Incarti n. 80.2013.30 80.2013.31
Lugano 8 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2013 contro la decisione del 12 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.
Fatti
A. RI 1 è Ufficiale dei registri del Distretto di __________ e giudice di pace del Circolo di __________.
Dal “conteggio per la determinazione del reddito imponibile dei giudici di pace e supplenti” per il periodo fiscale 2006 si evince che ha incassato sportule per complessivi fr. 46'775.–, importo da cui ha fatto valere una deduzione forfetaria di fr. 11'694.–, pari al 25%, per costi connessi all’esercizio di tale attività. Per il periodo fiscale 2007, le sportule incassate ammontavano a fr. 52'706.– e le spese forfetarie a fr. 13'117.–.
B. Con decisione del 12 novembre 2008, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2006. Riprendendo i dati risultanti dal conteggio allegato alla dichiarazione d’imposta, imponeva il “reddito dell’attività dipendente accessoria”, nella misura di fr. 46'775.–, deducendo 11'695.– a titolo di “altre spese professionali effettive”.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 dicembre 2008, contestando dapprima l’assoggettamento all’imposta cantonale sul reddito delle sportule incassate, “in quanto esse sono percepite per la mia funzione quale pubblico ufficiale e pertanto quale emanazione dello Stato”. Per quanto concerne l’IFD, il reclamante lamentava che fosse stato dedotto solo l’importo di fr. 6'000.–, invece delle spese fatte valere.
C. Con decisione del 26 settembre 2012, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD per il 2007, indicando un “reddito dell’attività indipendente accessoria” di fr. 39'529.–, già al netto delle spese forfetarie.
Il contribuente impugnava la decisione, con reclamo del 25 ottobre 2012, postulando l’esenzione dalle imposte sul reddito delle sportule incassate.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva i reclami del contribuente, con due decisioni del 12 dicembre 2012, così motivate:
Il reclamante ritiene che le sportule incassate per l’attività di Giudice di pace debbano essere esentate dall’imposizione perché percepite in qualità di pubblico ufficiale dello Stato. Il nostro Ufficio considera invece tale reddito imponibile perché non rientra tra quelli esenti previsti dalla legge; reddito per altro sempre imposto anche in passato. Quale prova d’incasso fa stato il conteggio per la determinazione del reddito imponibile dei Giudici di pace e supplenti, doc. creato appositamente dall’Autorità per gli interessati, regolarmente allegato dal contribuente alla sua dichiarazione d’imposta.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente che il reddito conseguito per l’esercizio della funzione di giudice di pace sia soggetto all’imposta sul reddito. In via subordinata, chiede che sia verificata l’avvenuta deduzione del 25% del reddito in questione, a titolo di spese forfetarie. A tale riguardo, il ricorrente censura “la forma delle decisioni su reclamo, che risultano assolutamente incomprensibili”.
Diritto
1. 1.1.
In via preliminare, il ricorrente censura la forma delle decisioni impugnate, a suo dire “assolutamente incomprensibili”. L’insorgente lamenta difficoltà di lettura dei “moduli stampati” e problemi nella comprensione delle ragioni giuridiche delle decisioni.
1.2.
Adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
1.3.
L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.4.
La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
1.5.
Se si esaminano le decisioni impugnate dal punto di vista delle esigenze formali evocate, non si possono condividere le censure del ricorrente.
Le decisioni su reclamo indicano, tanto per l’IC quanto per l’IFD, su un primo foglio, il reddito imponibile (e la sostanza imponibile nel caso dell’imposta cantonale), l’aliquota applicata e l’imposta totale; su ulteriori fogli, viene proposto il dettaglio dei singoli redditi e delle singole deduzioni, con il confronto (su due colonne) fra i “dati accertati” (cioè quelli ripresi dalla decisione impugnata) ed i “dati accertati su reclamo”. Le diverse voci corrispondono a quelle che il contribuente trova anche nei moduli ufficiali per la dichiarazione d’imposta.
Per quanto concerne i redditi e le deduzioni che sono oggetto del ricorso in esame, il compenso per l’attività di giudice di pace del ricorrente e le relative deduzioni sono facilmente desumibili. È vero che, in un periodo fiscale (2006), è stato indicato il reddito lordo e poi ne sono state dedotte le spese forfetarie, mentre, nel secondo (2007), è stato indicato solo il reddito netto. Tuttavia, dagli importi è chiaro che si tratta di quelli ripresi dalla dichiarazione del contribuente.
Quanto alla motivazione delle decisioni, la stessa è certamente succinta ma consente senz’altro al contribuente di comprendere per quali ragioni l’autorità fiscale abbia ritenuto imponibile il reddito in discussione. In particolar modo, l’Ufficio di tassazione ha spiegato che i compensi litigiosi non rientrano “tra quelli esenti previsti dalla legge”.
2. 2.1.
Nel merito, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armo-nizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
2.2.
Il ricorrente non spiega in quale tipologia di reddito esente dovrebbe rientrare il compenso da lui percepito per l’esercizio della funzione di giudice di pace, ma si limita ad argomentare che le sportule “sono percepite per la mia funzione quale pubblico ufficiale e pertanto quale emanazione dello Stato”.
Le sportule in questione sono dunque senz’altro imponibili, in quanto coperte dalla clausola generale di cui agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD.
2.3.
È peraltro difficile negare che le cosiddette sportule, con cui viene remunerato il giudice di pace, costituiscano un reddito della sua attività lucrativa, verosimilmente di carattere dipendente, e che pertanto rientrino nel campo di applicazione degli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.
L’art. 4 cpv. 2 della Legge del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL 3.1.1.5), come già in precedenza l’art. 3 cpv. 4 della legge in vigore fino alla fine del 2010, prevede che, a differenza delle altre tasse di giustizia, che sono versate allo Stato, le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettino a quest’ultimo. La spiegazione è che “i giudici di pace e i giudici di pace supplenti non ricevono uno stipendio dallo Stato ma sono retribuiti mediante l’incasso delle tasse di giustizia delle loro decisioni e mediante un’indennità annuale, il cui importo dipende dal numero di abitanti nella loro giurisdizione (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 dell’11 maggio 2010 concernente la Revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, p. 2). Questa remunerazione variabile, che dipende evidentemente dal numero di cause trattate dal magistrato, si aggiunge all’indennità annua fissa, calcolata in base al numero degli abitanti del circolo (cfr. art. 4 della Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati; RL 2.5.3.5).
Pare difficile contestare che entrambe le componenti rientrino nella nozione di reddito da attività dipendente, che comprende tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro (cfr. articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD). È quanto previsto del resto anche in altri cantoni (cfr. p. es. Luzerner Steuerbuch, vol. I, § 24 n. 3: “Das Einkommen der Friedensrichterinnen und Friedensrichter besteht aus den von den Parteien für das friedensrichterliche Verfahren zu bezahlenden Gebühren. Daneben wird von den meisten Gemeinden ein Fixum ausgerichtet, das je nach Einwohnerzahl abgestuft ist“).
È ancora il caso di ricordare che “le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico” sono addirittura espressamente menzionate fra le componenti del salario determinante soggetto ai contributi AVS (cfr. art. 7 lett. k dell’Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]).
2.4.
Ne consegue che le decisioni impugnate, che hanno assoggettato all’imposta sul reddito le sportule percepite dal ricorrente, sono ineccepibili.
3. In via subordinata, l’insorgente chiede che dalle sportule incassate siano dedotte le spese forfetarie del 25%, come previsto da un accordo fra l’associazione dei giudici di pace e l’autorità fiscale cantonale. Afferma infatti, a causa della “difficoltà di lettura delle notifiche di tassazione 2006 e 2007”, di non avere “la certezza che, tanto per l’imposta cantonale che per quella federale, sia stato correttamente recepito la deduzione forfetaria del 25%”.
Come già ricordato, le decisioni impugnate permettono di verificare con certezza che le deduzioni in discussione sono state effettivamente ammesse dall’autorità fiscale. L’unica differenza, come pure si è già rilevato, consiste nel fatto che in un periodo fiscale è stato imposto il reddito netto e nell’altro quello lordo, con la deduzione separata. In particolare, nella decisione relativa alle imposte per il periodo 2006, è stato indicato il “reddito dell’attività dipendente accessoria”, nella misura di fr. 46'775.–, deducendo 11'695.– a titolo di “altre spese professionali effettive”; nella decisione per il 2007, è stato direttamente imposto il “reddito dell’attività indipendente accessoria” di fr. 39'529.–, già al netto delle spese forfetarie.
4. Il ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: