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Ticino Camera di diritto tributario 06.10.2014 80.2014.218

6. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,340 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

TProcedura: reclamo, ricevibilità, mancata risposta ad una richiesta di documentazione, annullamento della decisione, violazione del diritto di essere sentito

Volltext

Incarti n. 80.2014.218 80.2014.219

Lugano 6 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 16 settembre 2014 contro la decisione del 26 agosto 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   Con decisione del 19 giugno 2014, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 30'000.–. Rispetto alla dichiarazione presentata dalla contribuente, l’autorità fiscale aveva in particolar modo elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr. 5'016.– a fr. 30'000.–, argomentando che la sua disponibilità finanziaria risultava “insufficiente a fronteggiare le uscite avute durante l’anno”.

                                  B.   La contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione il 10 luglio 2014, contestando sia la commisurazione del reddito aziendale sia il mancato riconoscimento delle deduzioni per spese professionali.

                                         L’autorità di tassazione si è rivolta alla reclamante, con scritto del 15 luglio 2014, invitandola a produrre documentazione o informazioni “a comprova del reddito, o del consumo di sostanza, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che [le] ha permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno 2013, ciò in considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”. La lettera si concludeva con l’avvertimento che, “in caso di inosservanza del presente invito”, il reclamo sarebbe stato deciso “sulla base della documentazione in nostro possesso e lo stesso sarà dichiarato irricevibile”.

                                  C.   Con decisione del 26 agosto 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che quest’ultima non aveva dato seguito alla richiesta di documentazione del 15 luglio 2014.

                                  D.   Il 2 settembre 2014 la reclamante ha indirizzato all’Ufficio di tassazione una lettera, nella quale si è scusata per il ritardo nella risposta, dovuto all’assenza per vacanze in __________ ed alla successiva morte della madre nello stesso paese. Alla lettera era allegato il dettaglio della contabilità del suo centro estetico.

                                         L’autorità fiscale ha risposto il 9 settembre 2014, nel quale ha affermato che la sua decisione era definitiva e poteva essere impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario. Ha comunque escluso che l’assenza dal domicilio potesse giustificare il ritardo nella presentazione della documentazione, non essendo stato imprevedibile.

                                  E.   Cin tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che, quando l’Ufficio di tassazione le ha indirizzato la lettera con la richiesta di informazioni e documentazione, era all’estero, dapprima per vacanze e poi per i funerali della madre, e che è rientrata in Svizzera solo il 2 settembre 2014. Contesta poi che il decesso della madre non sia considerato un evento improvviso.        

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente.

                                   2.   2.1.                                

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Per gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

                                         Diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

                                         2.2.

                                         Se una delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il reclamo viene dichiarato irricevibile. Negli altri casi, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente). Se ne sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179).

                                         2.3.

                                         È immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo della contribuente, è illegittima.

                                         Infatti, nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato. La semplice circostanza che la reclamante non avesse dato seguito alla richiesta di informazioni e di documentazione non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo. Infatti, solo nel caso di una tassazione d’ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD 206 cpv. 1 LT, la legge esige che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         L’Ufficio di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo, anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

                                         2.4.

                                         Con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentita della reclamante. Infatti, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         È vero che, non avendo la reclamante dato seguito alla richiesta di documentazione dell’autorità fiscale, difficilmente il suo reclamo sarebbe stato accolto, ma l’Ufficio avrebbe comunque dovuto riesaminare la decisione impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato il reddito dichiarato e negato le deduzioni fatte valere con la dichiarazione d’imposta.

                                   3.   La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo della contribuente e adotti una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 26 agosto 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

            4.            __________

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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