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Ticino Camera di diritto tributario 04.03.2020 80.2016.288

4. März 2020·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·6,063 Wörter·~30 min·4

Zusammenfassung

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, cessione di quote fra terzi indipendenti poco più di un anno prima, successiva modifica della situazione economica, non riferimento a valore di mercato

Volltext

Incarti n. 80.2016.288 80.2016.289

Lugano 4 marzo 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2  ( entrambi rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 1° dicembre 2016 contro la decisione del 2 novembre 2016 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1 e RI 2, coniugati, nel periodo fiscale 2013 erano alle dipendenze della società __________ (attiva nella fabbricazione ed il commercio di quadranti d’orologio, cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 20.1.2020), della quale detenevano 49 azioni, da loro dichiarate al valore nominale di fr. 1'000.- cadauna. Sino al 19.12.2012 - data della vendita del 51% del pacchetto azionario alla __________ - RI 1 deteneva l’intero pacchetto azionario della società.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2013, datata 31.3.2015 e trasmessa all’UT il 20.4.2015, indicavano un reddito imponibile complessivo di fr. 56'741.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'370'788.-.

                                  B.   Con decisione di tassazione del 12.5.2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) commisurava per l’IC, il reddito imponibile in fr. 278'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 286'400.-) e la sostanza imponibile in fr. 7'941'000.- (in fr. 8'226'000.- quella determinante per l’aliquota). Tra le modifiche intraprese da parte dell’autorità fiscale, rispetto alla dichiarazione, nei redditi vi era una ripresa di vantaggi economici pari a fr. 10'000.- nell’ambito della gestione della __________. Nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, l’autorità fiscale aveva aumentato il valore dei “Titoli e capitali da fr. 2'748'102.- a fr. 9'495'402.- indicando, come motivazione: “Valore imponibile delle azioni __________ rettificato in fr. 6'796'300.-“.

                                  C.   Con reclamo 9/11.6.2015 RI 1 insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013, rappresentati da __________. Gli insorgenti censuravano la ripresa nei redditi dei vantaggi economici derivanti dalla __________ nonché la valutazione delle azioni di questa società. Per quanto riguardava, in particolare, la stima del valore delle azioni della __________, il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale era definito “chimerico”, in ragione del fatto che i coniugi RI 1 detenevano il pacchetto azionario di minoranza. I reclamanti indicavano anche: “Per la vendita del 51% del pacchetto azionario come a vostra conoscenza hanno incassato fr. 1'800'000.-, al limite per l’anno 2013, si potrebbe utilizzare questa base”.

                                  D.   Il 27.6.2016, in risposta ad una richiesta di precisazioni rivolta dall’UT ai contribuenti, __________ forniva degli elementi aggiuntivi al reclamo.

                                         Secondo i contribuenti, valore delle azioni della __________, stabilito in fr. 6'796'300.- per la quota di minoranza, sarebbe stato il frutto di un calcolo “teorico”, che non teneva in considerazione nessuna delle realtà che avevano condotto alla determinazione del valore della società e ciò con riferimento alla vendita di azioni avvenuta pochi mesi prima. A loro avviso, non sarebbe stato necessario riferirsi alla Circolare n. 28, ritenuto come nel caso di specie pochi mesi prima vi fosse stata una vendita di azioni ed era quindi possibile “fondarsi sul valore di mercato constatato, venendo meno la giustificazione di dover ricorrere alla stima del valore intrinseco delle azioni”.

                                         Gli insorgenti definivano inoltre “anomalo” il risultato conseguito dalla società nel 2013, in quanto si scostava considerevolmente da quello sia del 2012 che del 2014.

                                         Secondo i reclamanti, la vendita del 51% del pacchetto azionario al prezzo di fr. 1'800'000.- era stata preceduta da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale e reddituale dell’azienda da parte degli acquirenti. Il valore pattuito doveva pertanto “essere assimilato e considerato a tutti gli effetti una vera e propria «quotazione»”.

                                         In considerazione del fatto che detenevano una partecipazione minoritaria nella __________ e che non esercitavano alcuna influenza determinante nella società, ritenevano giustificata una riduzione del valore del pacchetto azionario del 30%.

                                  E.   Il 30.6.2016 l’UT si rivolgeva all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) sottoponendo la questione del valore delle azioni della __________. Con scritto del 5.9.2016, l’UTPG trasmetteva al Consiglio di amministrazione della __________ (nel quale al tempo RI 1 sedeva in veste di delegato, con diritto di firma individuale) una “valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza al 31.12.2013”. Secondo la stima effettuata dall’UTPG, il singolo valore di un’azione della __________ al 31.12.2013 era pari a fr. 138'100.-. Il risultato era stato ottenuto applicando il “Modello 1 secondo CM 7 e 8 (motivo: valore standard Cantone)”.

                                  F.   Con decisione del 2.11.2016, l’UT accoglieva il reclamo limitatamente alla ripresa dei vantaggi provenienti dalla __________ per fr. 10'000.-. Per quanto concerneva invece la determinazione del valore dei titoli della __________, l’autorità fiscale riteneva corretta la stima di fr. 138'100.- per azione, così come calcolato dall’UTPG. In particolare l’autorità fiscale indicava che la valutazione era stata effettuata sulla base della Circolare CSI n. 28 del 28 agosto 2008 concernente la stima dei titoli non quotati.

                                         Nel merito della richiesta dei contribuenti, di stimare il valore delle azioni sulla base della compravendita intervenuta con la __________, secondo l’UT la data del contratto di vendita era di molto antecedente alla valutazione della sostanza, tanto più che il prezzo di vendita era stato fissato sulla base delle risultanze del bilancio al 31.12.2011. Secondo le stesse Istruzioni (art. 2 cpv. 5), inoltre, ci si poteva basare sul prezzo di vendita effettivo solo “aussi longtemps que la situation économique de la société n’aura pas considérablement changé”. Nel caso della __________, la cifra d’affari era aumentata considerevolmente tra il 2011 e il 2012 (+ 50.8%) e tra il 2012 e il 2013 (+ 34.8%). Anche l’utile netto aveva seguito la medesima evoluzione. Motivo per il quale, per determinare il valore venale delle azioni della __________, bisognava, secondo l’UT applicare la Circolare 28, secondo cui “la valeur vénale correspond à la valeur intrinsèque et se détermine en règle générale d’après les règles d’estimation des présentes Instructions”.

                                         Per le società operative quali la __________, le Istruzoni imponevano il metodo di calcolo misto, che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza.

                                         Da ultimo, in merito alla possibilità per i detentori di quote minoritarie di beneficiare di una riduzione forfettaria del 30% sul valore delle azioni, l’UT specificava come tale riduzione non fosse ammessa quando la società distribuisce un dividendo adeguato, come nel caso di specie.

                                  G.   Con ricorso del 1.12.2016, i coniugi RI 1, sempre per il tramite di __________, contestano la decisione su reclamo. Ribadiscono di aver venduto il 51% delle azioni della __________, a fine dicembre 2012, alla __________), che da tempo era il principale cliente della società ticinese (nel 2010 e nel 2011 il 97% della cifra d’affari della __________ era stata realizzata con il cliente in questione). Il contratto di compravendita, come già indicato in sede di reclamo, prevedeva un prezzo di fr. 1'800'000.- per l’acquisto del 51% delle azioni. Le parti avevano anche sottoscritto un patto parasociale, secondo cui il trasferimento del residuo 49% delle azioni avrebbe dovuto essere effettuato tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2020. Secondo il contratto parasociale, __________ avrebbe avuto l’obbligo di acquistare tramite diritto di opzione put concesso a RI 1 il 49% delle azioni di __________ e, nel contempo, il contribuente avrebbe avuto l’obbligo di vendere tramite opzione call concessa a __________ la totalità delle azioni ancora in suo possesso. Il prezzo avrebbe dovuto essere stabilito come segue: patrimonio netto al 31.12.2018 + EBIT medio dei tre esercizi fiscali precedenti. Ad ogni modo, il prezzo non avrebbe potuto essere inferiore a fr. 1'400'000.-.

                                         Gli insorgenti contestano l’applicazione alla fattispecie della Circolare n. 28, ma ritengono che “l’accettazione della valutazione fiscale di tali azioni come da circolare 28 implic[hi] una passività a carico del sig. __________ in data 31.12.2013”, proprio perché i venditori hanno concesso agli acquirenti un’opzione call.

                                         Chiedono subordinatamente che venga riconosciuta la riduzione forfettaria del 30% per le partecipazioni minoritarie (il valore del 49% di __________ dovrebbe pertanto essere fissato, ai fini dell’imposta sulla sostanza al 31.12.2013 in fr. 4'736'830.-).

                                  H.   Nelle sue osservazioni del 12.12.2016, l’UT si riconferma nella decisione dedotta in giudizio e precisa che i patti parasociali tra azionisti non hanno alcuna influenza sul valore intrinseco della società e quindi sul valore delle azioni ai fini dell’imposta sulla sostanza.

                                         Con replica del 2.1.2017 i ricorrenti ritengono per contro che si debba tenere in considerazione il patto parasociale ed il diritto di opzione, in quanto, per valutare il valore della sostanza, si applica l’art. 47 LT, secondo il quale oggetto dell’imposta è la sostanza netta.

                                    I.   Con scritto 23.1.2020, la Camera ha chiesto all’UTPG di trasmettere la valutazione dei titoli della __________ al 31.12.2012 e copia degli incarti fiscali e delle relative decisioni dal 2011 ad oggi. Ai ricorrenti, è stata invece richiesta copia del contratto di compravendita della rimanente parte delle azioni di __________.

                                         Il 27/28.1.2020 l’UTPG ha inviato gli incarti fiscali richiesti relativi alla __________ come pure la “Valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza al 31.12.2012”, secondo la quale il valore fiscale di un’azione era pari a fr. 70'400.-.

                                         Con missiva 11/12.2.2020 __________ ha trasmesso copia del contratto di vendita del 28.11.2017, con cui RI 1 ha venduto, al prezzo di fr. 2'375'000.-, le rimanenti 49 azioni al portatore del valore di nominali fr. 1'000.- cadauna della __________ alla __________ (società alla quale la __________ si era fusa, il 26.6.2013; ndr. la __________ f ).

Diritto

1.    Il ricorso deve preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia di IFD: l’oggetto del contendere è l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto presentato anche per l’IFD il ricorso è irricevibile.

                                   2.   2.1.

                                         Regolata dagli art. 13 e 14 LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale; il valore di reddito può essere preso in considerazione in modo appropriato. La LAID non prescrive un metodo di valutazione preciso. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante spazio di manovra: sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per determinare il valore venale stesso che per definire, visto il carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra considerare anche il valore di reddito (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.).

                                         2.2.

                                         Secondo la Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

                                         2.3.

                                         La Circolare n. 28, che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte, che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima delle quali è datata 28 agosto 2008. In base alla giurisprudenza resa dopo l’entrata in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.). In via di principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11 gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019).

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Oggetto del ricorso è l’applicabilità o meno delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28 agosto 2008) in merito alla società __________. In sostanza i ricorrenti ritengono che, vista l’esistenza di un contratto di compravendita del 51% delle azioni stipulato il 19.12.2012, si debba prendere come riferimento il prezzo di fr. 1'800'000.- corrisposto dalla __________, nell’ambito di una vendita tra terzi indipendenti.

                                         3.1.2.

                                         Di avviso contrario l’UT secondo cui due sarebbero le ragioni che si oppongono a prendere come riferimento il prezzo relativo al trasferimento del 51% del pacchetto azionario di __________. Una è legata al lasso di tempo intercorso tra la vendita e la data determinante per la valutazione (e meglio il 31.12.2013). Infatti, secondo l’autorità fiscale: “Nel caso in esame la data del contratto è parecchio antecedente alla data determinante (più di un anno), senza dimenticare che il prezzo di vendita è stato fissato sulla base delle risultanze del bilancio al 31.12.2011 (quindi addirittura due anni prima della data determinante)”.

                                         Inoltre, sempre secondo l’UT, per poter prendere come valore determinante il prezzo reale di trasferimento può essere mantenuto come riferimento a patto che la situazione economica della società non sia considerevolmente modificata. In questo senso, il fisco precisava, sempre basandosi sulle citate Istruzioni alla Circolare n. 28:

                                         “Per l’applicazione di questa direttiva i parametri indicati dal Commentario, sia dal profilo pratico che della giurisprudenza, sono alquanto chiari: determinante per conoscere se la situazione economica di una società si sia modificata o meno, sono le variazioni della cifra d’affari e dell’utile netto. Il Commentario, a titolo di esempio, indica che: « Une augmentation du chiffre d’affaires de 8% avec, dans le même temps, une augmentation du bénéfice net à hauteur de 107%, représente un changement essentiel. Dans un tel cas, le prix du trasfert, qui avait été payé il y a plus de deux ans entre tiers indépendants, n’est alors plus applicable ». Nel caso della __________ la cifra d’affari è aumentata considerevolmente tra il 2011 e il 2012 (+ 50.8%) e tra il 2012 e il 2013 (+ 34.8%); anche l’utile netto segue la stessa evoluzione: aumento del 471.0% tra il 2011 ed il 2012 e dell’89% tra il 2012 e il 2013”.

                                          3.1.3.

                                         Si tratta pertanto preliminarmente di verificare se l’UT ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie non si dovesse far capo, per la valutazione dei titoli di __________, al prezzo di trasferimento pattuito tra i contribuenti e la __________.

                                         3.2.

                                         Le già evocate istruzioni della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Si può derogare all’applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 28, nel caso in cui vi è una migliore conoscenza del valore di mercato oppure le circostanze del caso concreto lo impongono (cfr. sentenze TF 2C_1168/2013 consid. 3.5. e 3.6. del 30.6.2014, 2C_309/2013 del 18.9.2013 consid. 3.6.).

                                         Nelle Istruzioni viene anche precisato che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr. Istruzioni citate, n. 2).

                                         In altri termini, in linea di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno (sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz., Muri-Berna 2015, n. 11 ad § 50, p. 824).

                                         La condizione perché possa essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid. 2.4).

                                         Questa Camera ha già avuto occasione di decidere che un contribuente, che nel mese di aprile dell’anno seguente il periodo fiscale determinante ha venduto le proprie azioni ad un prezzo nettamente superiore al valore intrinseco precedentemente determinato dall’autorità fiscale, non può contestare l’applicazione del valore di mercato, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, tanto più che nel contratto di compravendita le parti si riferivano proprio al valore alla fine del periodo fiscale (sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010, in RtiD I-2011 n. 11t). In un altro caso, ricordato che ci si può discostare dal valore calcolato dall’autorità fiscale se si è verificata in prossimità del giorno determinante una cessione fra terzi indipendenti, questa Corte ha escluso che basti, a tal fine, un trasferimento di quote fra azionisti; nel caso concreto, era avvenuta nell’ambito di una divisione ereditaria (sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6 febbraio 2013, in RtiD II-2013 n. 9t).

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Emerge dalla giurisprudenza e dalle Istruzioni (Circolare n. 28) che queste ultime non vengono applicate nel caso in cui il valore venale dei titoli può essere determinato tramite un trasferimento rappresentativo oppure sostanziale tra terzi. La transazione può essere posteriore alla data determinante. Il Tribunale federale ha applicato tale principio per delle transazioni realizzate sino a sette mesi dopo la data determinante (sentenze TF 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14.1.2015 consid. 5.3.2.; 2C_504/2009 del 15.4.2010; 2A_590/2002 del 22.5.2003).

                                         3.3.2.

                                         Nel Commentario 2019 alle Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati (cfr. sito internet https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Kreisschreiben/KS28_Kommentar_2019_V20191213_FR_20200210.pdf, consultato il 24.2.2020), viene fatto il punto della situazione – a livello giurisprudenziale – in relazione alla cifra 2 punto 5, secondo la quale nel caso in cui i titoli di società non quotate in borsa e delle quali non si conosce alcuna valutazione, sono stati oggetto di un trasferimento sostanziale degli stessi tra terzi indipendenti, allora il valore venale da prendere in considerazione corrisponde al prezzo di acquisto. Si può derogare a tale principio in casi particolari ove ciò è giustificato dall’analisi dell’insieme delle circostanze determinanti. Il valore così determinato sarà mantenuto sino a che la situazione economica della società non viene considerevolmente modificata.

                                         Nel commentario si spiegano i concetti di “trasferimento sostanziale”, di “cambiamento considerevole della situazione economica”, di “titoli regolarmente negoziati”, di “trasferimento tra terzi indipendenti”, di “presa in considerazione del prezzo fissato nell’ambito di una transazione anteriore oppure posteriore alla data determinante”.

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Come già ricordato in precedenza, l’autorità fiscale ritiene che il prezzo del 51% del pacchetto azionario, venduto il 19.12.2012 a fr. 1'800'000.- non possa essere preso in considerazione, a motivo che, dal trasferimento in questione alla data determinante, e meglio il 31.12.2013, sia passato un lasso di tempo eccessivo.

                                         3.4.2.

                                         Nel Commentario 2019 si può leggere, a pagina 6 della versione francese, che né la Circolare n. 28, né la giurisprudenza del Tribunale federale hanno precisato cosa si debba intendere per tempo massimo da ritenere tra la data determinante per la valutazione del valore dei titoli e la data della vendita. Tale lacuna non permette ad ogni modo di poter concludere che il lasso di tempo possa essere illimitato e ciò in considerazione del fatto che il passaggio di un lungo periodo di tempo comporta, in regola generale, una modifica sostanziale della situazione economia di un’impresa come pure del contesto economico. Per ragioni sistematiche è parso dunque opportuno fissare un termine massimo e considerare che le vendite di titoli che vengono operate all’infuori di tale lasso di tempo – stabilito in 1 anno - non devono essere prese in considerazione, e ciò senza esaminarne i dettagli.

                                         Nelle Istruzioni si cita, a sostegno di tale termine, una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo (SB.2017.00116 del 21.2.2018), nella quale i giudici zurighesi hanno considerato che il periodo di 15 mesi tra la data determinante e la vendita della partecipazione fosse un lasso di tempo troppo lungo, mentre sarebbe stato adeguato uno di 12 mesi (cfr. sentenza citata consid. 3.1.3).

                                         3.4.3.

                                         Nel caso in esame, si può lasciare aperta la questione se sia eccessivo il lasso di tempo intercorso tra la vendita effettuata il 19.12.2012 e la data determinante, ovvero 31.12.2013 – invero di pochi giorni superiore all’anno – poiché nel caso concreto, come si dirà di seguito, è intervenuta una modifica nella situazione economica della società, tale per cui il prezzo pattuito il 19.12.2012 non può più essere preso in considerazione.

                                         3.5.

                                         3.5.1.

                                         Come visto, l’altro motivo per il quale l’autorità fiscale ha ritenuto che non sia più determinante il prezzo di vendita pagato è il fatto che, dalla vendita del 19.12.2012, la situazione economica della __________ è notevolmente mutata. Vi sarebbe stato un incremento sia dell’utile sia della cifra d’affari. In particolar modo, il fisco ha citato l’esempio esposto nella Circolare n. 28, nella quale si ritiene che l’aumento della cifra d’affari dell’8%, con, allo stesso tempo un aumento dell’utile del 107%, rappresenti una modifica essenziale della situazione economica della società. Nella decisione su reclamo, l’autorità fiscale sostanzia, dati alla mano, la modifica sostanziale della cifra d’affari e dell’utile tra il 2011 ed il 2012, come anche tra il 2012 ed il 2013 di __________.

                                         Occorre pertanto comparare i dati di bilancio del 2012 (anno della vendita di una parte del pacchetto azionario) e del 2013.

                                         3.5.2. Paragone cifra d’affari 2012 – 2013

                                         Dal conto economico del 2012 emerge come i ricavi da forniture e prestazioni erano stati di fr. 6'516'794.-. Dai dati del 2013, i ricavi erano di fr. 8'786'556.-. Nel 2013 si ha pertanto un aumento della cifra d’affari del 34.8 %, come rettamente accertato da parte dell’autorità fiscale.

                                         3.5.3. Paragone utile d’esercizio 2012 - 2013

                                         Dal conto economico del 2012, si evince come l’utile d’esercizio sia stato indicato in fr. 966'269.-. Nel 2013 l’utile era stato di fr. 1'827'228.-. Nel 2013 si ha pertanto un aumento dell’utile, secondo i dati di bilancio dell’89.1%.

                                         3.5.4.

                                         Si deve pertanto concludere come sia intervenuta, nel 2013, un’importante modifica della situazione economica della __________ – molto verosimilmente condizionata anche all’acquisto del pacchetto azionario da parte di una società legata al marchio __________ (cfr. articolo tratto dal quotidiano online la __________ del 3, consultato il 22.1.2020) -, tale per cui, come giustamente rilevato dall’UT non si poteva più prendere quale riferimento, per la valutazione da compiere il 31.12.2013, il prezzo pattuito il 19.12.2012 per la vendita del 51% delle azioni della società.

                                   4.   4.1.

                                         Si tratta infine di verificare se la valutazione dei titoli al 31.12.2013 sia stata effettuata correttamente da parte dell’autorità fiscale che ha applicato la Circolare n. 28.

                                         I ricorrenti ritengono in sostanza che, seguendo quanto indicato dalla precitata Circolare, dovrebbero poter far valere, nella sostanza, una passività di fr. 5'048'521.-. Per motivare questa richiesta ricorsuale si appoggiano al patto parasociale concluso con la controparte.

                                         In particolar modo, nel ricorso specificano che l’accettazione della valutazione fiscale eseguita in applicazione della Circolare 28 implicherebbe una “passività a carico del sig. RI 1 in data 31.12.2013. (…) L’Ufficio di tassazione considera un valore venale per azione di __________ di CHF 138'100, per un valore totale imponibile in capo al sig. RI 1 di CHF 6'766'900.-. Tuttavia il sig. RI 1 si è impegnato concedendo un’opzione call a cedere il restante 49% ad un prezzo prefissato come segue: Patrimonio netto a 31.12.2018 + EBIT medio dei tre esercizi fiscali precedenti. In base al metodo di valutazione definito nell’accordo parasociale risulta al 31.12.2013 un valore del 49% delle azioni di CHF 1'718'378.-“.

                                         Secondo i ricorrenti, la concessione di un’opzione call (che avrebbe potuto essere esercitata dalla società __________ nel caso in cui al 31.12.2018 il valore venale del 49% di __________ fosse stato superiore rispetto al valore determinato dalla formula contenuta nel contratto) corrisponderebbe ad una passività al 31.12.2013 di CHF 5'048'521.-, pari alla “(…) differenza tra la valutazione fiscale del 49% di __________ di CHF 6'766'900.- e l’obbligo di vendere in base all’opzione call ceduta a CHF 1'718'378.- calcolati in base alla formula prevista nel contratto”. Motivo per il quale, gli insorgenti ritengono che l’importo di fr. 5'048'521.- debba essere dedotto dalla sostanza.

                                         4.2. Patto parasociale del 19.12.2012

                                         4.2.1.

                                         Ora, come correttamente rilevato altresì dall’UT in sede di osservazioni al ricorso, facendo riferimento alla Circolare n. 28, i patti parasociali fra azionisti non hanno alcuna influenza sul valore intrinseco della società e quindi sul valore delle azioni ai fini dell’imposta sulla sostanza.

                                         Al punto 2 capoverso 4 delle Istruzioni viene infatti esplicitamente indicato come, per i titoli non quotati per i quali non si conosce alcun corso, il valore venale corrisponde al valore intrinseco e si determina secondo le regole di stima delle Istruzioni. I contratti di diritto privato, come ad esempio i patti parasociali, che restringono la trasmissibilità dei titoli, non hanno alcuna influenza sulla valutazione dei titoli.

                                         Pure nel Commentario alla Circolare n. 28, nella sua versione 2019, viene ribadito il concetto e viene menzionata della giurisprudenza cantonale in merito, che illustra i motivi per i quali non devono essere presi in considerazione (tra i quali pure quello che tali patti parasociali possono essere sciolti in qualsiasi momento mediante un accordo corrispondente). Nel Commentario si indica che prescindere dai patti parasociali per la valutazione dei titoli è corretto dal punto di vista legale. Questa conclusione viene pure basata su una sentenza del Tribunale di ricorso fiscale (Steuerrekursgericht) del Canton Zurigo (ST.2015.35 del 21.10.2015), nella quale i giudici zurighesi hanno respinto la richiesta degli azionisti di valutare i titoli secondo quanto stabilito nel patto parasociale, argomentando che in tali accordi non viene preso in considerazione il valore intrinseco della società (consid. 2 d bb).

                                         4.2.2.

                                         Come già ricordato in precedenza, questa Camera non vede motivo di scostarsi dalla Circolare n. 28 e dal relativo Commentario, ritenuto come il Tribunale federale, nella propria giurisprudenza (cfr. sentenza TF 2C_309/2013 del 18.9.2013, consid. 3.5.) ha indicato che è corretto riferirsi alle Circolari, a condizione che queste contengano una concretizzazione convincente delle normative legali. Tale situazione esiste in ambito di valutazione fiscale, motivo per il quale il Tribunale federale, nella sua prassi, si riferisce nelle proprie valutazioni alla Circolare n. 28, quantomeno in ambito di imposizione delle persone fisiche (cfr. anche sentenze 2C_881/2008 del 24.6.2010 consid. 2.3.; 2C_504/2009 del 15.4.2010 consid. 3.3.).

                                         Ne discende pertanto come non possa essere seguita la tesi dei ricorrenti che chiedono di dedurre una “passività” sulla sostanza al 31.12.2013, ritenuto che nella Circolare viene espressamente indicato che nella valutazione dei titoli non ci si deve riferire ai patti parasociali ed agli accordi di acquisto/vendita stipulati tra gli azionisti a dipendenza dell’andamento economico della società.

                                         4.3. Correttezza della valutazione dei titoli effettuata dall’UT sulla base della Circolare 28.

                                         4.3.1.

