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Ticino Camera di diritto tributario 13.07.2015 80.2015.55

13. Juli 2015·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,507 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, inosservanza dei requisiti formali, inoltro della dichiarazione solo con il ricorso, tassazione passata in giudicato

Volltext

Incarti n. 80.2015.55 80.2015.56

Lugano  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 28 febbraio 2015 contro la decisione del 27 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________, celibe, è direttore dell’__________.

                                         Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2013, nonostante un primo richiamo e una diffida, con decisione 18 novembre 2014 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.– e gli attribuiva un termine di venti giorni per adempiere i suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

                                  B.   Con decisione del 21 gennaio 2015, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stimato in fr. 82'700.– per l’IC ed in fr. 85'300.– per l’IFD.

                                         Nella motivazione allegata veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova. L’Ufficio di tassazione aggiungeva inoltre che un eventuale reclamo non conforme a tali requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 5 febbraio 2015, nel quale si limitava a scusarsi per non aver inoltrato prima la relativa documentazione, promettendo di provvedervi al più presto.

                                         Con lettera del 10 febbraio 2015, inviata tramite posta APlus, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente al contribuente, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento. Lo invitava in particolare a presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati entro il termine legale di reclamo, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         La lettera rimaneva senza risposta.

                                  D.   L’autorità di tassazione, con successiva decisione del 27 febbraio 2015, dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando che quest’ultimo non era conforme ai requisiti di legge e che, neppure dopo che gli era stato attribuito un termine per sanarlo, il reclamante aveva fornito la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

                                  E.   Con scritto del 28 febbraio 2015, il contribuente produceva la dichiarazione d’imposta.

                                         Così richiesto dall’autorità di tassazione, con successiva lettera del 24 marzo 2015, RI 1 confermava la sua volontà di considerare lo scritto in discussione quale ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                         L’incarto fiscale è stato infine trasmesso a questa Camera per competenza.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal contribuente, in quanto non conforme ai requisiti di legge. A questa Camera è pertanto precluso l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve limitarsi a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.3.

                                         La giurisprudenza ha inoltre precisato che una tassazione d’ufficio si considera arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione d’ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).

                                         La giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d’ufficio viene confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d’ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tale fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l’inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).

                                   3.   3.1.

                                         Con la decisione qui impugnata, come detto, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, vista la mancata produzione della necessaria documentazione. Solo in questa sede il ricorrente ha prodotto la dichiarazione d’imposta 2013, corredata dai necessari documenti (certificato di salario, attestazione concernente i contributi di previdenza, attestato fiscale dell’assicurazione malattia e vari estratti bancari).

                                         3.2.

                                         Quand’anche si dovesse considerare completa la dichiarazione d’imposta presentata dal ricorrente, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, rimane in ogni caso legittima.

                                         Sebbene nella motivazione della decisione di tassazione del 21 gennaio 2015 avesse indicato con estrema chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il contribuente si è infatti limitato a reagire scusandosi per il ritardo e promettendo di produrre al più presto la documentazione richiesta. Malgrado un ulteriore sollecito dell’autorità di tassazione, con il quale attirava nuovamente la sua attenzione sui requisiti di forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per apprezzamento, il ricorrente ha lasciato che la decisione stessa diventasse esecutiva. Ai fini del presente giudizio, è quindi del tutto irrilevante che abbia (finalmente) provveduto a presentare la dichiarazione d’imposta ripetutamente richiesta dall’Ufficio di tassazione.

                                         3.3.

                                         Si aggiunga infine che la dichiarazione d’imposta (finalmente) presentata dal contribuente non prova in ogni caso la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

                                         Una tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato erroneamente un punto di vista essenziale (cfr. RF 67/2012 p. 59 = RDAF 2012 II p. 283, consid. 3.1). Nel caso in esame, per contro, le entrate considerate corrispondono a quanto dichiarato dal ricorrente. A colpire è semmai l’entità delle spese professionali dichiarate (di fr. 29'222.–), ove si pensi appena che il ricorrente dispone di un immobile a __________ ed è quindi altamente verosimile che non rientri quotidianamente a __________, e delle spese di gestione e manutenzione degli immobili (di fr. 24'767.–), calcolate forfettariamente sul totale dei redditi dichiarati e non soltanto sui redditi immobiliari.

                                   4.   Alla luce delle considerazioni precedenti il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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