Incarti n. 80.2013.308 80.2013.309
Lugano 4 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 dicembre 2013 contro la decisione del 11 dicembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
- nella dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 chiedeva fra l’altro la deduzione di un debito privato di fr. 38'934.–, nei confronti della __________, e dei relativi interessi, pari a fr. 5'481.–;
- notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 2 ottobre 2013, l’RS 1 negava le deduzioni citate, indicando nella motivazione che i “debiti non comprovati non [sono] ammessi in deduzione” e che gli “interessi (ammortamenti esclusi) [sono] ammessi solo per i debiti riconosciuti”;
- il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 novembre 2013, nel quale affermava di essersi “attenuto alle disposizioni contenute sul formulario della dichiarazione fiscale, dove si dice espressamente che la documentazione va presentata solo su vostra richiesta” e sottolineava che una simile richiesta non gli era stata rivolta;
- al reclamo allegava l’attestazione della __________, che indicava i debiti al 31 dicembre 2012 e gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno;
- l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 14 novembre 2013, invitandolo a documentare i motivi del ritardo, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il contribuente rispondeva il 19 novembre 2013, rilevando di essersi accorto dell’errore solo ricevendo le polizze di pagamento del conguaglio ed osservando che il suo “non voleva essere un reclamo, ma una semplice richiesta di revisione per correggere un vostro errore”, in quanto l’autorità fiscale aveva emesso la notifica di tassazione senza aver prima richiesto l’attestazione del creditore, come indicato sul modulo ufficiale;
- l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 dicembre 2013, nella quale affermava che i motivi indicati a giustificazione del ritardo nell’inoltro del reclamo non potevano essere tenuti in considerazione;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, che gli ha negato la deduzione degli interessi passivi pagati e ribadisce che la causa sarebbe rappresentata da un “grossolano errore commesso dal funzionario” responsabile della sua tassazione, errore che avrebbe a sua volta causato la sua svista ed il conseguente ritardo nel reclamo.
Diritto
- quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo inoltrato dal contribuente il 9 novembre 2013;
- l’autorità di tassazione non è invece entrata nel merito della contestazione del contribuente, che lamentava la mancata deduzione degli interessi passivi pagati alla __________;
- ora, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- già dalla lettera del 9 novembre 2013, considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, si evinceva chiaramente che il contribuente non chiedeva la restituzione dei termini di reclamo, ma invocava piuttosto la revisione di una tassazione che egli stesso riconosceva essere passata in giudicato (il contribuente usa proprio il termine “revisione”);
- alle stesse conclusioni conducono le argomentazioni contenute nel successivo scritto del 19 novembre 2013 e poi nel ricorso interposto a questa Camera;
- secondo gli articoli 147 cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1 LT, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
- quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);
- la revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (articoli 147 cpv. 2 LIFD e 232 cpv. 2 LT);
- dalle argomentazioni esposte dal ricorrente si può anche concludere che il motivo di revisione invocato consiste nella violazione di principi essenziali della procedura: ritiene in sostanza che l’Ufficio di tassazione abbia violato il suo diritto di essere sentito, e forse anche il principio della buona fede, per il fatto che l’avrebbe dissuaso dall’allegare alla dichiarazione l’attestazione del creditore (indicando sul modulo 5 che i giustificativi dovevano essere presentati solo “su richiesta”), per poi invece negargli semplicemente la deduzione degli interessi passivi, argomentando proprio che il loro pagamento non era stato giustificato;
- questa Camera non può prounciarsi direttamente sulla questione, in quanto la revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza (articoli 149 cpv. 1 LIFD e 234 cpv. 1 LT);
- si giustifica pertanto il rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché esamini la lettera del 9 novembre 2013 come istanza di revisione della decisione di tassazione del 2 ottobre 2013;
- vista la particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito dell’istanza di revisione presentata dal contribuente.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: