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Ticino Camera di diritto tributario 14.03.2014 80.2014.19

14. März 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,996 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Deduzioni: spese di manutenzione e gestione immobiliare, valore locativo, conteggio delle spese condominiali, spese deducibili inferiori al forfait

Volltext

Incarto n. 80.2014.19

Lugano  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 17 gennaio 2014 contro la decisione del 18 dicembre 2013 in materia di IC 2012.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.

                                         Notificandogli la tassazione IC 2012, con decisione del 16 ottobre 2013, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 9'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 375'200.–. Dal valore locativo dell’abitazione di ____________________ (fr. 16'219.–), l’autorità fiscale aveva in particolare ammesso in deduzione spese di manutenzione dell’immobile per fr. 5'510.–. Aveva inoltre stabilito in fr. 197'532.– il reddito da titoli e capitali.

                                  B.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 novembre 2013, nel quale chiedeva in particolar modo che il dividendo di 100'000 franchi fosse imposto nella misura del 60% e contestava la mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione invocate.

                                         L’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 20 novembre 2013, invitandolo a trasmettergli copia della decisione di tassazione definitiva del Cantone di domicilio completa di riparto intercantonale e il conteggio delle spese di manutenzione con indicazione della chiave di riparto per le voci di costo. Il contribuente rispondeva con lettera del 20 novembre 2013, cui allegava documentazione.

                                  C.   Con decisione del 18 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 9'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 354'500.–, ma calcolando tuttavia l’imposta con l’aliquota per coniugati.

                                         Per quanto concerne in particolare le spese di manutenzione dell’immobile, argomentava che, in caso di uso proprio, potevano essere dedotte solo i costi di manutenzione, i premi delle assicurazione sullo stabile e l’imposta immobiliare, esclusi invece i costi di gestione. La deduzione delle spese di manutenzione effettive ammontava di conseguenza a soli fr. 3'989.–, importo inferiore alla deduzione forfetaria del 25%, che pertanto era ammessa in sua sostituzione (fr. 4'055.–).

                                         L’Ufficio di tassazione negava poi l’imposizione attenuata del dividendo, non essendo stata provata “la natura del reddito quale partecipazione qualificata della sostanza privata”.  

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione delle spese di manutenzione nella misura di fr. 5'292.–, considerando le spese condominiali, con la sola esclusione di quelle per il riscaldamento, l’elettricità, il custode, l’acqua e la manutenzione del giardino.

                                         L’insorgente ripropone inoltre la richiesta di imposizione attenuata del dividendo versatogli dalla __________ AG.

                                         L’Ufficio di tassazione ha preso posizione sul ricorso, con osservazioni del 28 gennaio 2014, nelle quali ha proposto di ammettere la deduzione delle spese immobiliari in fr. 6'312.– e di imporre il dividendo nella misura del 60% di fr. 197'284.–, rettificando nel contempo il valore della partecipazione stessa, che ammontava a fr. 1'252'634.–. 

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

                                    La deduzione complessiva ammonta:

                                          Ø  al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                          Ø  al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione a titolo di spese di gestione e manutenzione immobiliari fr. 4'055.-. Tale importo corrisponde a una deduzione complessiva pari al 25% del valore locativo. L’Ufficio di tassazione ha argomentato che nel caso in esame risulta più favorevole al contribuente la concessione della deduzione forfetaria piuttosto che quella per le spese effettive, poiché l’ammontare di quest’ultime risulterebbe inferiore rispetto all’importo dedotto per le spese globali.

                                         2.2.

                                         In effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

                                         2.3.

                                         Anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2011 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione  (cfr. Circolare n. 7/2011, cifra 5.4).

                                         In linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.3).

                                         2.4.

                                         La decisione impugnata, considerata anche la scarsa documentazione prodotta dal ricorrente, appare difficilmente censurabile.

                                         La maggior parte delle spese condominiali incluse nel conteggio prodotto dal ricorrente rientra effettivamente fra i costi di gestione che non sono deducibili dal valore locativo. È il caso delle spese per riscaldamento, elettricità, portineria, acqua potabile, tassa di canalizzazione, disinfezione, manutenzione giardino, onorario per l’amministratore condominiale e costi per materiale di pulizia.

                                         Resta tutt’al più da esaminare il dettaglio delle spese di “manutenzione e riparazione stabile” (fr. 7'000.–), “manutenzione e riparazione autorimesse” (fr. 10'350.–), “manutenzione e riparazione straordinaria” (fr. 30'000.–), che potrebbero essere ammesse in deduzione se si riferissero a riparazioni o ad opere di rinnovo. Per venire incontro al contribuente, l’Ufficio di tassazione le ha ammesse in deduzione tutte, senza esigere alcun dettaglio dei costi sostenuti. Per economia di giudizio, la decisione può essere condivisa.

                                         Possono poi essere dedotti l’importo versato al fondo di rinnovamento (fr. 40'000.–) ed il premio pagato all’assicurazione dello stabile (fr. 32'000.–).

                                         La somma di tutte le spese indicate ammonta a fr. 119'350.–. L’importo corrispondente alla quota millesimale del ricorrente (17,413‰, secondo un conteggio prodotto dal contribuente stesso) è di fr. 2'078.–.

                                         A tale importo sono state ancora aggiunte le spese di pittura (fatture __________) e quelle per la riparazione del forno (fattura __________ SA), per complessivi fr. 1’734.50.

                                         Sommando agli importi in questione ancora l’imposta immobiliare (fr. 176.–), si ottiene l’ammontare di fr. 3'989.–, indicato nella decisione impugnata.

                                         Poiché si tratta di un importo inferiore a quello della deduzione forfetaria, l’autorità fiscale ha ammesso quest’ultima (fr. 4'055.–).

                                         2.5.

                                         La decisione impugnata, su questo punto, è pertanto confermata.

                                   3.   3.1.

                                         L’insorgente lamenta inoltre il mancato riconoscimento della riduzione della base imponibile in relazione al dividendo versatogli dalla __________ AG.

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 17b cpv. 1 LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

                                                      Per l’art. 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. 

                                         3.3.

                                         Come indicato nella decisione impugnata, spetta al contribuente che chiede l’imposizione parziale del dividendo comprovare l’adempimento dei requisiti legali. In particolare, deve precisare se si tratta di una partecipazione di carattere privato o commerciale, perché in un caso si applica l’art. 17b LT e nell’altro l’art. 19 cpv. 1bis LT. Deve poi dimostrare che la partecipazione rappresenta almeno il 10% del capitale sociale.

                                         Dal questionario allegato alla dichiarazione fiscale presentata al fisco del cantone di domicilio risulta che il ricorrente detiene una partecipazione di carattere privato che rappresenta il 67,33% del capitale sociale della __________ AG.

                                         Dalle informazioni acquisite dall’Ufficio di tassazione e trasmesse alla Camera con le osservazioni al ricorso si evince che il valore venale di ogni azione ammontava al 31 dicembre 2012 a fr. 11'900.– e che il dividendo del 2012 ammontava a fr. 2'930.11 per azione. Di conseguenza, il valore imponibile della partecipazione ammonta a fr. 801'227.– e il reddito lordo a fr. 197'284.–. Con la riduzione prevista dall’art. 19 cpv. 1bis LT, il dividendo è imponibile nella misura di fr. 118'370.–.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono parzialmente poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 dicembre 2013 è riformata nel senso che:

·      il dividendo versato dalla __________ AG ridotto a fr. 118'370.–;

·      il valore della partecipazione del ricorrente nella __________ AG è elevato a fr. 801'227.–.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 340.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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