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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2016 80.2015.196

19. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,583 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Imposta sulla sostanza: imponibile, crediti nei confronti dei figli, non stralcio sulla base dell’affermazione di avere effettivamente fatto donazioni e non prestiti ai figli

Volltext

Incarto n. 80.2015.196

Lugano 19 dicembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretari

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 18 settembre 2015 contro la decisione del 19 agosto 2015 in materia di IC 2013.

Fatti

                                  A.   __________, nata nel 1914, è deceduta il 16.11.2014. Gli eredi sono i figli RA 1 e RI 1. La dichiarazione d’imposta 2013 è stata inoltrata il 10 settembre 2014 ed è stata sottoscritta da __________, in quanto la madre era stata trasferita in casa di riposo a fine estate 2014. Nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione, sono stati indicati, fra gli altri, i seguenti crediti (prestiti senza interessi):

                                         __________

                                  fr.   90'000.–

                                         Con una lettera del 20 ottobre 2014, __________ si è rivolta all’RS 1 (di seguito UT), indicando come il padre, __________, deceduto nel marzo 1998, avesse dato ai figli degli anticipi ereditari. Onde poter disporre di tali somme, __________ avrebbe fatto emettere ipoteche su beni immobiliari di sua proprietà. Nel corso degli anni le ipoteche sarebbero state estinte in concomitanza con la vendita degli stabili. RI 1 postulava pertanto un incontro con l’Ufficio di tassazione per correggere la dichiarazione, stralciando dagli attivi i prestiti figuranti nella partita fiscale della madre, di fr. 620'000.- nei confronti dei figli, trattandosi a suo avviso di anticipi di eredità.

                                         Dopo una serie di incontri tenutisi presso l’UT di __________ (dei quali peraltro non v’è verbale), con decisione 17.6.2016 l’UT di __________, per quanto concerne la sostanza indicata per l’imposta cantonale riprendeva dalla dichiarazione l’importo di fr. 739'940.- relativo ai titoli e capitali. Nelle motivazioni si indicava: “Crediti nei confronti di RA 1 e di RI 1 esposti come in precedenza”. Il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 34'900.- e la sostanza imponibile in fr. 651'000.-.

                                  B.   Con reclamo 25/26.6.2015 la RI 1 insorgeva avverso la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013, limitatamente all’imposta cantonale. In particolare veniva contestata la mancata correzione della posizione “Titoli e capitali”, che avrebbe dovuto essere di fr. 119'940.- anziché fr. 620'000.-. I reclamanti ritenevano come i prestiti, indicati nella dichiarazione fiscale della defunta madre, non dovessero essere considerati tali, ma come anticipi ereditari. Gli insorgenti precisavano di non chiedere una revisione delle decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, ma postulavano la correzione delle tassazioni ancora aperte o in fase d’emissione.

                                  C.   Con decisione 19.8.2015 l’UT respingeva il reclamo presentato dalla RI 1 con la seguente motivazione:

                                         1.“(...) contrariamente a quanto affermato nel reclamo della sua dichiarazione d’imposta del 1997/1998 (situazione al 01.01.1997) il defunto signor __________ dichiarava tra l’altro i crediti seguenti:

                                         Credito verso __________ (genero) fr. 120'000

                                         Credito verso __________ (figlia) fr. 175'000              

                                         Credito verso __________ (figlio) fr. 325'000             

                                         2. (...) che in seguito al decesso del signor __________, la cui erede unica era la moglie __________, nelle sue dichiarazioni d’imposta dal 1999 al 2010 la signora __________ ha sempre dichiarato i valori seguenti:

                                         Credito verso __________ (genero) fr. 120’000

                                         Credito verso __________ (figlia) fr. 175’000

                                         Credito verso __________ (figlio) fr. 325’000

                                         3. Che dal 2011 al 2013 da parte della signora __________ sono stati dichiarati i valori seguenti:

                                         Credito verso __________ (modifica delle generalità del debitore) fr. 120’000

                                         Credito verso __________ fr. 175’000

                                         Credito verso __________ fr. 325’000

                                         4. che non risultano essere mai stati precedentemente notificati e quindi nemmeno imposti gli anticipi ereditari concessi alla figlia __________ (120'000 nel 1979 e 175'000 nel 1985) ed al figlio __________ (200'000 nel 1988 e 125'000 nel 1995).

                                         5. che quindi al momento del decesso del signor __________ i crediti citati per complessivi fr. 620'000 nei confronti del genero (fr. 120'000) della figlia (fr. 175'000) e del figlio (fr. 325'000) sono stati considerati nell’attivo successorio

                                         6. che infine in quanto erede unica del defunto signor __________ la signora __________ è diventata di fatto creditrice nei confronti del genero e della figlia; l’ufficio di tassazione di __________ decide di confermare  l’imposizione di fr. 620'000.-

                                         Il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 34'900.- e la sostanza imponibile in fr. 651'000.-.

