Incarti n. 80.2013.248 80.2013.249
Lugano 17 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 settembre 2013 contro la decisione del 28 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, divorziato, lavora alle dipendenze del __________ di __________, quale consulente di vendita.
Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali:
veicolo privato fr. 4'928.–
bicicletta fr. 700.–
doppia economia domestica fr. 3'200.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 11'328.–
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 17 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
bicicletta fr. 700.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 3'200.–
L’autorità negava la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato, non essendoci autoveicoli targati a nome del contribuente, e delle spese per doppia economia domestica, il contribuente beneficiando di un rimborso spese (forfait spese) del datore di lavoro.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 agosto 2013, nel quale contestava la mancata deduzione delle spese per doppia economia domestica, sostenendo di non avere sufficiente tempo a disposizione per rientrare al proprio domicilio durante la pausa di mezzogiorno.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 agosto 2013 così motivata:
(…) come risulta dal certificato di salario il contribuente beneficia di un’indennità globale a titolo di rimborso spese. Di conseguenza il costo dei pasti può essere ritenuto compreso nel rimborso e si reputa che il reclamante non abbia più alcun costo a suo carico.
La deduzione per il pasto fuori casa non può quindi venire ammessa.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di doppia economia domestica.
Allega al gravame una copia del contratto di lavoro, sottolineando che il “rimborso spese professionali” previsto contrattualmente si riferisce unicamente all’utilizzo del cellulare e delle autovetture di servizio, non invece ai pasti consumati fuori casa. Ribadisce infine di avere solo un’ora di pausa sul mezzogiorno.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).
L’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
1.2.
Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2012).
Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).
1.3.
Per l’imposta federale diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Per il periodo fiscale 2012 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza federale).
2. 2.1.
La ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il pasto fuori casa è che egli beneficia di una rifusione globale da parte del datore di lavoro, circostanza che induce l’autorità a concludere che il costo dei pasti “può essere ritenuto compreso nel rimborso” e che il contribuente non abbia conseguentemente “più alcun costo a suo carico”.
2.2.
Va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:
Pasti nella mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti
La casella è da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr. Istruzioni citate, n. 10).
2.3.
Il riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i contributi per i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.
Nella fattispecie, per contro, il certificato di salario del contribuente non contiene alcuna indicazione che induca a ritenere che egli abbia beneficiato di simili agevolazioni per i pasti. In particolare, la casella G non è stata crociata, mentre il rimborso forfettario di fr. 5'000.–, indicato erroneamente alla cifra 13.2.3 (“Altre spese forfettarie”), si riferisce espressamente alle spese di telefono e all’utilizzo delle autovetture aziendali. Tale circostanza emerge chiaramente dal contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente, che nel capitolo “Rimborso spese professionali” specifica ulteriormente che “per le altre spese di qualunque genere comprovate da pezze giustificative è necessario il consenso del datore di lavoro”.
Nulla permette dunque di concludere che l’importo forfettario di fr. 5'000.– sia stato versato per coprire o per ridurre le spese dei pasti del contribuente.
3. Il ricorso è conseguentemente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che al ricorrente, che nel periodo fiscale qui in discussione era ancora domiciliato a __________ (la distanza dal luogo di lavoro era tale da non consentirgli di rincasare ogni mezzogiorno), è concessa la deduzione di fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 agosto 2013 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione dell’importo di fr. 3'200.– per doppia economia domestica.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: