Incarto n. 80.2016.109
Lugano 20 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 maggio 2016 contro la decisione del 30 marzo 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- RI 1, domiciliata a Teufen (AR), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
- non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, neppure dopo la diffida del 16 dicembre 2015, con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.–;
- la contribuente ha contestato la multa in questione, con scritto del 12 febbraio 2016 in lingua tedesca, nel quale ha argomentato di non essere contribuente nel Canton Ticino;
- con scritto del 15 febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine di dieci giorni per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile;
- non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 30 marzo 2016 l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto “tardivo”, cioè per essere “stato consegnato alla posta svizzera o… trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni” e non avendo la reclamante giustificato e documentato i motivi del ritardo;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare, contestando di essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, essendo la sua proprietà immobiliare gravata da usufrutto.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in considerazione del fatto che sarebbe stato interposto tardivamente;
- come ricordato in narrativa, il reclamo contro la decisione con cui l’Ufficio di tassazione gli ha inflitto la multa è stato redatto dalla contribuente in lingua tedesca;
- per questo motivo, l’Ufficio di tassazione le ha attribuito un termine di dieci giorni per presentare un reclamo in lingua italiana (cfr. lettera del 15.2.2016);
- infatti, l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- in queste circostanze, la motivazione della decisione impugnata appare del tutto incongruente con la situazione di fatto descritta: se il vizio che inficiava il reclamo era costituito dall’inosservanza del requisito della lingua ufficiale, non si comprende come possa la decisione dichiarare irricevibile il gravame per inosservanza del termine di reclamo;
si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- l’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti: una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W);
- nel caso in esame, la motivazione della decisione appare in palese contraddizione con il contenuto della stessa;
- ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 30 marzo 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: