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Ticino Camera di diritto tributario 12.09.2014 80.2014.164

12. September 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,256 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio per motivi non inerenti alla persona del milite, mancato reclutamento per errore dell’autorità

Volltext

Incarto n. 80.2014.164

Lugano 12 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 5 luglio 2014 contro la decisione del 23 giugno 2014 in materia di tassa militare 2012.

Fatti

                                  A.   RI 1, classe 1992, domiciliato a __________, è stato convocato alle giornate di reclutamento solo nel 2013, all’età di 21 anni. In tale occasione è stato incorporato nelle truppe di fanteria e il 10 marzo 2014 è entrato in servizio presso la piazza d’armi di __________.

                                  B.   Nel frattempo, con decisione del 28 gennaio 2014, il Servizio della tassa militare gli notificava la tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2012, commisurando il tributo dovuto in complessivi fr. 400.–.

                                         Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2014, nel quale contestava di essere tenuto al pagamento della tassa militare. A sua giustificazione, il reclamante sosteneva di avere tempestivamente reagito alla mancata convocazione alle giornate di reclutamento, informando sia la Cancelleria comunale che il Servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona, senza tuttavia ottenere risposte esaustive e convincenti al riguardo. Sottolineava quindi di avere inviato, il 29 maggio 2012, una lettera raccomandata al segretario comunale di __________, con copia per conoscenza al Comando del centro di reclutamento del Monte Ceneri, scaricandosi da ogni responsabilità.

                                  C.   Il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 23 giugno 2014, così motivata:

                                         Gli art. 1 e 2 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) stabiliscono il ‘Principio’ e gli ‘Assoggettati’ al pagamento di una tassa sostitutiva per chi non effettua l’obbligo militare previsto.

                                         Nel suo caso, nel 2012 (20.o anno di età) non ha svolto la Scuola reclute, ne consegue che la tassa 2012 intimata il 28.1.2014 è corretta e va confermata.

                                         Questa tassa potrà essere rimborsata, al momento della conclusione del servizio militare obbligatorio.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, contestando all’autorità di tassazione di non essere nemmeno entrata nel merito delle sue censure. In via subordinata chiede invece che la tassa sia eventualmente accollata al Comune di __________, ritenendo responsabile della sua mancata convocazione alle giornate di reclutamento l’allora segretario comunale.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

                                         Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

                                         1.2.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46).

                                         La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

                                         1.3.

                                         Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

                                         La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, come esposto in narrativa, il ricorrente contesta sostanzialmente all’autorità di tassazione di non essere nemmeno entrata nel merito delle sue censure. Con reclamo del 30 gennaio 2014, egli non negava di essere già soggetto all’obbligo di prestare servizio militare nel 2012, ma affermava di essere stato incorporato tardi nell’esercito, all’età di 21 anni, per negligenze altrui. Sottolineava in particolar modo di avere tempestivamente reagito, presso le competenti autorità, alla mancata convocazione alle giornate informative e di reclutamento, senza tuttavia ottenere risposte convincenti e esaurienti al riguardo.

                                         2.2.

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l’autorità giudicante non deve in particolare pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito. Basta, in altri termini, che le spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli elementi sui quali l’autorità giudicante si è fondata (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3).

                                         2.3.

                                         Tornando al caso in esame, la decisione impugnata richiama le norme che disciplinano la tassa militare e, seppur succintamente, contiene le ragioni che hanno spinto l’autorità di tassazione a confermarla. Certo, la decisione non prende posizione sulle singole censure sollevate in sede di reclamo, ma ciò non ha impedito al contribuente di esercitare il proprio diritto di ricorso e soprattutto non impedisce a questa Camera di sottoporre a completa verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t). In simili circostanze, un eventuale vizio di carente motivazione va in ogni caso considerato sanato nell’ambito della presente procedura ricorsuale.

                                   3.   3.1.

                                         Nel merito, già lo si è detto, RI 1 non nega di essere soggetto all’obbligo di prestare servizio militare, quale cittadino svizzero.

                                         Sin dall’inizio del 2010, anno in cui ha compiuto i 18 anni, egli era quindi sottoposto all’obbligo di leva (art. 7 cpv. 1 LM). Come ogni giovane cittadino svizzero avrebbe dovuto partecipare dapprima a una manifestazione informativa (art. 8 LM) e successivamente, nel 19° anno di età, alle giornate di reclutamento (art. 9 LM). Per contro, verosimilmente per una svista delle autorità comunali, il ricorrente non è stato annunciato nel registro del controllo militare e non è stato conseguentemente convocato alle suddette giornate.

                                         3.2.

                                         Certo, come sottolineato dall’autorità di tassazione, nelle succinte motivazioni allegata alla decisione impugnata, la tassa militare nasce all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militare compie i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LTEO) e termina alla fine dell’anno in cui raggiunge i 30 anni (in caso di inabilità al servizio) oppure alla fine dell’anno in cui compie i 34 anni (in caso di differimento del servizio).

                                         L’autorità di tassazione, tuttavia, sembra dimenticare che può essere assoggettato alla tassa sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio militare cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali. Si tratti di ragioni mediche, professionali o di formazione, i motivi del mancato adempimento in natura dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere in ogni caso inerenti alla persona di colui che è chiamato al pagamento della tassa. Non si spiegherebbe altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO, secondo cui l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.

                                         3.3.

                                         In una sentenza del 12 aprile 1994, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi direttamente con la portata dell’art. 8 cpv. 2 LTEO (l’attuale versione, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, riprende sostanzialmente quella precedente, limitandosi ad assumere alcuni concetti del diritto militare [Messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1993, n. 93.045, concernente la revisione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare, in: FF 1993 II 639, in particolare pag. 648]), affermando a chiare lettere che può essere assoggettato alla tassa solo chi non presta servizio per ragioni personali. La tassa sostitutiva non può, per contro, essere imputata a chi non viene convocato a un corso di formazione o d’istruzione e non può quindi assolvere i propri obblighi per motivi “di servizio” estranei alla sua volontà (DTF 120 Ib 36 = RF 50/1995 p. 32).

                                         In una precedente sentenza del 2 novembre 1984, riferita proprio a un caso ticinese, l’Alta Corte aveva d’altronde già concluso che una persona obbligata al servizio, abile e pronta a compiere il suo obbligo militare, non può essere assoggettata alla tassa d’esenzione se, per motivi estranei alla sua volontà, non riceve l’ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio (Sentenza Z. contro Ticino del 2 novembre 1984, in: Rep. 119/1986 pag. 54).

                                         3.4.

                                         Nella fattispecie, come esposto in narrativa, il ricorrente ha sempre espresso la volontà di prestare servizio militare, dapprima nei confronti dell’autorità comunale e successivamente del Servizio degli affari militari e del comando di circondario di Bellinzona, senza tuttavia ottenere risposte convincenti e esaurienti al riguardo. Con ulteriore lettera raccomandata del 29 maggio 2012, indirizzata al segretario comunale di __________ (nella sua veste di capo sezione militare comunale), con copia per conoscenza al Comando del centro di reclutamento del Monte Ceneri, ha quindi ribadito per iscritto di essere pronto a compiere il suo obbligo militare, scaricandosi nel contempo da ogni responsabilità per non essere stato convocato alle giornate di informazione e di reclutamento.

                                         Tali circostanze non sono mai state messe in discussione dall’autorità di tassazione, che nelle motivazioni allegate alla decisione impugnata si è sostanzialmente limitata a richiamare le norme che disciplinano il principio e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. In assenza di indizi contrari, a questa Camera non resta quindi che riconoscere che la mancata convocazione del ricorrente alle giornate di informazione e di reclutamento non dipende dalla sua persona, bensì da un errore amministrativo, che gli ha successivamente impedito di presentarsi tempestivamente in servizio. Poco importa stabilire le singole responsabilità del caso; in contingenze del genere, si ravvisano in ogni caso gli estremi dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare conseguentemente provvisto di buon fondamento.

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorso è accolto e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012.

                                         4.2.

                                         Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.

                                         Nel Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando direttamente all’art. 231 LT.

                                         4.3.

                                         Nella fattispecie, visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 2014 è riformata nel senso che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2012.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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