Incarti n. 80.2015.53 80.2015.54
Lugano 20 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 marzo 2015 contro la decisione del 12 marzo 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. La RI 1 è una società a garanzia limitata, costituita nel 2000, con lo scopo di acquistare e vendere merci e prodotti d’ogni genere, segnatamente materie e prodotti del settore edile. Ricevuta la dichiarazione d’imposta della contribuente, per il periodo fiscale 2013, senza allegati, l’RS 1 le ha ritornato il modulo, con scritto del 21 luglio 2014, con il quale le ha attribuito un termine fino al 31 agosto 2014 per inviargli il conto d’esercizio e il bilancio. Secondo l’au-torità fiscale, infatti, la circostanza che la società non avesse svolto “nessuna attività” non costituiva “motivo valido per sottrarsi dal presentare una contabilità, bastando a tal fine “aggiornare il bilancio dell’anno 2013”.
Non avendo la contribuente dato seguito all’invito dell’autorità di tassazione, quest’ultima l’ha diffidata il 25 settembre 2014 e le ha poi inflitto una multa di 300 franchi per violazione degli obblighi procedurali, con decisione del 28 ottobre 2014.
B. Con decisione del 12 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD 2013, nella quale ha commisurato l’utile imponibile in fr. 15'000.– ed il capitale imponbile in fr. 35'000.–. Nella motivazione, ha rilevato che la contribuente avrebbe potuto impugnare la tassazione d’uf-ficio solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe in tal caso dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova. La avvertiva pertanto che, se non fossero stati allegati “almeno il bilancio e il conto economico”, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Non ritirato, l’invio contenente la decisione in questione ritornava al mittente alla scadenza del termine di giacenza.
C. Il 26 febbraio 2015, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, argomentando di non svolgere più alcuna attività fin dal 2010-2011. Sosteneva di aver preso conoscenza della decisione di tassazione d’ufficio solo il 23 febbraio 2015, “quando è stato interpellato il signor __________ dell’Ufficio tassazione di __________ per chiarire dei dati discordanti sulla tassazione 2013 del signor __________”. Riconoscendo di aver sempre disatteso i richiami ricevuti negli ultimi anni “per la presentazione di una documentazione completa”, la reclamante ha sottolineato di aver “comunque sempre inoltrato la notifica di tassazione anno dopo anno, seppur non completa”. Al reclamo erano allegati il bilancio e il conto economico.
D. L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 12 marzo 2015. Rilevato che la raccomandata contenente la decisione di tassazione non era stata ritirata entro il termine di giacenza del 22 dicembre 2014, ha argomentato che il termine di reclamo decorreva da tale data. Il reclamo, presentato il 26 febbraio 2015, era pertanto tardivo.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula l’annullamento della tassazione d’ufficio, a suo dire “manifestamente inesatta” e ribadisce la tempestività del reclamo interposto all’Ufficio di tassazione.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, sostenendone la tardività.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla noti-ficazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tas-sazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo pre-vista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosser-vanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.3.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.4.
Tornando all’esame della fattispecie, la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata alla ricorrente per raccomandata il 12 dicembre 2014. Secondo le indicazioni agli atti, l’ultimo giorno di giacenza alla posta è il 22 dicembre 2014. Ne consegue che il termine di trenta giorni, per interporre reclamo, ha iniziato a decorrere il giorno dopo. Il reclamo, inviato dalla contribuente solo il 26 febbraio 2015, era dunque palesemente tardivo.
L’insorgente non adduce peraltro alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi ad argomentare di essere venuta “a conoscenza della notifica solo in data 23 febbraio 2015”. Non viene cioè sostenuto alcun impedimento di natura oggettiva, che possa aver ostacolato la notificazione regolare della decisione dell’au-torità fiscale.
Si deve peraltro sottolineare che dagli atti risultano analoghi problemi nella corrispondenza fra la contribuente e l’Ufficio di tassazione nei periodi fiscali precedenti. In altri casi, cioè, le tassazioni, allestite per apprezzamento a causa della mancata collaborazione della società contribuente, sono state intimate per raccomandata ma sono poi ritornate al mittente senza essere state ritirate.
3. La decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo della contribuente, deve pertanto essere confermata. Ciò preclude a questa Corte la facoltà di esaminare il merito della decisione dell’autorità di tassazione, ed in particolare il calcolo, che la ricorrente considera manifestamente inesatto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: