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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2013 80.2013.234

17. Dezember 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,191 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta

Volltext

Incarto n. 80.2013.234

Lugano 17 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 5 settembre 2013 contro la decisione del 21 agosto 2013 in materia di IC 2010.

Fatti

                                  A.   RI 2 dal 2009 è socia e gerente della società a garanzia limitata __________, il cui scopo è l’acquisto, la vendita, la produzione e la coltura di fiori, piante di ogni genere e tipo, prodotti agricoli, attrezzi agricoli e per il giardinaggio, il vivaismo, la progettazione, la costruzione e la manutenzione di giardini. Il marito RI 1, di professione giardiniere, è unico dipendente della società.

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2010, i coniugi __________ attribuivano alle 20 quote sociali della __________ Sagl detenute dalla moglie, un valore complessivo di fr. 20'000.–.

                                         Gli stessi indicavano pertanto un totale della sostanza pari a fr. 77’931.–.

                                  C.   In base alle “Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza”, contenute nella Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 emessa dalla Conferenza svizzera delle imposte, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) accertava invece in fr. 410'839.59 il valore complessivo delle quote sociali (valore fiscale di fr. 20'500.– per quota sociale).

                                         Il 28 novembre 2012, l’autorità di tassazione notificava quindi la decisione d’imposta per l’IC 2010, imponendo come sostanza totale fr. 457'931.–.

                                  D.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 dicembre 2012. Gli stessi rilevavano nelle osservazioni di complemento del 28 giugno 2013 che la valutazione effettuata dall’Ufficio di tassazione era errata, poiché al momento della costituzione della società lo stipendio del contribuente era stato stimato in modo troppo basso. Trattandosi di una ditta il cui il contribuente è l’unico dipendente, i reclamanti domandavano che la valutazione fosse effettuata esclusivamente considerando il valore della sostanza della società.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione con decisione del 21 agosto 2013, ammetteva parzialmente il reclamo, allegando una motivazione allestita appositamente dall’UTPG. Quest’ultimo accertava in fr. 333'787.19 il valore totale delle quote sociali (valore fiscale di fr. 16'700.– per quota sociale). Indicava peraltro che trattandosi di una società operativa e con una continuità anche nel futuro la stima dei titoli non quotati non poteva essere effettuata considerando esclusivamente il valore della sostanza della società. Ciò nonostante, visto che nel caso concreto il reddito aziendale dipendeva unicamente da RI 1, l’Ufficio rilevava che si possono applicare le indicazioni contenute nel Commentario della Circolare n. 28, relative alla cifra marginale 5, secondo cui in un caso simile si pondera una sola volta, anziché due, il valore di reddito.

                                         Il totale della sostanza imposta veniva quindi ridotto in fr. 391'931.–.

                                 F.   Contro la suddetta decisione dopo reclamo, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, chiedendone l’annullamento. I ricorrenti ritengono che nel caso concreto la società andrebbe valutata unicamente al valore nominale. Pertanto gli stessi reputano che la Circolare n. 28 e il relativo Commentario non debbano essere applicati nel caso concreto, per i seguenti motivi:

                                         Il signor RI 1, per aprire (costituire) la società ha investito CHF 20'000. L’investimento fatto nel 2009 viene rivalutato dall’ufficio di tassazione a fine 2010 in fr. 334'000. Nemmeno i fondatori delle più performanti società di alta tecnologia sono riusciti a fare altrettanto. Qui parliamo di un semplice giardiniere, che fattura a CHF 50.00 / ora. […] Nel caso specifico, la sagl non ha valore intrinseco, se non i pochi mezzi acquistati nel tempo. Il valore del reddito è pure inesistente, in quanto il reddito è prodotto da un’unica persona, che ha avuto l’unico difetto nel fissare il suo reddito ex-ante ad un livello troppo basso (CHF 5'000 al mese; lo ha dovuto semplicemente fare per potere concludere i contratti assicurativi e previdenziali). Se proprio si volesse applicare alla lettera la formula indicata nelle Istruzioni dell’amministrazione federale, allora occorrerebbe oggettivare i valori contabili (come in genere si fa per ogni valutazione aziendale) e d’ufficio correggere lo stipendio del titolare. A quel punto l’utile verosimilmente sparirebbe e il valore della sagl corrisponderebbe a quello intrinseco (ossia degli attivi effettivi). In effetti, col 2012 lo stipendio è stato adeguato a CHF 7'500.-- e la ditta chiude in perdita.

                                  G.   All’udienza del 13 novembre 2013, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.

                                         È appena il caso di rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti elaborati dalla Confederazione.

                                         1.4.

                                         Le Istruzioni emanate dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT N. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 N.11t).

                                   2.   2.1.

                                         I ricorrenti non sostengono che la valutazione effettuata dall’autorità fiscale abbia disatteso le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati. Essi affermano piuttosto che l’autorità di tassazione debba discostarsi dalle Istruzioni citate, perché a loro avviso esse comportano una valutazione della società inesatta e non aderente alla realtà.

                                         2.2.

                                         Come si è visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

                                         I principi di valutazione scelti per stimare il valore venale di un’azienda devono permettere di pervenire a un risultato il più possibile affine alla realtà economica: le Istruzioni, a questo proposito, contengono appunto delle linee direttrici. Per motivi di uguaglianza, si può discostarsi da queste Istruzioni quando la loro applicazione si rileva contraria al diritto oppure quando il valore venale di un titolo può essere valutato meglio in un altro modo (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 1 p. 2 con riferimenti).

                                         2.3.

                                         Nel caso in esame, l’UTPG, in applicazione delle sopracitate Istruzioni, ha deciso di applicare una valutazione della società dei ricorrenti che tenesse maggiormente conto delle sue caratteristiche.

In particolare, dato che questa azienda – come peraltro i ricorrenti hanno sottolineato in sede di reclamo e di ricorso – è difficilmente alienabile visto che dipende dal lavoro di un unico impiegato, l’autorità competente ha applicato un metodo di calcolo per il quale si pondera una volta sola il valore di reddito anziché due, come invece solitamente si effettua in base al modello di metodo di valutazione adottato dal Canton Ticino (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 2; Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 10-11). Difatti, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 5 p. 8).

La valutazione delle azioni secondo questo metodo di calcolo ha così permesso di tener conto della situazione specifica della società dei contribuenti, che è composta unicamente da RI 1i, dal quale – in veste di unico dipendente giardiniere – dipende il reddito aziendale.

                                         2.4.

Alla luce di quanto esposto, per quanto di pertinenza, gli argomenti sviluppati dai ricorrenti non possono essere tenuti in considerazione. Come appurato, non vi è alcun elemento che induca a ritenere inadeguata l’applicazione delle Istruzioni federali così come effettuata dall’UTPG.

In primo luogo, va sottolineato che l’applicazione di dette direttive non si rileva contraria al diritto. L’art. 45 cpv. 2 LT prevede una valutazione per le azioni non regolarmente oggetto di transazione, in base al valore di reddito e al valore intrinseco. La valutazione delle azioni è stata infatti giustamente effettuata ponderando il valore del reddito conseguito negli ultimi due anni precedenti, così come previsto nelle Istruzioni. Pertanto il metodo di calcolo eseguito secondo le Istruzioni federali soddisfa le esigenze legislative.

Secondariamente, il metodo di calcolo precedentemente esaminato risulta essere il più appropriato alla fattispecie qui in esame: l’UTPG ha difatti considerato che l’azienda dei contribuenti potesse rientrare in quei casi eccezionalmente previsti nelle indicazioni contenute nel Commentario 2012 relative alla cifra marginale 5, che prevedono la possibilità di ponderare una volta sola il valore di reddito anziché due, quando appunto il reddito aziendale dipende esclusivamente – o quasi – da un’unica persona. La valutazione qui compiuta risulta essere quindi la più adeguata, vista anche la natura della società detenuta dai contribuenti.

Da ultimo, i ricorrenti lamentano che lo stipendio così come fissato all’epoca della costituzione della società sia troppo basso e che ciò comporti la realizzazione di un utile ritenuto inverosimile; essi pretendono quindi che detto dato venga corretto d’ufficio. Tuttavia, non si ravvisa alcuna base legale per procedere a una correzione d’ufficio del reddito del contribuente. Per di più, come affermato nell’allegato ricorsuale, l’importo del reddito è già stato mutato per i prossimi periodi fiscali dal contribuente stesso, così che nelle future dichiarazioni d’imposta dovrebbero realizzarsi gli effetti preconizzati.

In conclusione, nemmeno per questo motivo si giustifica di discostarsi dal calcolo intrapreso dall’UTPG in base alle Istruzioni federali.

                                         2.5.

Per queste ragioni, non si ritiene di poter accogliere la richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso, diversamente da tutti gli altri, ad una diversa valutazione per la loro società. Una certa schematizzazione valutativa deve forzatamente essere messa in conto, proprio per le ragioni esposte in precedenza.

3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                        a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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