contributo di mantenimento per la figlia. Non sono quindi adempiuti i presupposti affinché l’insorgente possa beneficiare dell’aliquota per genitori, né per l’imposta federale diretta né per l’imposta cantonale. Nella sua tassazione, l’onere dovuto al mantenimento della figlia è già considerato con la deduzione degli alimenti.

                                         2.5.

                                         È vero che il ricorrente fonda la sua pretesa non tanto sugli oneri di mantenimento di sua figlia quanto piuttosto su quelli dipendenti dalla convivenza con la sua attuale compagna e le figlie di quest’ultima. Sottolinea infatti che la sua convivente avrebbe perso il diritto agli assegni integrativi proprio a causa dell’inizio della convivenza con lui.

                                         Gli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), disciplinati dalla legge sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), sono destinati alle famiglie con figli e con reddito insufficiente. I primi coprono il fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per assicurare loro l’indispensabile; i secondi coprono invece il fabbisogno dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore ai tre anni.

                                         L’art. 4 della Legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; RL 6.4.1.2) dispone in particolare che l’unità economica di riferimento per stabilire il diritto alle prestazioni sociali di complemento sia composta non solo dal coniuge o partner registrato (lett. b) ma anche dal partner convivente, sempre che la convivenza possa essere considerata stabile (lett. c). A questo proposito, il relativo regolamento precisa che la convivenza è da considerarsi stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune, la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio oppure è durata almeno sei mesi (art. 2a Reg. Laps; RL 6.4.1.2.1).

                                         Ora, è verosimile che, applicando i criteri appena evocati, l’autorità cantonale competente abbia ritenuto che la compagna del ricorrente non adempisse più le condizioni per essere ritenuta bisognosa di assistenza. Formando un’unica economia domestica con l’insorgente, il calcolo del reddito disponibile della convivente e della figlia, in base alla legislazione sugli assegni integrativi, sarà stato influenzato dai redditi del contribuente.

                                         Questa situazione non ha però alcun riflesso sulla situazione fiscale del ricorrente. In particolare, il suo contributo al mantenimento della compagna e delle figlie di quest’ultima non giustifica l’applicazione dell’aliquota privilegiata.

                                         2.6.

                                         Nella misura in cui si volesse leggere, fra le righe del ricorso, una censura di disparità di trattamento rispetto ai coniugi, va ricordato che la comparazione fra coniugi e concubini resta una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti. D’altronde, il sistema fiscale previsto dal diritto svizzero – nonostante alcuni interventi del legislatore – continua a penalizzare i coniugi che dispongono entrambi di redditi elevati, ma si tratta di una situazione che non può essere corretta dalla giurisprudenza, essendo imposta dal diritto federale. Se anche il ricorrente dovesse effettivamente essere penalizzato – per il fatto di non poter ottenere il cumulo dei redditi, riservato ai coniugi, e per il fatto che il calcolo dell’imposta debba basarsi sull’aliquota per non coniugati – questa Corte sarebbe comunque obbligata ad applicare le disposizioni di diritto federale contestate, anche se fossero incostituzionali (art. 190 Cost.).

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2016.306 — Ticino Camera di diritto tributario 09.02.2017 80.2016.306 — Swissrulings