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Ticino Camera di diritto tributario 13.07.2016 80.2016.23

13. Juli 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,503 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Imposta di circolazione: ecoincentivi, calcolo in caso di immatricolazione di due veicoli con targa trasferibile

Volltext

Incarto n. 80.2016.23

Lugano 13 luglio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 9 febbraio 2016 contro la decisione del 1° febbraio 2016 in materia di imposta di circolazione 2016.

Fatti

                                  A.   La ditta RI 1 di __________, con scopo il controllo dei gas di scarico, degli impianti di combustione e la misurazione dei fumi e della loro nocività, detiene due autoveicoli:

Ø  una __________, immatricolata il 26 settembre 2000 (peso totale 2'240 Kg, potenza 121 kW);

Ø  una __________, immatricolata l’11 dicembre 2013 (peso totale 1'565 Kg, potenza 55 kW, emissioni CO2 79 g/km).

                                         I veicoli sono immatricolati con la targa trasferibile TI __________.

                                  B.   Con decisione dell’11 gennaio 2016, la Sezione della circolazione notificava alla società detentrice la tassazione dell’imposta di circolazione per il 2016, così commisurata:

                                         __________                     fr.  642.–

                                         __________                     fr.   62.– (20% di fr. 312.–)

                                         Bonus CO2 del 60%    -     fr.   37.– (60% di fr. 62.–)

                                         Totale                              fr.  667.–

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 gennaio 2016, contestando il calcolo dell’imposta. La società spiegava di usare prevalentemente la __________, meno inquinante, e solo saltuariamente e per viaggi mirati l’__________. Chiedeva quindi di applicare il bonus CO2 del 60% sull’intero costo teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________ (senza cioè la riduzione per targa trasferibile dell’80%) allo scopo di premiare il veicolo a bassa emissione di CO2. Il calcolo proposto era il seguente:

                                         __________                     fr.  642.–

                                         __________                     fr.   62.– (20% di fr. 312.–)

                                         Bonus CO2 del 60%    -     fr.  187.– (60% di fr. 312.–)

                                         Totale                             fr.  517.–

                                  D.   La Sezione della circolazione respingeva il reclamo, con decisione del 1° febbraio 2016, ponendo l’accento su quanto disposto dall’art. 9 della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore, secondo cui i veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto all’imposta più elevata (__________) e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20% (__________).

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 lamenta la carente motivazione della decisione impugnata, che non si confronterebbe con la richiesta di estendere il bonus CO2 sull’intero costo teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________. A suo avviso il sistema degli ecoincentivi non prenderebbe in debita considerazione i veicoli con targhe trasferibili penalizzando in tal modo chi ne avrebbe diritto.

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 1° marzo 2016, la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame, riprendendo le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, senza confrontarsi con le censure della contribuente.

Diritto

                                   1.   L’art. 9a della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che contro la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine di trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2).

                                         La citata disposizione di carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore alla fine del 2008, nell’ambito della legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale), è stato dunque introdotto anche in materia di imposte e tasse di circolazione dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

                                   2.   L’art. 105 cpv. 1 prima frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i rapporti intercantonali, i veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).

                                         L’imposta cantonale sui veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).

                                   3.   3.1.

                                         Come esposto in narrativa, la società ricorrente contesta, in via preliminare, la forma della decisione impugnata, che a suo dire non sarebbe entrata nel merito delle censure sollevate. La società insorgente lamenta in particolare la mancata risposta alla sua richiesta di applicare il bonus CO2 sull’intero costo teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________.

                                         3.2.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         3.3.

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

                                         3.4.

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, in linea di principio, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         Ciò che non è tuttavia il caso nella presente fattispecie. La motivazione della decisione impugnata, seppur succinta, consente senz’altro di comprendere le ragioni per le quali la Sezione della circolazione ha confermato la fattura di fr. 667.–. In particolare, l’autorità non si è limitata a richiamare l’art. 9 LIC, secondo cui i veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto all’imposta più elevata e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20%, ma ha anche aggiunto che “un uso limitato di uno dei due veicoli immatricolati con targa trasferibile non è tenuto in considerazione per il calcolo dell’imposta di circolazione annuale”. Ne consegue che la censura formale deve essere respinta.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 1 cpv. 1 LIC, ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

                                         a)   fr. 10.– per i carri a mano provvisti di motore;

                                         b)   fr. 21.– per ciclomotori;

                                         c)   fr. 52.– + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;

                                         d)   un supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;

                                         e)   fr. 158.– + peso totale (kg) x potenza (kw DIN)

                                                                                             560

                                              per le automobili sino a kg 3500 e le automobili pesanti;

                                              fr. 105.– + (5,70 x potenza (kw DIN) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e i tricicli a motore oltre kg 1000 (peso a vuoto);

                                              fr. 105.– + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;

                                              fr. 105.– + (10 x potenza (kw DIN) per gli altri autoveicoli pesanti);

                                         f)    fr. 125.– per gli autoveicoli d’epoca;

                                              fr. 90.– per i motoveicoli d’epoca;

                                         g)   fr. 5.– per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;

                                         h)   fr. 105.– per i rimorchi con peso totale < 750 kg;

                                              fr. 150.– per i rimorchi con peso totale > 750 kg e < 3500 kg;

                                              fr. 200.– per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e < 10000 kg;

                                              fr. 300.– per i rimorchi con peso totale > 10000 kg;

                                         i)    fr. 630.– per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;

                                              fr. 380.– per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;

                                         l)    fr. 190.– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;

                                         m)  fr. 125.– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;

                                         n)   fr. 125.– per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;

                                         o)   fr. 125.– per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;

                                         p)   fr. 65.– per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);

                                         q)   fr. 21.– per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;

                                         r)    fr. 80.– per i veicoli a motore agricoli.

                                         4.2.

                                         L’art. 1a LIC introduce gli ecoincentivi mediante l’applicazione di un coefficiente di moltiplicazione (bonus/malus) per i veicoli di nuova immatricolazione di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 1 cpv. 1 LIC.

                                         Il coefficiente di moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo (art. 1a cpv. 2 LIC). Il Consiglio di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite modalità di applicazione (art. 1a cpv. 3 LIC). Alle emissioni di CO2 per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni generate nella produzione di carburante o dell’energia di trazione (art. 1a cpv. 4 LIC). Il Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il coefficiente di moltiplicazione alfine di garantire la neutralità finanziaria (art. 1a cpv. 5 LIC).

                                   5.   5.1.

                                         Contrariamente a quanto sembrerebbe emergere da una prima lettura della decisione impugnata, la società ricorrente non contesta l’assoggettamento della sola __________ al sistema degli ecoincentivi, né tanto meno la regola sancita dall’art. 9 LIC, secondo cui i veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile possono essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo soggetto all’imposta più elevata (__________) e, per l’altro veicolo, la percentuale del 20% (__________).

                                         Gli argomenti sollevati dalla società insorgente attengono piuttosto alla possibilità di calcolare l’ecoincentivo sull’intera imposta di circolazione dovuta per la __________, senza cioè la riduzione per targa trasferibile dell’80%. La ricorrente sottolinea in particolar modo che l’art. 1a LIC non prenderebbe in debita considerazione i veicoli con targhe trasferibili, vanificando in tal modo gli effetti stessi degli ecoincentivi.

                                         5.2.

                                         A torto. Il sistema degli ecoincentivi, come recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, si prefigge di indurre l’automobilista ad attuare delle scelte sostenibili dal profilo energetico e ambientale, incoraggiandolo ad optare per un veicolo efficiente attraverso l’applicazione di un bonus sull’imposta di circolazione, da un lato, e scoraggiandolo attraverso l’applicazione di un malus (cfr. Messaggio n. 6774 del 9 aprile 2013 concernente la modifica della LIC, p. 16). Dal 1° gennaio 2014 è in vigore un nuovo sistema di calcolo dei bonus-malus, che si fonda esclusivamente sulle emissioni di CO2 di ciascun veicolo, così da poter garantire un’indipendenza dagli adeguamenti annuali delle categorie di efficienza energetica (stabiliti dalla Confederazione) e una gestione dei coefficienti di moltiplicazione (fattore K) sotto il diretto controllo dell’autorità cantonale. Altro obiettivo della modifica legislativa era quello di far pagare un minimo d’imposta di circolazione annua a tutti i veicoli, senza esoneri o eccezioni, in quanto tutti usufruiscono della infrastruttura stradale cantonale ed è quindi giusto che contribuiscano al suo finanziamento. Da qui la definizione di una forchetta per il fattore K da 0.2 a 1.8 contenuta nell’attuale formulazione dell’art. 1a cpv. 2 LIC (cfr. Messaggio cit., p. 17).

                                         Il calcolo proposto dalla società ricorrente, che vorrebbe applicare il bonus CO2 del 60% sull’intero costo teorico dell’imposta di circolazione dovuta per la __________ (fr. 312.– anziché fr. 62.–), senza cioè considerare la riduzione per targa trasferibile dell’80%, contraddice manifestamente gli obiettivi perseguiti dalla modifica legislativa appena esposta. Non solo perché la ricorrente non pagherebbe alcun importo per la __________ che, per sua stessa ammissione, è l’automobile che usufruisce maggiormente dell’infrastruttura stradale cantonale (a fronte di un’imposta dovuta di fr. 62.–, il bonus CO2 ammonterebbe infatti a fr. 187.–), ma anche perché così facendo trasferirebbe una parte degli ecoincentivi sulla seconda automobile, l’__________, decisamente meno efficiente dal profilo energetico e ambientale (274 g/km di emissioni CO2 contro i 79 g/km della prima).

                                         5.3.

                                         A nulla vale il richiamo del nuovo art. 1a cpv. 3 LIC, secondo cui il Consiglio di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite modalità di applicazione.

                                         Tale capoverso si riferisce in particolare ai veicoli senza dati sulle emissioni di CO2 oppure ai veicoli elettrici immatricolati prima dell’entrata in vigore della presente modifica, che si troverebbero a pagare l’imposta di circolazione dalla quale erano esonerati (cfr. Messaggio cit., p. 21). Non invece ai veicoli immatricolati con lo stesso numero di targa trasferibile, poiché lo spirito della legge, contrariamente a quanto sembra sostenere la società ricorrente, è proprio quello di assoggettare all’imposta sulla circolazione tutti i veicoli che usufruiscono delle infrastrutture stradali, compresi quelli ad emissione zero.

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della società ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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