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Ticino Camera di diritto tributario 13.11.2014 80.2014.70

13. November 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,153 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Procedura: tassazione, diritto di essere sentito, decisione basata su informazioni raccolte dall’Ufficio di tassazione all’insaputa del contribuente, annullamento

Volltext

Incarti n. 80.2014.70 80.2014.71

Lugano 13 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 12 marzo 2014 contro la decisione del 12 febbraio 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

                                  A.   RI 1, di professione segretaria aggiunta, ha divorziato da __________. La coppia ha avuto un figlio il 26 settembre 1995, __________, di cui la madre ha l’autorità parentale e la custodia in virtù della sentenza di divorzio del 18 luglio 2005. Per l’anno fiscale 2012 entrambi i genitori facevano valere la deduzione per figli a carico.

                                  B.   Con decisione dell’11 dicembre 2013, l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2012, commisurando il reddito imponibile in fr. 58'700.- per l’IC e fr. 65'800.- per l’IFD. La deduzione per figlio a carico era accordata pro rata in misura proporzionale al tempo effettivamente trascorso a casa della madre (da gennaio a luglio 2012) ed ammontava a fr. 6'438.- per l’IC e fr. 3'770.per l’IFD.

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione di tassazione, con un reclamo del 23 dicembre 2013, nel quale contestava la deduzione al pro rata temporis. La ricorrente riteneva di aver diritto alla deduzione totale ed all’aliquota per coniugati, argomentando che il figlio viveva al suo domicilio, che era lei ad assumersi tutte le spese (ad eccezione delle rette scolastiche, suddivise a metà con l’ex marito) e che __________, minorenne, si trovava sotto la sua autorità parentale e custodia esclusiva.

                                         L’Ufficio di tassazione, con decisione del 12 febbraio 2014, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo nella misura di fr. 500.– l’importo degli alimenti. Per il resto, respingeva le censure della contribuente, con la seguente motivazione:

                                         Per i contribuenti separati che vivono in comunione domestica con figli minorenni, l'imposta annua sul reddito è calcolata secondo la tariffa per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT).

                                         Per l'applicazione della tariffa fa stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale (art. 35 cpv. 4 LT).

                                         Alla fine del periodo fiscale, ossia al 31.12.2012, e questo sin dal mese di agosto 2012, il figlio __________ risulta che abbia stabilmente vissuto presso l'abitazione del padre, dove a tutt'oggi è domiciliato.

                                         In simili circostanze non sono più adempiuti i presupposti per il riconoscimento della tariffa per coniugati.

                                         La deduzione per figlio a carico è stata riconosciuta al 100% per il periodo gennaio-luglio, ossia per 7/12, per il periodo in cui il figlio ha vissuto con la contribuente. Dal trasferimento presso l'abitazione del padre, tutte le spese di mantenimento e di formazione del figlio sarebbero state a carico di questo, fatta eccezione per i pagamenti dei premi mensili di cassa malati e delle spese di malattia del figlio, effettuati dalla contribuente.

                                         La contribuente dal mese di agosto non ha versato alimenti per il figlio. Ha provveduto invece al pagamento delle spese risultanti dalle visite del figlio presso la sua abitazione.

                                         Si rileva che i premi pagati per l'assicurazione malattia del figlio e le sue spese di cura sono stati già riconosciuti alle posizioni 13 e 21.1 del calcolo dell'imponibile. Durante le visite del figlio è fuori discussione che la contribuente possa essersi trovata a sopportare delle spese di mantenimento diretto del figlio. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non sono tuttavia deducibili.

                                         Così come concepito l'ordinamento legale non prevede dunque nessuna deduzione in questo senso.

                                         Questo principio vale indipendentemente dall'ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il figlio, da agosto in poi, abbia visitato la contribuente in maniera sporadica, mensile, settimanale o anche in misura più ampia.

                                         Coerentemente con il riconoscimento della deduzione per figlio a carico in riferimento al periodo gennaio-luglio in cui il figlio ha vissuto con la contribuente, sono da imporre gli alimenti ricevuti per Fr. 3'000.- in tutto.

                                         Il giudizio è che le richieste formulate dalla contribuente, sentita personalmente il 28 gennaio 2014, non possano essere ammesse. L'applicazione della tariffa per coniugati non è da ammettere. Non sono neppure da ammettere ulteriori spese rispetto al mantenimento del figlio in occasione delle visite di questo.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, che gli ha negato l’intera deduzione per figlio a carico. La ricorrente sostiene di aver affrontato, per il mantenimento del figlio, spese per un totale di fr. 20'805.20, “senza contare i costi di vitto e alloggio”. Censura poi l’operato dell’Ufficio di tassazione, che avrebbe inviato all’ex marito una lettera, con l’invito a rispondere con uno scritto firmato anche da lei stessa, ed avrebbe altresì sentito in udienza il figlio minorenne.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2014, l’Ufficio di tassazione spiega di aver effettivamente sentito il figlio, di fronte alle indicazioni contrastanti che emergevano dalle dichiarazioni dei genitori. Conferma poi che il domicilio del figlio è stato formalmente trasferito solo nel 2013, ma di aver considerato tale atto “una mera formalizzazione di quanto però già avvenuto nell’agosto 2012”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         1.2.

