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Ticino Camera di diritto tributario 25.02.2015 80.2014.199

25. Februar 2015·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,153 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Aliquota: persona sola o coniugata, genitore senza autorità parentale che si fa carico da solo del mantenimento del figlio

Volltext

Incarti n. 80.2014.199 80.2014.200 80.2014.201 80.2014.202

Lugano 25 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 7 agosto 2014 contro le decisioni: ·         del 26 giugno 2014 in materia di imposta annua intera su prestazione in capitale proveniente dalla previdenza IC/IFD 2012; ·         del 9 luglio 2014 in materia di IC/IFD 2012

Fatti

A.   RI 1, classe 1972, ha convissuto con la compagna __________ dal 2005. Dalla relazione sono nate tre figlie, __________ (2005), __________ (2008) e __________ (2011), tutte sotto l’autorità parentale esclusiva della madre. La coppia ha poi contratto matrimonio nel corso dell’anno 2013.

B.   RI 1 nella dichiarazione IC/IFD 2012 chiedeva la deduzione sociale per figli a carico e il calcolo dell’imposta con l’aliquota per coniugi, sia per le imposte ordinarie, sia per l’imposta annua intera sulla prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, che aveva ricevuto nel corso del medesimo periodo fiscale.

C.   Con decisione del 19 febbraio 2014 l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione dell’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC/IFD 2012. L’imposta era calcolata applicando l’aliquota per persone sole.

Con un’ulteriore decisione del 2 aprile 2014, l’autorità fiscale gli notificava la tassazione IC/IFD 2012, accordandogli la deduzione per figli minorenni in materia di IC/IFD ma prevedendo l’applicazione dell’aliquota “altri contribuenti”.

D.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclami, rispettivamente dell’11 marzo 2014 e del 1° maggio 2014. Pur riconoscendo una corretta applicazione della Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernente l’imposizione di coniugi e della famiglia, egli lamentava un carattere discriminatorio e anticostituzionale della suddetta circolare. Riteneva infatti di essere discriminato “rispetto a coloro che non coniugati vivono in comunione domestica e che hanno l’autorità parentale congiunta dei figli (senza alimenti), al cui genitore che provvede essenzialmente al mantenimento della prole è riconosciuta l’aliquota agevolata”. Il reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della tariffa per coniugi alle decisioni di tassazione contestate.

E.   Con email dell’11 marzo 2013, dando seguito alla richiesta di documenti dell’Ufficio di tassazione, il contribuente informava l’Ufficio di tassazione di non aver concluso con __________ nessuna convenzione relativa al mantenimento di quest’ultima o delle figlie, nonostante fosse egli stesso a mantenere economicamente la famiglia, specialmente a partire dal momento in cui la compagna aveva cessato la propria attività lucrativa.

F.    L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna si rivolgeva all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sottoponendo il problema d’incostituzionalità sollevato dal reclamante nei confronti della Circolare AFC n. 30 e chiedendo una presa di posizione in materia. La Divisione Diritto rispondeva invitando l’autorità fiscale luganese a respingere il reclamo, poiché la citata circolare “richiama i principi del nostro diritto federale, contenuti nel Codice Civile, nel quale il matrimonio e l’unione domestica registrata sono le uniche forme di convivenza formalmente riconosciute dal legislatore”.

G.   Con decisione del 9 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta ordinaria sul reddito, nella quale negava l’applicazione della tariffa d’imposta per genitori “in applicazione degli art. 35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2bis LIFD e considerata la circolare n. 30 del 21.12.2010 emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per la quale nel caso di genitori, conviventi, di figli minorenni, non detentori dell’autorità parentale sugli stessi, la tariffa applicabile è la tariffa di base”. 

H.   Con una decisione del 26 luglio 2014, l’autorità fiscale respingeva anche il reclamo concernente l’imposta annua intera. Constatato che per l’autorità parentale sui figli era affidata alla madre e richiamata la decisione su reclamo relativa all’imposta ordinaria, “per il medesimo motivo” riconfermava “l’aliquota per persona sola conformemente alla circ. n. 30 21.12.2010 AFC”.

I.      Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le suddette decisioni, lamentando nuovamente la mancata applicazione dell’aliquota agevolata e riproponendo gli argomenti già sollevati in sede di reclamo.

                                         L’Ufficio circondariale di Lugano Campagna, nelle proprie osservazioni, in materia di imposte dirette, riconferma il proprio operato proponendo di respingere il ricorso. In ambito di imposta annua intera IC/IFD 2012 rileva che il ricorso contro la decisione del 26 giugno è tardivo, sottolineando di aver intimato la decisione tramite posta A plus.

Diritto

                                   1.   1.1

                                         La prima problematica sollevata nel presente ricorso concerne la tempestività del ricorso contro la decisione di tassazione in materia di imposta annua intera su prestazione in capitale.

                                         Infatti la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                         1.2.

                                         Contro la decisione su reclamo di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). È dunque necessario stabilire il momento in cui la decisione di tassazione è stata notificata a RI 1. 

                                         1.3.

                                         Alla pari delle lettere raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono infatti la verifica della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet. Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno in cui l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di potere del contribuente (decisione TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe, Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare notificazione di un atto e conseguentemente la decorrenza dei termini (art. 192 LT; art. 133 LIFD), indipendentemente dalla presenza del destinatario.

                                         1.4.

                                         Dall’esame del tracciamento degli invii postali (estratto Track & Trace) risulta che la decisione sia stata spedita il 27 giugno 2014, ma non risulta mai essere stata recapitata. Infatti si perdono le tracce della decisione il 30 giugno 2014, quando la busta si trovava a __________, presso il centro logistico della Posta.

                                         Ora, non vi è ombra di dubbio che la decisione su reclamo sia stata notificata al contribuente, in quanto quest’ultimo l’ha impugnata, ma non è possibile stabilire con certezza il momento da cui il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere. L’onere della prova di un’avvenuta notifica aspetta all’Ufficio di tassazione, in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato che pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         1.5.

                                         Non essendo stata portata la prova necessaria per avvalorare la tesi dell’Ufficio di tassazione, secondo cui il ricorso concernente l’imposta annua intera dovrebbe considerarsi tardivo, la Camera considera lo scritto di RI 1 ricevibile.

                                   2.   2.1.

                                         Nel merito il ricorrente contesta il calcolo delle imposte sul reddito e sulla prestazione in capitale della previdenza, per il fatto che l’autorità fiscale ha applicato a tal fine l’aliquota per persone sole e non quella per coniugati.

                                         2.2.

                                         L’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione dell’aliquota per coniugi ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

                                         Per il calcolo dell’imposta federale diretta sul reddito, secondo l’art. 214 cpv. 2bis LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2012, il capoverso 2, che prevede l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica, si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

                                         2.3.

                                         L’art. 38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente, con un’imposta annua intera, le prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.

                                         Un’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale previdenziali è prevista anche dal diritto dell’imposta federale diretta. In tal caso, l’imposta è tuttavia calcolata su un quinto della tariffa secondo l’articolo 214 capoversi 1 e 2 (art. 38 cpv. 2 LIFD). Le deduzioni sociali non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LIFD).

                                         L’art. 48 LIFD, in vigore nel periodo fiscale 2012, precisa che le imposte sulle prestazioni di capitale rovenienti dalla previdenza e sugli altri versamenti di cui all’articolo 38 sono fissate per l’anno fiscale durante il quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti.

                                         2.4.

                                         Per quanto attiene invece alla scala delle aliquote applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono decisiva la situazione familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non al momento della scadenza della prestazione previdenziale (Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota altri contribuenti).

                                         Questi aspetti sono stati approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata “imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”.

                                         2.5.

                                         La decisione dell’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna si fonda sulla sopracitata Circolare, riferendosi in particolare al punto n. 14.6.2 che prevede che “se il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto è l’altro genitore che si prende carico del mantenimento del figlio, a quest’ultimo possono essere concesse le deduzioni rilevanti per i figli per ragioni di equità”.

                                         Questa disposizione è il frutto di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese. Infatti il testo in lingua tedesca accorda la “Elterntarif” al genitore che si occupa del figlio, nonostante sia l’altro ad avere l’autorità parentale. Sulla stessa linea la versione francese, che prevede l’applicazione del “barème parental” al genitore che provvede al mantenimento del figlio quando il detentore dell’autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di guadagno.

                                         L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha infatti voluto tener conto proprio della circostanza che, se non vi è alcun versamento di contributi deducibili destinati al mantenimento del figlio, la soluzione consistente nel riconoscere la deduzione sociale e l’aliquota per coniugi solo alla madre (unica detentrice dell’autorità parentale) non sarebbe soddisfacente, se quest’ultima non ha né redditi né sostanza. In casi simili, il padre provvede praticamente al mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse finanziarie (Jaques, Les frais liées à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011, ASA 80 p. 243).

                                         2.6.

                                         Interpretando correttamente il punto n.14.6.2 della Circolare n. 30 dell’AFC, al ricorrente deve pertanto essere applicata l’aliquota favorevole (dunque “per coniugati”), e ciò sia per l’imposta ordinaria IC/IFD 2012, sia per l’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC/IFD 2012.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 26 giugno 2014 e del 9 luglio 2014 sono riformate nel senso che l’imposta è calcolata applicando l’aliquota per persone coniugate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio Capriasca

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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