Incarti n. 80.2014.263 80.2014.264
Lugano 25 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 17 settembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
- RI 1, nubile, è domiciliata a __________, dove vive insieme a __________ e a due figli;
- non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012, nonostante una diffida ed una multa per violazione degli obblighi di collaborazione, l’RS 1 le ha notificato, con decisione del 5 marzo 2014, una tassazione d’ufficio, con la quale ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 100'000.–;
- la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione l’8 aprile 2014, argomentando di avere inoltrato la dichiarazione d’imposta il 27 dicembre 2013 e di averne poi trasmesso una copia il 17 febbraio 2014, dopo che le era stata inflitta la multa disciplinare;
- nel merito, ha rilevato di non percepire alcun reddito, in quanto al suo mantenimento provvedeva __________;
- con lettera del 4 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla reclamante, invitandola a documentare le modalità di finanziamento dell’acquisto di un’automobile del valore di fr. 77'000.–, immatricolata nel 2012, come pure ad indicare il “finanziatore”, l’importo finanziato e la causale dello stesso e, in caso di capitali esteri, “comprova della transazione bancaria a ricezione degli stessi”;
- non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 17 settembre 2014 l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, sottolineando che la reclamante non aveva ossequiato gli obblighi del contribuente, “in particolare non avendo fornito in sede di reclamo a domanda dell’autorità le necessarie informazioni a consentire una tassazione completa ed esatta considerata la variazione di sostanza non supportata da capacità reddituale”;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di aver trasmesso all’autorità di tassazione i documenti richiesti durante la procedura di reclamo ed allega la fattura relativa all’acquisto dell’automobile __________, intestata a __________, “che ha finanziato l’acquisizione in favore della signora RI 1”, la quale “di conseguenza” avrebbe contratto un debito nei suoi confronti;
- la ricorrente aggiunge che i suoi redditi del 2012 “sono pari a zero”;
- nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2014, l’autorità di tassazione si è rimessa al giudizio della Camera di diritto tributario.
Diritto
- verosimilmente, l’inoltro della copia della dichiarazione d’imposta 2012 e la notificazione della decisione di tassazione d’ufficio si sono incrociate;
- in effetti, nella decisione del 28 febbraio 2014, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo interposto dalla contribuente contro la multa inflittale il 17 gennaio 2014 per non aver inoltrato la dichiarazione, viene indicato che al reclamo era allegata “copia del modulo 1 e della lettera accompagnatoria”;
- come accennato, tuttavia, il 5 marzo 2014 alla contribuente è stata intimata la tassazione d’ufficio;
- ci si domanda se la decisione di tassazione del 5 marzo 2014 può essere considerata una tassazione d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta;
- gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono infatti all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- in tale sede, secondo le stesse disposizioni, si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
- visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’interposizione del reclamo contro la multa, cui era allegata copia della dichiarazione, e l’intimazione della decisione di tassazione, si può ritenere che quest’ultima fosse una tassazione d’ufficio dipendente dalla mancata collaborazione della contribuente;
- competeva pertanto a quest’ultima comprovare la manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento, inoltrando una dichiarazione completa;
- in linea di principio, infatti, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
- le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;
- tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
- secondo la ricorrente, ella avrebbe adempiuto i propri obblighi procedurali, inoltrando il modulo 1 della dichiarazione, nel quale il reddito era commisurato in zero franchi e la sostanza in fr. 60'000.–, corrispondenti al valore di un’automobile __________;
- in sé, l’Ufficio di tassazione non ha escluso che tale dichiarazione fosse conforme alle esigenze legali e costituisse pertanto un reclamo ricevibile;
- basandosi su un’informazione proveniente dalla Sezione della circolazione, tuttavia, l’autorità fiscale si è rivolta alla contribuente e, con il suo scritto del 4 luglio 2014, l’ha invitata a documentare il finanziamento dell’acquisto di un’automobile del valore di fr. 77'000.–;
- nella lettera in questione l’autorità di tassazione non ha fatto riferimento alle esigenze di motivazione previste dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio e, in particolare, non ha minacciato la reclamante di dichiarare irricevibile il reclamo in caso di mancata risposta;
- la reclamante, come già ricordato non ha dato seguito alla richiesta di collaborazione e l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo;
- la decisione impugnata ha quindi respinto il reclamo, senza tuttavia entrare nel merito dello stesso;
- sebbene la decisione non abbia formalmente dichiarato irricevibile il reclamo, sostanzialmente lo ha fatto, non entrando nel merito dello stesso;
- in presenza di una dichiarazione d’imposta, seppure in versione minimalista, dalla quale tuttavia risultava che la contribuente non percepisce alcun reddito e che è mantenuta dal convivente, la decisione dell’autorità di confermare il reddito imponibile di fr. 100'000.– doveva perlomeno essere motivata;
- l’Ufficio di tassazione non ha tenuto conto del fatto che, solo nel caso in cui il reclamante non adempia gli obblighi di motivazione stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio, può semplicemente confermare la decisione impugnata senza neppure esaminare il merito del reclamo;
- in queste circostanze, l’autorità ha omesso di motivare la decisione su reclamo, violando il diritto di essere sentito;
- per giurisprudenza costante, infatti, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t);
- gli atti sono pertanto rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo della contribuente, tenendo conto della sua dichiarazione;
- per quanto concerne la questione dell’acquisto dell’automobile, spetterà alla ricorrente fornire ulteriori spiegazioni, considerate anche le incongurenze che emergono dagli atti: da un lato, nella dichiarazione d’imposta e nel ricorso si menzionano due vetture diverse (rispettivamente, __________ e una __________); dall’altro, nella dichiarazione l’automobile è indicata come proprietà della contribuente, mentre con il ricorso si sostiene che sarebbe stata da lei acquistata grazie ad un prestito del compagno;
- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 17 settembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: