Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2014 80.2013.143

8. September 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,586 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Reddito imponibile: realizzazione, contratto di società, operazione immobiliare, azione legale in corso, assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari

Volltext

Incarti n. 80.2013.143 80.2013.144

Lugano 8 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 4 giugno 2013 contro la decisione del 7 maggio 2013 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   RI 1, di professione assicuratore, è socio e gerente della __________ Sagl, società attiva nel campo assicurativo e immobiliare.

                                         Il contribuente perfezionava, il 3 marzo 2008, un contratto di società semplice con il figlio __________, l’allora segretaria __________ e l’architetto __________, avente per scopo l’edificazione di una casa plurifamiliare sui mapp. __________ e __________ di __________ (di proprietà di __________) e la successiva vendita delle singole quote di PPP (tre appartamenti e un rustico).

                                         Gli accordi prevedevano, fra l’altro, che ciascun socio deteneva una paritaria partecipazione nella società. Al contribuente spettava inoltre un ulteriore importo di fr. 20'000.– “a titolo di compenso per l’attività svolta in qualità di promotore dell’intera operazione immobiliare”

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito di fr. 31'213.–, proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore, e un reddito accessorio di fr. 48'510.–, riferito alla sua quota parte di ¼ all’utile proveniente dalla società semplice. Lo stesso importo di fr. 48'510.– veniva inoltre indicato nell’elenco titoli, quale credito vantato nei confronti della socia __________.

                                  C.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 98'400.– per l’IC ed in fr. 103'000.– per l’IFD.

                                         Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo rettificato in fr. 45'000.– il reddito proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore e aggiunto, a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ Sagl, “altri redditi” per    fr. 6'000.–. Aveva infine confermato in fr. 48'000.– il reddito accessorio proveniente dalla società semplice (fr. 53'349.– meno una percentuale del 10% a titolo di spese generali).

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 febbraio 2011, nel quale chiedeva di essere convocato in udienza.

                                         L’Ufficio di tassazione, con scritto del 20 maggio 2011, si rivolgeva direttamente al contribuente, invitandolo a prendere posizione in merito all’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2008, dal quale emergeva un ammanco finanziario di fr. 2'052.–.

                                         In risposta, RI 1 sottolineava, fra l’altro, di non avere ancora incassato l’importo di fr. 48'000.–, opponendosi quindi alla sua imposizione a titolo di “reddito att. indipendente accessoria contribuente”.

                                  E.   In occasione di una successiva udienza tenutasi l’11 luglio 2011 dinanzi all’autorità di tassazione, il reclamante spiegava di avere intentato una causa civile nei confronti della socia __________. Le parti convenivano quindi di sospendere la procedura di reclamo sino a conclusione della vertenza civile.

                                  F.   Con lettere del 5 marzo 2012 e del 10 gennaio 2013, RI 1 chiedeva di riattivare la procedura di reclamo e di “accantonare” il reddito proveniente dalla società semplice “fino a quando tutti gli elementi saranno noti e che il contenzioso venga evaso dall’autorità giudiziaria”. Si opponeva inoltre all’aumento del reddito proveniente dalla sua attività indipendente di assicuratore, così come alla tassazione di vantaggi goduti nell’ambito della __________ Sagl.

                                  G.   L’autorità di tassazione, con scritto del 16 gennaio 2013, trasmetteva al contribuente un nuovo calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2008, dal quale emergeva un ammanco di oltre 8'000 franchi, invitandolo in particolare a presentare tutta la documentazione inerente la società semplice.

                                         In risposta, il contribuente si limitava a produrre il bilancio, il conto economico e alcune schede contabili della __________ Sagl, senza fare cenno all’allegato calcolo della sua disponibilità finanziaria. Anche una nuova richiesta di osservazioni del 13 marzo 2013 rimaneva inevasa.

                                  H.   L’autorità di tassazione respingeva successivamente il reclamo, con decisione del 7 maggio 2013 così motivata:

                                         (…) Tenuto conto di quanto precede e, in particolare, la mancata presentazione della documentazione relativa al mancato incasso dell’importo di fr. 48'000.– e della documentazione relativa alle fonti di reddito per coprire il fabbisogno d’esistenza, l’Autorità Fiscale decide, senza procedere ad una nuova convocazione del contribuente, di emettere la decisione su reclamo confermando la decisione di prima istanza.

                                    I.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, contesta l’imposizione dell’importo di fr. 48'000.– e la rivalutazione del reddito aziendale.

                                         Quanto alla prima censura, il ricorrente sostiene che nulla dovrebbe essergli imposto a titolo di attività indipendente accessoria, per almeno due ragioni: in primo luogo poiché la causa civile promossa nei confronti della socia __________ sarebbe ancora pendente; in secondo luogo perché non vi sarebbero comunque gli estremi per considerare questa partecipazione di tipo “aziendale”.

                                         Quanto alla rivalutazione del reddito aziendale, si dichiara d’accordo di aggiungere a quanto dichiarato (fr. 31'213.–) unicamente un ulteriore importo di fr. 2'838.–, trattandosi di una commissione inavvertitamente omessa nella dichiarazione fiscale.

                                  L.   Nelle proprie (tardive) osservazioni del 2 agosto 2013, l’autorità di tassazione ribadisce l’imponibilità del credito vantato nei confronti della socia __________, che propone tuttavia di ridurre a fr. 40'024.–. Chiede, per contro, di elevare il reddito da attività lucrativa indipendente a fr. 62'430.–, prospettando di fatto una reformatio in peius della sua decisione.

                                  M.   All’udienza del 4 luglio 2014, il ricorrente si è impegnato a produrre tutta la documentazione relativa al procedimento civile promosso nei confronti della socia __________. Ha invece ritirato la seconda censura in merito alla rivalutazione del reddito aziendale.

                                         Con scritto del 9 luglio 2014, dando seguito a quanto promesso all’udienza, il ricorrente ha prodotto la petizione presentata alla Pretura di __________ (del 14 marzo 2012), la replica (del 10 settembre 2012) e una recente presa di posizione del suo rappresentante legale (del 3 luglio 2014), con oggetto una possibile conclusione transattiva della vertenza civile.

Diritto

                                   1.   Come esposto in narrativa, oggetto di litigio è rimasta la sola imposizione della quota parte di utile proveniente dall’operazione immobiliare di __________.

                                         Il ricorrente chiede che l’importo tassato di fr. 48'000.– sia stralciato dai suoi redditi, sostenendo fondamentalmente di non avere ancora incassato nulla dall’operazione immobiliare in questione. Suggerisce quindi di posticipare la sua eventuale imposizione al momento in cui gli verrà effettivamente versato un utile, una volta conclusasi la vertenza civile intentata nei confronti della socia __________. Nelle proprie (tardive) osservazioni del 2 agosto 2013, l’autorità di tassazione propone invece di ridurre la quota parte di utile di ogni singolo socio a fr. 40'024.–, ribadendo nondimeno che la pretesa morosità di __________ nell’onorare i suoi impegni contrattuali sarebbe a tale riguardo irrilevante.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

                                         2.2.

                                         Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma. Di solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr., per esempio, le sentenze del Tribunale federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento del suo acquisto, bensì su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).

                                         2.3.

                                         Tornando al caso in esame, la realizzazione dell’importo tassato di fr. 48'000.– (ma anche dell’importo di fr. 40'024.– proposto nelle osservazioni del 3 agosto 2014) appare già a prima vista del tutto improbabile.

                                         Dagli atti della causa civile pendente dinanzi alla Pretura di __________ risulta anzitutto che gli utili intermedi conseguiti con la vendita dei primi due appartamenti (fr. 63'775.– per la PPP n. __________ e fr. 149'621.– per la PPP n. __________) non sono mai stati distribuiti ai singoli soci. Fatto questo, che ha portato il ricorrente a dichiarare due volte la sua quota parte all’utile intermedio proveniente dall’operazione immobiliare di __________: una prima volta come “reddito accessorio” e una seconda volta come credito vantato nei confronti della società semplice. Da un esame più approfondito degli atti di causa emerge, poi, che il terzo appartamento (PPP n. __________), inizialmente dato in locazione, e il rustico (PPP n. __________) sarebbero stati successivamente venduti dalla sola __________, apparentemente senza l’accordo degli altri soci e sotto costo. Da qui le richieste del ricorrente che, oltre al mancato rimborso di un mutuo di fr. 32'000.– e al mancato indennizzo di fr. 20'000.– convenuto nel patto societario “a titolo di compenso per l’attività svolta in qualità di promotore dell’intera operazione immobiliare”, rivendica pure il risarcimento del danno cagionato dalla vendita delle ultime due unità abitative sotto il valore di mercato e dai numerosi prelevamenti fatti senza il consenso degli altri soci. Da ultimo, a ulteriore dimostrazione del fatto che l’utile proveniente dalla vendita delle prime due unità abitative non è mai stato distribuito ai singoli soci e appare ormai irrecuperabile, vi è la recente lettera del 3 luglio 2014, con la quale il rappresentante legale del ricorrente si è detto disposto ad accettare un importo di “soli” fr. 10'000.– a tacitazione di ogni pretesa civile.

                                         Così stando le cose, la quota parte del ricorrente all’utile conseguito con la vendita dei primi due appartamenti di __________ non può essere considerata acquisita, dal momento che la sua realizzazione appare di fatto esclusa o del tutto improbabile per cause indipendenti dalla sua volontà. Non è pertanto condivisibile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha assoggettato l’intero importo di fr. 48'000.– all’imposta ordinaria sul reddito.

                                   3.   3.1.

                                         Ma non solo. Anche la qualifica di tale partecipazione all’utile immobiliare appare chiaramente infondata. La soluzione di assoggettare all’imposta sugli utili immobiliari la sola __________, quale unica proprietaria degli originari mapp. __________ e __________ di __________, e di tassare ordinariamente gli altri tre soci – dopo aver dedotto la loro quota parte all’utile immobiliare a titolo di costi di investimento – non può essere condivisa da questa Camera.

                                         In questo contesto, è appena il caso di ricordare che il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha già avuto modo di decidere che anche il socio passivo di una società occulta (stille Gesellschaft), pur non apparendo quale proprietario degli immobili, consegue un utile immobiliare imponibile (StE 1997 B 42.22 n. 7; inoltre Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Complemento al Commentario, Lugano 2003, p. 62). È quindi immediatamente evidente che non soltanto __________, ma anche il ricorrente, suo figlio __________ e l’architetto __________ andavano considerati alienanti economici assoggettati all’imposta sugli utili immobiliari. L’esistenza di un animus societatis, del resto, è innegabile: con la sottoscrizione del “contratto di società semplice”, ogni socio si è impegnato a partecipare all’operazione immobiliare di __________ con una quota paritaria del 25%.

                                         3.2.

                                         Se, alla conclusione della citata vertenza civile, il ricorrente dovesse effettivamente riuscire a recuperare, almeno parzialmente, la sua quota parte all’utile lordo proveniente dalla vendita delle prime due unità abitative (PPP n. __________ e __________), nulla impedirebbe di sottoporla all’imposta sugli utili immobiliari in quel momento.

                                         Lo stesso importo andrebbe, inoltre, imposto ordinariamente in materia di imposta federale diretta. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è infatti innegabile che il ricorrente ha operato commercialmente nel campo del commercio d’immobili. A tale riguardo, eloquenti indizi sono rappresentati dalla costituzione di una società semplice, dalla partecipazione paritaria di ciascun socio, dalla valorizzazione dei fondi attraverso l’edificazione di una nuova casa plurifamiliare e la costituzione di quattro proprietà per piani e, non da ultimo, dalla circostanza che lo stesso ricorrente e suo figlio __________ avessero già intrapreso una simile operazione immobiliare ad __________ (cfr. petizione del 14 marzo 2012, p. 2).

                                   4.   4.1.

                                         Come anticipato sopra, all’udienza del 4 luglio 2014, il ricorrente ha invece dichiarato di ritirare il ricorso limitatamente alla rivalutazione del reddito aziendale, che viene conseguentemente confermato in fr. 45'000.–.

                                         4.2.

                                         Poco importa se l’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni al gravame, ha addirittura proposto di aumentarlo a 62'430.– franchi, prospettando di fatto al contribuente una reformatio in peius della decisione impugnata.

                                         Come già ammesso dal Tribunale federale, la reformatio in peius deve prevalere – almeno teoricamente – sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). Senza dimenticare, inoltre, che la giurisprudenza in questione è criticata dalla dottrina, sia perché introduce in materia fiscale un regime diverso rispetto a quanto vige negli altri settori del diritto amministrativo sia alla luce della recente entrata in vigore della legge sul Tribunale federale, che ha precluso a quest’ultimo la facoltà di “andare oltre le conclusioni delle parti” (art. 107 cpv. 1 LTF). Uno degli argomenti su cui si era fondata la citata sentenza dell’Alta Corte consisteva infatti nella circostanza che tale possibilità era concessa anche al Tribunale federale, secondo la legge allora in vigore (cfr. Simonek, Die steuerrechtliche Rechtssprechung des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Direkte Bundessteuer, in: ASA 75, p. 25; Kocher, Neue Standpunkte, Tatsachen und Anträge im steuerlichen Rechtsmittelverfahren – Das Novenrecht beschränkt die Handlungsmöglichkeiten auch in Steuersachen, in. ST 2009, p. 163). Da ultimo, in materia di imposta cantonale, l’art. 228 cpv. 3 LT contraddice il principio di un’armonizzazione verticale e stabilisce espressamente che il ricorrente ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento (cfr. Pedroli, Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, in: RDAT II-2004, p. 475).

                                         4.3.

                                         In simili circostanze e tutto ben considerato, si rinuncia quindi a entrare nel merito delle nuove argomentazioni dell’autorità, ed in particolare del nuovo calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno (di dubbia ricevibilità), confermando nel contempo l’importo di fr. 45'000.– stabilito nella decisione impugnata.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente solo parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che viene stralciato il reddito da attività indipendente accessoria di fr. 48'000.–.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente solo limitatamente, nella misura di un mezzo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 maggio 2013 è riformata nel senso che viene stralciato il reddito da attività indipendente accessoria di fr. 48'000.–.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       60.–

                                         per un totale di                                                       fr.    660.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 330.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2013.143 — Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2014 80.2013.143 — Swissrulings