Incarti n. 80.2014.92 80.2014.93
Lugano 25 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 aprile 2014 contro la decisione del 12 marzo 2014 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, di formazione meccanico, lavora alle dipendenze della __________ SA di __________. La moglie RI 2 lavora per le __________ SA di __________ quale autista.
Nella dichiarazione fiscale 2011, i contribuenti facevano valere spese professionali per, rispettivamente, fr. 15'690.– (il marito) e fr. 7'532.– (la moglie). Per quanto qui di interesse, il marito chiedeva la deduzione di quattro trasferte giornaliere con il veicolo privato, per un importo complessivo di fr. 12'190.–.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 febbraio 2014, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per l’IC ed in fr. 71'100.– per l’IFD.
L’autorità aveva in particolare ammesso la deduzione delle spese di trasporto del marito nella limitata misura di fr. 4'928.–. Nel contempo aveva tuttavia aggiunto la deduzione per doppia economia domestica di fr. 3'200.–, spiegando nella motivazione allegata che “la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa”.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 febbraio 2014, contestando le correzioni operate dall’autorità di tassazione. Sottolineava, in primo luogo, che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro misurava, in realtà, 19.2 chilometri. Poneva quindi l’accento sulla necessità di rincasare per cucinare il pranzo ai figli minorenni, studenti alla scuola media di __________.
D. L’autorità di tassazione, con decisione su reclamo del 12 marzo 2014, accoglieva parzialmente la richiesta del contribuente e rettificava in fr. 6'095.– le spese di trasporto, con la seguente motivazione:
Per quanto riguarda la trasferta in macchina vengono concessi i 20 km richiesti, ma come in sede di tassazione solo per una andata e un ritorno al giorno.
Si comprende molto chiaramente la ragione per cui il signor RI 1 rientra quotidianamente al domicilio, ma le ragioni famigliari non rientrano in linea di conto nella decisione se consumare un pasto al domicilio o fuori domicilio. In mancanza di ragioni mediche specifiche che impediscono di consumare il pasto a domicilio, il fisco deve concedere la soluzione finanziariamente meno onerosa, cioè quello del pasto fuori domicilio.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione delle spese di trasporto dichiarate di fr. 12'190.–. In via subordinata chiedono che gli venga almeno riconosciuta “l’eventuale spesa subita per una partecipazione al servizio mensa scolastico di entrambi i figli”.
F. Nelle proprie osservazioni del 12 maggio 2014, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame, nella misura in cui i costi di trasferta siano effettivamente a carico del ricorrente. Se, per contro, dovesse risultare, da altri accertamenti, che i costi di trasferta richiesti in deduzione non sono in realtà sostenuti dal ricorrente, l’autorità propone che l’incarto gli venga retrocesso per una nuova decisione su reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
1.2.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).
1.3.
Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza federale), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 seconda frase dell’ordinanza federale).
2. Nel caso in esame, l’uso del veicolo privato per le trasferte quotidiane dal luogo di domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) non è mai stato messo in discussione. L’autorità di tassazione, in sede di reclamo, ha inoltre rettificato in 20 chilometri la distanza del tragitto, riconoscendo quanto indicato dai contribuenti nella dichiarazione fiscale.
L’unico motivo di litigio rimane la mancata deduzione della trasferta di andata e di ritorno a mezzogiorno. RI 1 pretende che gli venga riconosciuto l’intero importo dichiarato di fr. 12'190.–, sostenendo di dover rincasare a mezzogiorno per cucinare il pranzo ai figli minorenni. L’autorità di tassazione, per contro, ha ammesso in deduzione unicamente la metà dell’importo dichiarato (fr. 6'095.–), pari a una trasferta di andata e di ritorno al giorno. Nel contempo ha tuttavia aggiunto la deduzione di fr. 3'200.– a titolo di spese supplementari per doppia economia domestica, conformandosi a quanto disposto dall’art. 4 cpv. 3 del decreto cantonale e dall’art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza federale.
3. 3.1.
Le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso (art. 3 del decreto cantonale e art. 1 dell’ordinanza federale). Per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono essere ammesse in deduzione dal totale dei redditi imponibili solo se direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante da un’attività lucrativa dipendente. Secondo la giurisprudenza, non occorre tuttavia dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
3.2.
In linea di principio, le spese sostenute per i pasti di mezzogiorno non sono deducibili dal totale dei redditi imponibili, trattandosi di costi legati al tenore di vita (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Lo diventano unicamente i costi supplementari, direttamente connessi con gli impegni professionali del contribuente.
Si tratta, in primo luogo, delle spese supplementari di doppia economia domestica (art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD), ammesse in deduzione se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto cantonale e art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza federale). Se, per contro, il contribuente ha la possibilità di rincasare durante la pausa di mezzogiorno, deducibili sono le spese di trasporto da e per il luogo di lavoro (art. 25 cpv. 1 lett. a LT; art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD), a condizione tuttavia che le stesse siano meno onerose delle spese supplementari per doppia economia domestica (art. 4 cpv. 3 del decreto cantonale e art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
In quest’ultimo caso, se il contribuente decide comunque di pranzare a casa, per motivi puramente personali oppure familiari, come nella presente fattispecie, le spese supplementari che ne derivano, nella misura in cui superano i costi per doppia economia domestica, rappresentano spese legate al tenore di vita e non possono conseguentemente essere ammesse in deduzione dal totale dei redditi imponibili (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz., Coira 1989, p. 86; nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza argoviese, in: AGVE 1995 p. 443).
3.3.
Così stando le cose, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Non deve in particolare stupire che l’autorità di tassazione abbia sostituito la deduzione delle spese per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno (fr. 6'095.–) con quelle meno onerose per i pasti consumati fuori domicilio (fr. 3'200.–), sebbene il contribuente sostenga di dover rincasare per cucinare il pranzo ai figli minorenni.
Anzi, la decisione impugnata si palesa addirittura generosa nei confronti del contribuente, laddove ammette in deduzione l’intero importo forfettario di fr. 3'200.–, anche se nel certificato di salario rilasciato al marito è chiaramente indicata l’esistenza di una mensa aziendale (cfr. casella G del certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale). In questi casi, infatti, la deduzione delle spese supplementari per doppia economia domestica andrebbe ammessa solo nella misura della metà (art. 5 cpv. 3 del decreto cantonale e art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
4. La questione può nondimeno restare aperta. Gli atti vanno infatti ritornati all’Ufficio di tassazione perché accerti, preliminarmente, se le spese di trasferta da e per il domicilio di __________ sono effettivamente sostenute dai ricorrenti oppure, come sembrerebbe emergere dalle osservazioni del 12 maggio 2014, allibrate a conto economico della __________ Sagl, società riconducibile ai contribuenti, a nome della quale sono immatricolati tutti i veicoli.
In quest’ultimo caso verrebbe meno non soltanto la deduzione delle spese supplementari per doppia economia domestica, ma anche delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, accertate in sede di reclamo in fr. 6'095.–. Verrebbero inoltre meno le spese di trasporto della moglie, dichiarate e sempre confermate in fr. 4'032.–.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 12 marzo 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 12 marzo 2014 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno, perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati al punto 3.4.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: