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Ticino Camera di diritto tributario 09.09.2013 80.2013.184

9. September 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·902 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova

Volltext

Incarto n. 80.2013.184

Lugano 9 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 25 luglio 2013 contro la decisione del 23 luglio 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi di collaborazione.

Fatti

                                     -   non avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione fiscale 2012, nonostante il richiamo del 15 maggio 2013 e la diffida del 18 giugno 2013, con decisione del 16 luglio 2013 l’RS 1 infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 1’400.– e li diffidava a presentare la dichiarazione entro 20 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;

                                     -   i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 luglio 2013, affermando di avere inviato la dichiarazione l’8 luglio 2013, “nella stessa busta con la dichiarazione per l’anno 2011”;

                                     -   l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 23 luglio 2013, così motivata:

                                         Il contribuente sostiene che la dichiarazione d’imposta 2012 sia stata spedita insieme alla dichiarazione 2011 inviata l’8.7.2013. Purtroppo tale affermazione non trova riscontro nella realtà dei fatti poiché l’8 luglio scorso la scrivente autorità fiscale ha ricevuto unicamente la dichiarazione d’imposta 2011;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011 e 2012 gli sono state consegnate dal loro contabile lo stesso giorno e che sono quindi state inviate all’autorità fiscale in una sola busta l’8 luglio 2013, “purtroppo per nostra disattenzione per posta normale e senza ricevuta”;

                                     -   rilevato di non aver avuto nessun interesse a inviare una sola dichiarazione, sottolineano di avere poi spedito “la tassazione 2012 fotocopia della fotocopia”, il 24 luglio 2013.

Diritto

                                     -   chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

                                         •    e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   nella fattispecie, i ricorrenti hanno indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine di venti giorni, cioè nel rispetto del termine attribuitogli con la diffida del 17 giugno 2013;

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha infatti ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2012 solo il 25 luglio 2013, quando ormai era stata notificata la decisione di multa;

                                     -   la tesi dei ricorrenti, secondo cui la dichiarazione sarebbe stata inoltrata già l’8 luglio 2013, insieme a quella del precedente periodo fiscale, non trova riscontro negli atti dell’autorità di tassazione: l’unica versione della dichiarazione 2012 è quella pervenuta il 25 luglio 2013 e risulta peraltro sottoscritta dai contribuenti il 24 luglio 2013 e non prima;

                                     -   secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

-   il ricorso deve conseguentemente essere respinto;

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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