                                  D.   Con ricorso 18.9.2015 la CE fu RI 1 insorge avverso la decisione su reclamo. I ricorrenti espongono i medesimi argomenti già sollevati in sede di reclamo. Ritengono che i soldi che sono stati loro dati da parte di __________ fossero da considerare come anticipi ereditari e non come prestiti. I ricorrenti sostengono di essersi avveduti dell’errore a partire dal momento in cui RI 1 era stata trasferita presso la casa di riposo, con conseguenza del pagamento di un’importante retta. Gli insorgenti spiegano inoltre di non aver chiesto ristorni per gli ultimi 15 anni, durante i quali la madre aveva pagato molte più tasse di quanto avrebbe dovuto.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).                                

                                         Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

                                         1.2.

                                         Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

                                         1.3.

                                         Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

                                         Quanto alla valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud, op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).

                                         In questo senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

                                   2.   2.1.

                                         Con il loro ricorso, gli eredi della defunta RI 1 sostengono che quest’ultima avrebbe erroneamente dichiarato di vantare dei crediti nei confronti dei figli (ed anche del genero). Infatti, fra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta, il suo defunto marito, __________, aveva voluto, al momento in cui aveva dato parte dei suoi beni al genero, alla figlia ed al figlio, concedere loro degli anticipi ereditari e non dei prestiti.

                                         Di parere contrario l’UT che, riprendendo i dati contenuti non solo nella dichiarazione d’imposta della defunta RI 1, relativa al periodo fiscale litigioso, ma anche in quella presentata da __________ per il periodo fiscale 1997/1998 (lo stesso è deceduto il 6.3.1998), come pure nell’inventario stilato dopo la morte di quest’ultimo, ritiene che gli importi in discussione corrisponderebbero a crediti derivanti da prestiti concessi a genero, figlia e figlio.

                                         2.2.

                                         L’art. 142 cpv. 1 LT, prevede che all’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza controprestazione corrispondente. L’art. 142 cpv. 2 lit. c LT dispone che siano in particolare donazioni gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione. L’attuale art. 154 cpv. 1 lit. f LT prevede che sono esenti dall’imposta di successione e donazione il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.

                                         L’esenzione dal pagamento dell’imposta di cui all’art. 154 cpv. 1 lit. f LT anche per i discendenti è stata introdotta con la modifica della Legge tributaria ticinese del 6 febbraio 2000, in vigore dal 1° gennaio 2000 (cfr. BU 2000 p. 75), mentre l’esenzione delle liberalità tra coniugi era già prevista a contare dal 1° gennaio 1995.

                                         Sino quindi al 1°.1.2000, gli anticipi ereditari concessi dagli ascendenti ai discendenti erano imponibili con un’aliquota variabile tra l’1% e l’8,5%. Nel caso poi di donazioni tra suocero e genero, come nel caso della pretesa liberalità fatta da __________ a __________ (marito della figlia), le aliquote variavano dal 12.6% al 32% (cfr. Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Agno, 1995, p. 112 e 113).

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Come visto, nel caso concreto, la RI 1 lamenta genericamente un errore – compiuto prima da __________, poi da RI 1 - nella compilazione delle dichiarazioni di tassazione per i periodi fiscali precedenti, ritenendo come quelli che il fisco ha considerato “prestiti” sarebbero invece da interpretare quali “anticipi ereditari”.

                                         In particolare, nel ricorso si sostiene come __________ avrebbe lasciato degli anticipi di eredità: alla figlia RI 1 nel 1979 fr. 120'000.-, nel 1985 fr. 175'000.-., e al figlio RA 1 fr. 200'000.nel 1988 e fr. 125'000.-  nel 1995.

                                         2.3.2.

                                         Dalla disamina dell’elenco dei titoli facente parte della dichiarazione fiscale 1997/1998 di __________ e di RI 1 si evince che vi figurano i crediti concessi al genero __________ per fr. 120'000.-, alla figlia RI 1 di fr.175'000.-, al figlio RA 1 di complessivi fr. 325'000.-.

                                         I crediti sopradescritti venivano parimenti riportati nell’inventario allestito dopo il decesso del contribuente (__________è deceduto il __________) (ex art. 171 ss. LT).

                                         2.3.3.

                                         Nelle dichiarazioni fiscali 2011 e 2012 di RI 1 i prestiti in parola venivano sempre esposti nell’elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitale (modulo 2).

                                         Inoltre, il 24.9.2009 RI 1 ha concesso un ulteriore prestito a RA 1 di fr. 90'000.-. Tale prestito veniva indicato nella dichiarazione di tassazione unitamente agli altri.

                                         Per sua parte, nella dichiarazione fiscale per il periodo 2009, RA 1 non indicava di aver beneficiato di alcuna donazione (come da lui preteso).

                                         2.3.4.

                                         Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT 80.2015.197 consid. 2.4; sentenza TF 2C_109/2015 del 1°.9.2015 consid. 4.1.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         2.3.5.

                                         Nel caso di specie, i qui ricorrenti non hanno dimostrato, per i pretesi anticipi ereditari concessi da __________ tra il 1979 ed il 1995, di aver corrisposto un’imposta sulla donazione. Se, come sostengono, gli importi da loro ricevuti non fossero stati dei prestiti bensì degli anticipi ereditari, avrebbero infatti dovuto essere dichiarati. All’epoca, in effetti, tali elargizioni ai discendenti (soggette all’imposta sulla donazione ex art 142 cpv. 2 lit. c LT) non erano esenti dall’imposta, ma al contrario erano imponibili fiscalmente.

                                         Questo ragionamento vale a maggior ragione per il prestito di fr. 120'000.-, che nell’elenco titoli per il 1997/1998 risulta concesso ad __________, marito di RI 1, e che solo in un secondo tempo è stato attribuito alla stessa RI 1. Se l’elargizione fosse stata una donazione (come preteso dai ricorrenti), avrebbe dovuto di conseguenza essere sottoposta all’imposta sulle donazioni, non potendo entrare in considerazione neppure un’eventuale esenzione delle liberalità fra ascendenti e discendenti.

                                         2.3.6.

                                         Anche per quanto concerne il prestito di fr. 90'000.- ricevuto da parte di RA 1 nel 2009, quando era invece già in vigore l’esenzione dall’imposta di donazione per l’anticipo ereditario ricevuto dal discendente ex art. 154 cpv. 1 lit. f LT, si rileva come RI 1 abbia continuato a dichiarare tale elargizione quale prestito. E lo stesso RA 1, nella sua dichiarazione fiscale del 2009, non ha indicato di aver ricevuto una donazione di fr. 90'000.da parte della madre RI 1 (nonostante esente da imposizione).

                                         Va anche rilevato come RA 1 abbia dichiarato nei suoi debiti un importante attestato carenza beni di fr. 586'000.-. La ricezione di un anticipo ereditario, come da lui sostenuto, avrebbe comportato, almeno parzialmente, un ritorno a “miglior fortuna” ex art. 265 cpv. 2 LEF, ciò che avrebbe permesso in linea teorica ai suoi creditori una nuova esecuzione in relazione all’attestato di carenza beni.

                                         2.3.7.

                                         Si aggiunga anche che, nella dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2013, vi è una comunicazione rivolta all’UT: “Purtroppo, a seguito di malattia, non sono in grado di sottoscrivere la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2013. Autorizzo pertanto mia figlia RI 1 a provvedere in merito. (...)”.

                                         La dichiarazione per il 2013 – che attestava tutti i prestiti/crediti indicati – è infatti stata sottoscritta da RI 1, che fa appunto parte, unitamente a RI 1 della RI 1.

                                         Appare difficilmente compatibile con il principio della buona fede l’affermazione di __________, contenuta nella lettera indirizzata all’UT il 20 ottobre 2014, di essere venuta a conoscenza della erronea indicazione delle pretese donazioni da parte della madre “circa un mese fa quando hanno trasferito la madre nella casa di riposo __________ di __________”, se si considera che si tratta della stessa persona che proprio poco più di un mese prima (il 10 settembre 2014) aveva sottoscritto la dichiarazione d’imposta della madre, nella quale erano elencati tutti i crediti in discussione.

                                         2.3.8.

                                         Riassumendo, agli atti vi sono sia copia dell’elenco titoli inserito nella dichiarazione di tassazione 1997/1998 di __________, sia copia dell’inventario fiscale a seguito del decesso di __________, che riportano entrambi l’esistenza dei prestiti sopradescritti. RI 1, facente parte della RI 1 ha sottoscritto la dichiarazione di tassazione per il 2013 per conto della madre, nella quale erano inseriti i crediti.

                                         A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno comprovato di aver pagato le imposte di donazione per le elargizioni ricevute prima del 2000 e che per quanto riguarda il prestito di fr. 90'000.- effettuato a favore di RA 1, lo stesso non risulta come donazione nella dichiarazione fiscale di quest’ultimo.

                                         Visto tutto quanto precede, la sostanza commisurata dall’UT per il periodo fiscale 2013 è corretta ed i prestiti inseriti – essendo crediti – fanno parte della medesima.

                                         Ne deriva che l’imposta sulla sostanza è stata calcolata rettamente.

                                   3.   Il ricorso è respinto. La decisione impugnata merita tutela. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della RI 1.

Per questi motivi,

visti per le spese visto l’art.231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -   ; -   .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         segretaria:

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