                                         Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell'assoggettamento".

                                         Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò anche se avesse provveduto al sostentamento del figlio durante la maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo sono state durante l’intero anno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).

                                   2.   2.1.

                                         Con la sentenza di divorzio del 18 luglio 2005, agli atti, il figlio __________ è stato “affidato alla madre con l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale riservato al padre il diritto di visita”. Non risulta che negli anni seguenti sia intervenuta una modifica di quanto stabilito dal giudice del divorzio.

                                         Lo stesso Ufficio di tassazione, inoltre, nelle sue osservazioni al ricorso, ha riconosciuto che il domicilio del figlio è stato formalmente trasferito solo nel 2013, ma ha affermato di aver considerato tale atto “una mera formalizzazione di quanto però già avvenuto nell’agosto 2012”.

                                         La decisione impugnata ha ammesso la deduzione per figli in misura proporzionale, per i primi sette mesi dell’anno, fino al momento in cui il figlio si sarebbe trasferito presso l’altro genitore. Sullo stesso presupposto, le ha negato l’applicazione dell’aliquota per coniugati.

                                         A parte i dubbi di conformità con il diritto applicabile – con particolare riguardo alla ripartizione proporzionale della deduzione per figli –, la decisione in questione si fonda dunque su una situazione fattuale diversa da quella che risulta dagli atti ufficiali.                                      

                                         2.2.

                                         La decisione di tassazione dell’11 dicembre 2013, in cui è riconosciuta per la prima volta la deduzione per figlio a carico pro rata temporis, è motivata dall’autorità fiscale come segue:

                                         Deduzione rettificata in base alle informazioni in nostro possesso. La deduzione per figlio a carico è stata concessa nella ragione di 7/12 equivalente al periodo in cui il figlio __________ era effettivamente a proprio carico (dal mese di gennaio al mese di luglio). L’intera deduzione di figlio a carico non può essere concessa in quanto dal mese di agosto, dalle informazioni in nostro possesso, risulta che __________ si era stabilito presso l’abitazione del padre.

                                         Dopo il reclamo della ricorrente, nella decisione del 12 febbraio 2014, l’Ufficio circondariale di tassazione si basa nuovamente su dichiarazioni di terzi, l’ex marito ed il figlio. L’autorità di tassazione motiva la propria decisione su reclamo nel seguente modo:

                                         Alla fine del periodo fiscale, ossia il 31.12.2012, e questo sin dal mese di agosto 2012, il figlio __________ risulta che abbia stabilmente vissuto presso l’abitazione del padre, dove è tutt’oggi domiciliato.

                                         Apparentemente la contribuente è stata sentita dall’ufficio circondariale di tassazione di __________ il 28 gennaio 2014, ma nell’incarto fiscale non vi è alcun verbale che permetta di stabilire gli argomenti toccati e le ragioni sollevate dalla ricorrente.

                                   3.   3.1.

                                         Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

                                         3.2.

                                         Alla luce delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito della contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione.

                                         La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente su dichiarazioni di terzi, che peraltro contrastano con le risultanze degli atti ufficiali, oltre che con le affermazioni della ricorrente, secondo cui il figlio è sempre stato domiciliato presso la sua abitazione di __________. All’insorgente non è stata offerta l’opportunità di confrontarsi con le asserzioni dell’ex marito e del figlio, delle quali ha avuto conoscenza solo leggendo la motivazione delle decisioni.

                                         Per queste ragioni, si deve concludere che il diritto di essere sentito della contribuente è stato violato dall’RS 1.

                                         3.3.

                                         Considerando che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annulla-mento della decisione impugnata, si giustifica il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione in merito alla deduzione per figli a carico ed all’aliquota.

                                         L’Ufficio di tassazione adotterà una nuova decisione su reclamo, conformandosi alla legge applicabile ed alle risultanze degli atti. Considerata la minore età del figlio, non può essere facilmente ignorato il tenore della sentenza di divorzio. La semplice circostanza che, nel corso del 2013 – cioè quando è diventato maggiorenne –, il figlio abbia trasferito il domicilio presso il padre non si riflette necessariamente sulla decisione di tassazione litigiosa, che si fonda sulla situazione alla fine del 2012.

                                         Nella misura in cui la decisione dovesse essere influenzata dagli accertamenti intrapresi nell’ambito di altri procedimenti, che non coinvolgono la ricorrente, quest’ultima dovrà poter prendere posizione sui relativi fatti prima di una nuova decisione.   

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 12 febbraio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1, perché adotti una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

            __________

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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