                                         I ricorrenti non censurano di per sé il metodo di valutazione seguito da parte dell’autorità fiscale per la determinazione del valore dei titoli.

                                         Dalla disamina della valutazione della __________ effettuata da parte dell’UTPG emerge che è stato applicato il “modello 1 secondo CM 7 e 8 (motivo: valore standard Cantone)”.

                                         4.3.2.

                                         Secondo la nota marginale nr. 7 della Circolare 28 delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte, i conti annuali servono come base per stabilire il valore di reddito. Per determinare il valore di reddito, vi sono a disposizione due modelli:

·         Modello 1: I conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il calcolo;

·         Modello 2: I conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per il calcolo.

                                         Ogni Cantone sceglie uno dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di richiedere l’applicazione dell’altro modello al Cantone competente per la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni seguenti.

                                         4.3.3.

                                         Nel commentario alla Circolare (edizione 2019, consultabile sul sito internet http://www.steuerkonferenz.ch) in merito alla nota marginale nr. 7, relativamente alla possibilità di scelta tra i modelli di stima viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due modelli non deve avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il valore venale da determinare. Tale possibilità non è infatti data ai detentori dei diritti di partecipazione. La società deve essere, invece, in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il modello standard del Cantone di domicilio. Il detentore della totalità dei diritti di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione al modello di stima, sino a che non riesce a dimostrare che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il detentore riesce ad apportare la prova, il metodo di stima può essere rivisto, con la collaborazione della società, secondo la nota marginale 5 della Circolare 28.

                                         La nota marginale 5 della Circolare indica che le istruzioni sono applicabili unicamente nel caso in cui l’insieme degli elementi necessari per stabilire la stima è conosciuto. È raccomandato all’autorità che procede alla stima di negoziarla con la direzione, un membro del Consiglio di amministrazione oppure ogni altra persona preposta nel caso in cui i documenti messi a disposizione (conti annuali, dossier di tassazione) non permettono di valutare la situazione economica di una società.

                                         4.3.4.

                                         Il Canton Ticino ha adottato come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alla Circolare nr. 28 versione 2019, p. 13).

                                         4.4.                                                                         

                                         4.4.1.

                                         La nota marginale n. 8 della Circolare n. 28 prevede che il valore di reddito si ottiene capitalizzando l’utile netto degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese oppure delle deduzioni menzionate alla nota marginale n. 9. Nel modello n. 1 l’utile netto dell’ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte.

                                         4.4.2.

                                         Non risulta dagli atti che la società abbia fatto richiesta di applicazione del modello n. 2, secondo cui si prendono in considerazione i tre esercizi precedenti (cfr. nota marginale 8 punto 2). Dagli atti richiamati dall’UTPG emerge invero che la valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza, trasmessi al Consiglio di Amministrazione della __________, è sempre stata effettuata secondo il modello 1 (cfr. anni dal 2012 al 2017).

                                         4.5.

                                         Motivo per il quale non vi è ragione di scostarsi dalla valutazione fiscale operata applicando la Circolare n. 28, così come preconizzato dalla costante giurisprudenza dell’Alta Corte.

                                   5.   5.1.

                                         5.1.1.

                                         Da ultimo i ricorrenti chiedono, in via subordinata, la riduzione forfettaria del 30% sulle azioni a favore del contribuente, detentore della quota minoritaria di __________ al 31.12.2013, in applicazione delle cifre 61 e seguenti della Circolare n. 28.

                                         5.1.2.

                                         In merito a tale richiesta, già sottoposta all’UT, l’autorità fiscale si era così espressa nella decisione su reclamo:

                                         “Per quanto riguarda invece la possibilità, per i detentori di quote minoritarie, di beneficiare di una riduzione forfetaria del 30% sul valore delle azioni, si osserva che tale riduzione non è ammessa quando la società distribuisce un dividendo adeguato. Un dividendo è considerato adeguato quando il rapporto tra il rendimento del titolo e il suo valore venale è almeno pari al tasso di riferimento calcolato sulla base di quanto previsto dalla marginale 63 delle citate Istruzioni. Nella fattispecie, per il calcolo del rendimento alla data della valutazione delle azioni (31.12.2013), ci si deve basare sulla media dei dividendi distribuiti nel corso dell’ultimo anno (2013) e dell’anno precedente (2012). Nel 2012 la società ha distribuito un dividendo di fr. 11'050 per azione, mentre nel 2013 non ne ha distribuiti. Il dividendo medio distribuito nei due anni risulta quindi essere di fr. 5'225.per azione. Considerato come il valore venale di un’azione sia di fr. 138'100, il relativo rendimento che ne deriva è pari al 4% (superiore al tasso di riferimento dell’1.6% valido per il 2013). Di conseguenza, il dividendo incassato non può essere qualificato come non adeguato ai sensi della Circolare CSI no. 28 (…), ragione per cui la riduzione forfetaria del 30% non può essere concessa”.

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         Secondo la cifra 61 capoverso 1 della Circolare n. 28, si tiene conto, tramite una riduzione forfettaria, dell’influenza ridotta esercitata da parte di un azionista minoritario nella direzione della società oppure nell’adozione delle decisioni durante l’assemblea generale, come anche della trasmissibilità ristretta delle quote sociali. Il capoverso 2 della cifra 61 prevede ad ogni modo che contratti di diritto privato, quali i patti parasociali fra azionisti che ostacolano la trasmissibilità dei titoli, rimangono senza influenza sulla valutazione degli stessi. Se il valore dei titoli viene calcolato applicando la cifra 2, capoverso 4 della Circolare, si può far valere – riservato quanto disposto alle cifre seguenti una deduzione forfettaria del 30%.

                                         5.2.2.

                                         Alla cifra 62 capoverso 1 viene in particolar modo indicato che la deduzione forfettaria viene accordata a tutte le partecipazioni inferiori oppure uguali al 50% del capitale sociale. Determinanti sono i rapporti di partecipazione alla fine del periodo fiscale. Il capoverso 3 della cifra 62 specifica che la deduzione forfettaria non viene accordata dal momento in cui il detentore di una partecipazione minoritaria esercita un’influenza determinante (diritto d’amministrazione comune [v. in caso di coniugi e partner registrati], addizione dei titoli [p. es. in caso di titoli trasferiti fiduciariamente a terzi, titoli sui quali il contribuente ha un diritto di usufrutto, ecc.], diritto di veto in una Sagl).

                                         5.3.

                                         5.3.1.

                                         Secondo la cifra 63 capoverso 1 della Circolare, nel caso in cui il contribuente riceve un adeguato dividendo, la deduzione non viene accordata. Al capoverso 2 della Cifra 63 come pure nel Commentario alla Circolare n. 28 viene illustrato come si fa a stabilire se un dividendo è adeguato.                                                

                                         5.3.2.                                                                      

                                         Si tratta pertanto di verificare se il dividendo, ricevuto nel 2012 da RI 1, pari a fr. 1'105'000.-, sia o meno adeguato ai sensi della Circolare ed impedisca l’applicazione della riduzione forfettaria del 30%.

                                         5.3.3.

                                         Secondo la Circolare un dividendo è considerato adeguato quando il rapporto tra il rendimento del titolo e il suo valore venale è almeno pari al tasso di riferimento calcolato sulla base della Cifra 63 della Circolare.

                                         Nella decisione su reclamo l’UT ha correttamente mostrato il calcolo per stabilire l’adeguatezza del dividendo.

                                         L’autorità fiscale, per determinare il rendimento del titolo, ha ritenuto che nel 2012 era stato distribuito un dividendo pari a fr. 1'105'000.- (e meglio fr. 11'050.- per azione) mentre che, nel 2013 __________ non aveva distribuito alcun dividendo. L’UT ha pertanto correttamente ritenuto che il rendimento medio (cfr. cifra 63 cpv. 3 della Circolare) fosse pari a fr. 5'525.- per azione. Considerato come, nel 2013, il valore venale di ogni singola azione era stato stabilito, secondo i criteri della Circolare in fr. 138'100.- per azione, il rendimento che ne deriva è del 4%: è perciò superiore al tasso di riferimento dell’1.6% per il 2013 (cfr. Commentario alla Circolare, versione in francese 2014, p. 75).                                         

                                         5.4.

                                         Per i motivi sovra esposti, l’UT ha applicato in maniera corretta la Circolare n. 28, concludendo come non potesse essere concessa la deduzione forfettaria del 30%. La decisione su reclamo merita pertanto piena tutela.

                                   6.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.                                      

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Nella misura in cui concerne l’IFD, il ricorso è irricevibile.

                                         1.2.  Nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 5’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 5’500.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2016.288 — Ticino Camera di diritto tributario 04.03.2020 80.2016.288 — Swissrulings